Ordinanza del Tribunale di Bergamo, sez. lav., 30 marzo 2014

Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che la mancata corresponsione alla ricorrente di una prestazione di carattere sociale (assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001) da parte del Comune di residenza e dell’INPS fosse basata esclusivamente sulla sua condizione di straniera e quindi lesiva del principio di non discriminazione, sancito nell’ordinamento italiano (artt. 2 e 3 Cost.; art. 43 d.lgs. n. 286/1998), nel diritto dell’UE (art. 21 Carta dei diritti fondamentali) e nel diritto internazionale (art. 14 CEDU, art. 1 Primo protocollo CEDU, artt. 1, 2, 7 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo).