Ordinanza del Tribunale di Asti, sez. pen., 10 novembre 2015

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Giurisprudenza penale

Con questa ordinanza il Tribunale di Asti ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità delle norme procedurali che non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, nemmeno nel caso in cui l’imputato abbia eletto il proprio domicilio ai fini delle notificazioni presso il difensore d’ufficio (artt. 161 e 163 c.p.p. come modificati dalla l. n. 67/2014). Considerato che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio è generalmente percepita dall’imputato come una mera formalità priva di conseguenze sostanziali, nonché il tempo prolungato che spesso intercorre tra tale atto e l’inizio del processo, la mancata previsione della notifica personale è in contrasto, secondo il Giudice remittente, con i principi del giusto processo sanciti dalla Costituzione nonché dall’art. 14 del Patto sui diritti civili e politici e dall’art. 6 della CEDU. Tale lacuna, secondo il Giudice, contrasta inoltre con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU da parte delle Corte europea dei diritti umani con riguardo al diritto dell’imputato di essere informato del giorno, ora e luogo del processo (cui corrisponde l’obbligo dello Stato di assicurargli un’effettiva informazione al riguardo), nonché ai principi che devono regolare il processo penale in contumacia.

  • Vedi anche:

    Legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

  • Lingua originale: Italiano