Richiamando la pertinente giurisprudenza della Corte costituzionale, tra cui la sent. n. 22 del 2015, il Tribunale di Brescia ha statuito che negare l’assegno di maternità ex art. 75 d.lgs. n. 151/2001 a una straniera solo perché non è in possesso di un permesso per lungo-soggiornanti integra una discriminazione su base nazionale ai sensi dell’art. 28 t.u. sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Tale condotta viola altresì gli artt.14 della CEDU e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Secondo il Tribunale, non occorreva sollevare questione di costituzionalità della norma discriminatoria poiché, secondo il Tribunale, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i richiamati principi del diritto dell’UE godono di applicazione immediata ‘verticale’ nell’ordinamento nazionale.
Sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22