Ordinanza del Tribunale di Bologna, I sez. pen., 21 aprile 2015

Con questa ordinanza il Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. (relativo al divieto del ne bis in idem procedurale) in relazione all’art. 10 ter (“Omesso versamento dell’IVA”) del d.lgs. n. 74/2000 (riguardante i reati tributari), per contrasto con l’art. 117, co.1, Cost. (rispetto degli obblighi internazionali), in relazione al divieto di bis in idem sostanziale posto dalla CEDU e dall’Art. 4 del Protocollo n. 7. Il Tribunale si è in ciò conformato all’interpretazione della Corte europea dei diritti umani circa la contrarietà del cumulo di sanzioni amministrative di natura afflittiva con sanzioni penali, previsto in Italia per i reati tributari (sent. Grande Stevens del 2014). Esso ha inoltre richiamato i principi relativi alla natura di norme sub-costituzionali della CEDU enunciati dalla Corte costituzionale nelle sent. n. 348 e n. 349 del 2007: al giudice è fatto obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne confliggenti con la CEDU di cui non è possibile “un’interpretazione costituzionalmente orientata”.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; Sentenza del Tribunale di Terni 12 giugno 2015; Ordinanza del Tribunale di Bergamo 16 settembre 2015.

  • Lingua originale: Italiano