Con questa ordinanza, il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte costituzionale di decidere se siano compatibili con i principi fondamentali della Costituzione – in particolare la protezione dei diritti inviolabili e il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 2 e 24) – le norme di diritto internazionale generale che esentano gli Stati esteri dalla giurisdizione di altri Stati, così come interpretate nella sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2012, che ha escluso la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della Germania per atti iure imperii, anche se consistenti in crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Italia, a danno di italiani, durante la II guerra mondiale. Le norme internazionali consuetudinarie introdotte nell’ordinamento nazionale dall’art. 10 Cost. non hanno rango costituzionale, ma sono parametri interposti di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost.; esse non sono quindi sottratte al vaglio di costituzionalità. Lo stesso dubbio di illegittimità per contrasto con i valori supremi dell’ordinamento si estende alla l. n. 848/1957, di esecuzione della Carta ONU – il cui art. 94 impone agli Stati membri di conformarsi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia –, nonché alla l. n. 5/2013 (ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni), che ha previsto espressamente l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione in applicazione della decisione resa dalla Corte internazionale di giustizia nel 2012.
Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia);
Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni;
Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 30 maggio 2012, n. 32139; Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238