Ordinanza del Tribunale di Cagliari 9 novembre 2012, n. 5925

Con questa ordinanza, il Tribunale di Cagliari ha accertato il diritto di due coniugi – l’una affetta da talassemia major, l’altro portatore sano della stessa malattia – ad ottenere, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto e l’inserimento in utero dei soli embrioni sani o portatori sani della malattia, basandosi sia sull’interpretazione della l. n. 40/2004 sviluppatasi per via giurisprudenziale anteriormente alla sentenza del 2012 della Corte europea dei diritti umani nel caso Costa e Pavan c. Italia, sia sulle conclusioni a cui detta sentenza è pervenuta circa l’incompatibilità del divieto di diagnosi preimpianto con l’art. 8 della CEDU. Riguardo agli effetti interni della stessa sentenza, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna contraria alla CEDU; tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, esso è tenuto a interpretarla in senso conforme alle disposizioni della Convenzione, quali norme interposte che integrano il parametro di costituzionalità espresso nell’art. 117, co. 1, Cost.