Ordinanza del Tribunale di Brescia 13 ottobre 2015

Con questa ordinanza il Tribunale di Brescia ha accertato il diritto all’assegno sociale di due cittadini bosniaci, ai quali esso era stato negato perché privi del requisito della permanenza continuativa in Italia per almeno dieci anni. Tale requisito, introdotto dall’art. 10, co. 20, d.l. n. 112/2008, è stato ritenuto dal Tribunale lesivo del divieto di discriminazione indiretta posto dalla normativa nazionale (d.lgs. n. 286/1998, t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero), nonché dall’art. 14 della CEDU e dall’art. 1 del primo Protocollo alla CEDU. Secondo il Tribunale, la norma in questione può essere direttamente disapplicata dal giudice a favore dei principi di diritto europeo in materia di sicurezza sociale, divenuti di applicazione immediata nell’ordinamento nazionale con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.