Ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino 24 luglio 2015, n. 262

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Giurisprudenza penale

Il caso riguarda la procedibilità per il reato di omicidio colposo nei confronti di un responsabile del Gruppo Eternit s.p.a. già giudicato per il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravato dalla morte di lavoratori (art. 437, co.2, c.p.), e assolto per intervenuta prescrizione del reato. In entrambi i procedimenti i fatti erano gli stessi:  mancata adozione di misure atte a ridurre la pericolosità delle polveri di amianto, che ha causato la morte di 258 persone tra lavoratori, loro familiari e cittadini residenti in prossimità degli stabilimenti.  In tali circostanze, il  Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha ritenuto di dover sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost. e all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani. Il fatto che in base alla legislazione italiana e alla consolidata interpretazione della Corte di cassazione una persona possa essere processata più volte per lo stesso fatto se questo è inquadrabile in più di una fattispecie criminosa (c.d. “concorso di reati”) è stato ritenuto dal Giudice incompatibile con le numerose sentenze (compresa la sent. Grande Stevens del 2014) nelle quali la Corte europea ha interpretato lo “stesso fatto” in senso meramente storico-naturalistico, attribuendo quindi al ne bis in idem un ambito d’applicazione molto più ampio di quello consentito nell’ordinamento nazionale.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia.

  • Lingua originale: Italiano