Ordinanza del Tribunale di Cagliari 3 aprile 2013

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Questione giustizia

Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che la disciplina italiana di attuazione della Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati debba essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in base alla quale lo status di rifugiato può essere riconosciuto a una donna che sia stata costretta ad abbandonare il suo paese per sottrarsi a mutilazioni genitali femminili. L’assimilazione di tale pratica alla persecuzione dovuta a discriminazione per motivi di sesso, razza, nazionalità, religione o opinione politica è stata altresì raccomandata dall’Alto Commissariato ONU per i rifugiati, nella sua “Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile” del 2009. Il Tribunale ha altresì ritenuto che, nel caso di specie, era impossibile per la richiedente avvalersi della protezione del suo paese d’origine, poiché in quello Stato il grado di protezione dall’imposizione di pratiche di mutilazione genitale è insufficiente rispetto agli standard internazionali di tutela dei diritti umani.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte d’appello di Venezia, II sez., 23 novembre 2012, n. 1485

  • Lingua originale: Italiano