Ordinanza del Tribunale di Bologna, I sez. civ., 27 ottobre 2015

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che un cittadino del Congo, fuggito dal Mali, dove risiedeva, per sottrarsi al pericolo di atti violenti o persecutori dovuti al suo legame affettivo con una donna di religione cristiana, avesse diritto a un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari. Secondo l’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, tale permesso può essere rilasciato quando “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Per il Tribunale i “seri motivi” di cui alla disposizione sono da interpretare in senso ampio, con riferimento anche alla sussistenza di un “certo pericolo” di violazione dei diritti tutelati dall’art. 3 CEDU e 2 Cost. a danno dello straniero in caso di rimpatrio.