G.U. 19 agosto 2013, n. 193
La l. n. 94/2013 stabilizza le modifiche alla legislazione in vigore introdotte con il d.l. n. 78, in tema di arresti domiciliari, liberazione anticipata dei condannati e pene alternative alla detenzione, nonché di ampliamento e proroga del mandato del Commissario straordinario del governo per le infrastrutture carcerarie. Le misure sono collegate alla sentenza della Corte europea dei diritti umani dell’8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani e altri c. Italia, che ha individuato nel cronico sovraffollamento delle carceri italiane una ripetuta violazione del divieto di trattamento o pene crudeli, inumani o degradanti ex art. 3 della CEDU.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia
Legge 9 agosto 2013, n. 94
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Testo consolidato del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all’interno degli istituti evidenziano l’insufficienza dell’attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;
Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all’esecuzione delle pene detentive e alle norme dell’ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) all’articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
Art. 2 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
b) all’articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: “e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale” sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater.
L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dell’articolo 58-quater è soppresso.
Art. 3 Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1. Nell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»
Art. 4 Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie
1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:
a) programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d’intesa con l’Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’attività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Art. 5 Copertura finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.