Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che la mancata corresponsione alla ricorrente di una prestazione di carattere sociale (assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001) da parte del Comune di residenza e dell’INPS fosse basata esclusivamente sulla sua condizione di straniera e quindi lesiva del principio di non discriminazione, sancito nell’ordinamento italiano (artt. 2 e 3 Cost.; art. 43 d.lgs. n. 286/1998), nel diritto dell’UE (art. 21 Carta dei diritti fondamentali) e nel diritto internazionale (art. 14 CEDU, art. 1 Primo protocollo CEDU, artt. 1, 2, 7 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo).