Ordinanza del Consiglio di Stato, V sez., 12 settembre 2013, n. 3587

Il d.lgs. n. 182/2003, di attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, ricomprende nel suo ambito di applicazione ogni “unità di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi …. i galleggianti” (art. 2, lett. a). Pertanto, la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino causato da navi (MARPOL), di cui l’UE e l’Italia sono parti contraenti, si applica anche ai rifiuti prodotti da piattaforme petrolifere (nel caso di specie, le piattaforme dell’ENI situate nella rada di Ravenna).