Il contrasto tra il divieto di fecondazione eterologa ex art. 4, co. 3, l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita e gli artt. 8 e 14 della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani nel caso S.H. e altri c. Austria del 2011, non può essere superato mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata e, come chiarito ripetutamente dalla Corte costituzionale, in tale ipotesi il giudice nazionale deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna. Su tali premesse, il Tribunale di Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 3, l. n. 40/2004 in relazione agli artt. 2, 3, 31 e 32, co. 1 e 2, Cost.