Con questa ordinanza, il Tribunale di Cagliari ha accertato il diritto di due coniugi – l’una affetta da talassemia major, l’altro portatore sano della stessa malattia – ad ottenere, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto e l’inserimento in utero dei soli embrioni sani o portatori sani della malattia, basandosi sia sull’interpretazione della l. n. 40/2004 sviluppatasi per via giurisprudenziale anteriormente alla sentenza del 2012 della Corte europea dei diritti umani nel caso Costa e Pavan c. Italia, sia sulle conclusioni a cui detta sentenza è pervenuta circa l’incompatibilità del divieto di diagnosi preimpianto con l’art. 8 della CEDU. Riguardo agli effetti interni della stessa sentenza, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna contraria alla CEDU; tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, esso è tenuto a interpretarla in senso conforme alle disposizioni della Convenzione, quali norme interposte che integrano il parametro di costituzionalità espresso nell’art. 117, co. 1, Cost.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia