Legge 9 agosto 2013, n. 100, Ratifica ed esecuzione del Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. Entrata in vigore: 28 agosto 2013

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G.U. 23 agosto 2013, n. 197

La l. n. 100/2013 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo di sede tra l’Italia e l’UNESCO con cui viene assicurata la continuità operativa del Segretariato del World Water Assessment Programme (WWAP) a Perugia presso Villa la Colombella.  A tal fine, la l. prevede il relativo stanziamento finanziario e detta disposizioni relative ai privilegi e immunità dell’Organizzazione in Italia. Il Programma delle Nazioni Unite WWAP è stato istituito nel 2000 con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento sempre aggiornato sullo stato delle risorse mondiali di acqua dolce ed uno strumento decisionale per i legislatori nazionali relativamente all’uso sostenibile dell’acqua.

Legge 9 agosto 2013, n. 100

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1    Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Art. 2    Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3    Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, valutati in euro 2.260 a decorrere dall’anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo, pari a euro 2.313.000 a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4    Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al Funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito “il Governo”), rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (di seguito “UNESCO”), di seguito chiamati congiuntamente “le Parti”,

Considerando che la Repubblica Italiana e l’UNESCO sono impegnati, nelle loro rispettive capacità e responsabilità, nell’attuare le norme dei rilevanti strumenti internazionali sulla protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile (in particolare, quelli relativi all’acqua), e nel sostenere le conclusioni in materia di risorse idriche raggiunte dal Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, 2002) e dai Forum mondiali sull’Acqua svoltisi a l’Aja (2000), Kyoto (2003), Città del Messico (2006), Istanbul (2009) e Marsiglia (2012), la XII e la XIII sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, rispettivamente nel 2003 e nel 2005, e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (2012), di seguito richiamata come “Rio+20”;

Ricordando che la Sottocommissione sulle Risorse Idriche della Commissione Amministrativa delle Nazioni Unite per il Coordinamento, nel corso della sua 19ma sessione, a Beirut, Libano (1998), ha sostenuto l’idea di produrre periodicamente un World Water Development Report (di seguito “WWDR”);

Ricordando, altresì, che il World Water Assessment Programme (di seguito “WWAP”) fu da allora costituito quale programma del sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso, con l’obiettivo di dare un quadro di riferimento autorevole dello stato delle risorse mondiali di acqua dolce, e fornire ai responsabili dei processi decisionali gli strumenti per l’uso sostenibile dell’acqua, in particolare attraverso la produzione periodica dei WWDR;

Riconoscendo che la UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all’acqua all’interno del sistema delle Nazioni Unite, ha agito e continuerà ad agire quale Comitato Direttivo del WWAP e formulerà le linee-guida generali e raccomanderà le modalità appropriate per l’attuazione dei programmi e delle attività del WWAP;

Riconoscendo, altresì, che da quando il WWAP è stato istituito, nel 2000, l’UNESCO ne ha ospitato il Segretariato nella sua sede centrale di Parigi e ha attivamente sostenuto le attività del WWAP, inclusa la preparazione del primo e del secondo WWDR, rispettivamente nel 2003 e nel 2006;

Rilevando la risoluzione XV-2 del Consiglio Intergovernativo del Programma Idrologico Internazionale (di seguito “IHP”) dell’UNESCO che invitava i Comitati Nazionali IHP a sollecitare attivamente i rispettivi Governi a fornire sostegno finanziario alle attività del WWAP;

Riconoscendo, inoltre, che l’Italia ha ospitato il Segretariato del WWAP nella sede di Villa La Colombella, a Perugia, dal 2007 ad oggi, in base all’Accordo tra la Regione Umbria e l’UNESCO sottoscritto il 26 luglio 2007 e all’Accordo per l’istituzione di un Fondo Fiduciario tra il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana e l’UNESCO sottoscritto il 2 febbraio 2007;

Tenendo presente che l’Accordo sopra citato per l’istituzione di un Fondo Fiduciario, che prevedeva il finanziamento di 2,5 milioni di Euro l’anno, è stato esteso il 14 dicembre 2009, aggiornato il 3agosto 2010, ulteriormente esteso il 3 agosto 2012 e scadrà il 31dicembre 2012;

Rilevando l’offerta del Governo di fornire supporto finanziario per assicurare l’attività operativa del Segretariato del WWAP a Perugia e l’accettazione di questa offerta da parte dell’UNESCO;

Considerando che l’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment è già stato istituito per ospitare il Segretariato del World Water Assessment Programme a Perugia, Italia, e collocato nei locali resi disponibili per l’UNESCO dalla Regione Umbria:

Le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1  Funzionamento

1. Le Parti si accordano per intraprendere tutte le procedure amministrative per assicurare la continuità operativa del Segretariato del WWAP a Perugia, Italia, nella sede di Villa la Colombella.

2. I dettagli relativi alla sede di Villa la Colombella così come le modalità relative al funzionamento ed alla manutenzione di Villa la Colombella sono definiti nell’accordo separato tra l’UNESCO e la Regione Umbria, firmato il 26 luglio 2007.

Articolo 2  Status e amministrazione dell’UNESCO Programme Office

1. L’UNESCO Programme Office è parte integrante del Segretariato dell’UNESCO, nell’ambito del Divisione delle Scienze Idrologiche. L’UNESCO Programme Office è soggetto al controllo e all’autorità dell’UNESCO, che ha il diritto di stabilire regolamenti interni applicabili all’UNESCO Programme Office e di fissare le condizioni necessarie per il suo funzionamento.

2. Il Governo riconosce la personalità giuridica dell’UNESCO Programme Office e la sua capacità contrattuale, di acquisire e disporre di beni mobili e immobili e di stare in giudizio.

Articolo 3  Disposizioni finanziarie

1. Il Governo accorda un finanziamento di 1,653 milioni di Euro all’anno, dall’anno 2013 in poi, come contributo per il funzionamento del Segretariato del WWAP.

2. I fondi saranno accreditati all’UNESCO entro il maggio di ogni anno e saranno utilizzati in accordo ai regolamenti e alle regole dell’UNESCO.

3. Tale contributo finanziario è subordinato alla ratifica del presente Protocollo d’Intesa da parte del Parlamento italiano, come prescritto dalla Legge italiana.

Articolo 4  Obiettivi e funzioni dell’UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP

1. In accordo con il mandato conferitogli dalla UN-Water, il Segretariato del WWAP avrà il seguente obiettivo generale:

– Venire incontro alle crescenti richieste da parte degli Stati Membri delle Nazioni Unite e della Comunità Internazionale di una più ampia gamma di informazioni aggiornate, affidabili e utili per la definizione delle politiche di settore nei vari campi afferenti allo sviluppo ed alla gestione delle risorse idriche, in particolare attraverso la produzione del WWDR.

2. In accordo con il mandato accordatogli da UN-Water, il Segretariato del WWAP svolgerà, anche grazie al supporto finanziario dei suoi donatori, le seguenti funzioni principali, inter alia:

– attraverso il suo accesso ad un’ampia gamma di informazioni relative alle risorse idriche, aiutare gli Stati Membri a valutare l’efficienza e l’efficacia dei loro programmi e decisioni in materia di politica idrica, e a monitorare lo stato di attuazione dei diversi obiettivi concordati a livello internazionale in materia di acqua, inclusi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG);

– interpretare e preparare regolarmente la serie dei WWDR sulla situazione globale delle acque, con riferimento alla disponibilità di acqua (in termini sia di quantità che di qualità) ed ai suoi utilizzi, e sui possibili futuri cambiamenti nella disponibilità e nell’utilizzo dell’acqua in relazione alle tendenze globali, al fine di fornire una tempestiva allerta per evitare potenziali conflitti collegati alle risorse idriche;

– sviluppare la cornice concettuale e metodologica per dati e indicatori sulle risorse idriche internazionalmente confrontabili;

– assistere gli Sati membri a costruire e migliorare la loro capacità di raccogliere e analizzare dati rilevanti per le loro iniziative nell’ambito delle politiche sulle risorse idriche;

– analizzare dati in collaborazione con decisori di politiche e ricercatori e promuovere un più ampio e informato uso dei dati per la definizione di politiche a differenti livelli.

Articolo 5  Potenziali attività congiunte

Le Parti possono inoltre collaborare per mobilitare risorse per le attività del WWAP e, alla luce della disponibilità di fondi aggiuntivi, possono collaborare in consultazione con altri donatori per attuare le seguenti attività aggiuntive, inter alia, nell’ambito del WWAP:

1) Diffondere i risultati del WWAP producendo vari mezzi di efficace comunicazione e strumenti di educazione pubblica nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite;

2) Sviluppare specifici indicatori e raccogliere basi di dati e informazioni, sviluppare analisi e sistemi di diffusione;

3) Sviluppare, nel settore dell’acqua, banche globali di dati georeferenziati;

4) Migliorare, sviluppare e collegare modelli di simulazione relativi alle acque per la migliore comprensione delle tendenze globali del cambiamento naturale e sociale relativo all’acqua, su scala regionale e globale, particolarmente per le regioni per le quali i dati esistenti sono scarsi;

5) Sviluppare analisi WWAP regionali, sub-regionali e nazionali con gli Stati Membri;

6) Assistere gli organismi regionali delle Nazioni Unite, come le Commissioni Economiche, e le iniziative nazionali nella produzione di Regional Water Development Reports basati su banche dati regionali;

7) Sviluppare ulteriormente la componente del WWAP relativa alla risoluzione dei conflitti;

8) Organizzare su scala regionale e nazionale programmi di formazione e di potenziamento delle competenze per rendere gli Stati Membri capaci di lanciare i loro programmi nazionali di valutazione delle risorse idriche conformemente alla metodologia WWAP;

9) Sviluppare e testare materiale educativo a tutti i livelli sui risultati del WWAP, nell’ambito del Decennio delle Nazioni Unite sull’istruzione per lo Sviluppo Sostenibile e il Decennio delle Nazioni Unite “Acqua per la Vita” (Water for Life);

10) Lavorare per dispiegare i risultati più rilevanti della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20).

Articolo 6  Diffusione dei risultati

Il Governo Italiano e l’UNESCO contribuiranno alla diffusione dei risultati delle ricerche del Segretariato del WWAP, nel caso dell’UNESCO per il tramite della rete globale dei Comitati Nazionali IHP.

Articolo 7  Coordinamento

Le Parti intraprenderanno un regolare scambio di informazioni sulle questioni concernenti le attività del Segretariato del WWAP.

Articolo 8  Privilegi e immunità

1. Al fine di garantire all’UNESCO Programme Office ed ai suoi funzionari ed esperti in missione tutti i privilegi e le immunità necessari all’esercizio indipendente delle loro funzioni, il Governo applicherà a loro favore tutte le disposizioni rilevanti della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l’Italia ha aderito il 30 agosto del 1985.

2. Nel presente Articolo, per “funzionari dell’UNESCO Programme Office” si intendono il Capo dell’UNESCO Programme Office e tutti i membri del suo Ufficio, indipendentemente dalla loro nazionalità, impiegati ai sensi della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l’Italia ha aderito il 30 agosto del 1985; per “esperti in missione dell’UNESCO Programme Office” si intendono gli individui diversi dai “funzionari dell’UNESCO Programme Office” che sono in missione per l’UNESCO Programme Office ai sensi dell’Annesso IV della Convenzione sopra citata.

3. In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, l’UNESCO ed i suoi funzionari si vedranno garantiti i seguenti privilegi, immunità ed esenzioni:

a) Agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi il Governo Italiano rilascerà una speciale carta d’identità attestante il loro status in Italia;

b) Tutti i materiali e le attrezzature importate o esportate dall’UNESCO ad uso ufficiale, saranno esentati da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni;

c) Con riferimento ad imposte indirette, tasse e diritti su operazioni e transazioni, l’UNESCO Programme Office beneficerà delle stesse esenzioni ed agevolazioni che sono garantite alle Amministrazioni governative italiane. L’UNESCO Programme Office sarà esentato, inter alia, dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all’ingrosso, le prestazioni d’opera e gli appalti.

4. 11 Governo e le competenti Autorità nazionali non impediranno l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dell’Italia di ogni persona avente incarichi ufficiali presso l’UNESCO Programme Office, o invitata dall’UNESCO per ragioni d’ufficio, né la loro partenza dal territorio italiano. Essi concederanno altresì agevolazioni nell’esame delle domande, per il rapido rilascio, senza alcun addebito, dei necessari visti, autorizzazioni e permessi, e libertà di viaggiare all’interno del Paese, di lasciarlo e rientrarvi, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dei programmi e delle attività dell’UNESCO.

5. I privilegi e le immunità concessi dal presente Articolo sono conferiti ai funzionari per il solo interesse dell’UNESCO e non a beneficio personale degli individui stessi. Il Direttore Generale rinuncerà all’immunità di un funzionario nel caso in cui, a giudizio del Direttore Generale, l’immunità potrebbe impedire il corso della giustizia e la rinuncia alla stessa avverrebbe senza pregiudizio per gli interessi dell’UNESCO. L’UNESCO e i suoi funzionari coopereranno sempre con le competenti autorità italiane per agevolare l’amministrazione della giustizia, per assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia, per prevenire ogni abuso legato a privilegi ed immunità previsti dal presente Articolo.

Articolo 9 Rapporti di lavoro tra l’UNESCO e il suo personale

1. L’UNESCO gode di piena autonomia con riferimento alle materie attinenti alla sua amministrazione interna. Il rapporto di lavoro tra l’UNESCO e il suo personale è disciplinato dalla legge interna dell’Organizzazione. L’esenzione dalla contribuzione obbligatoria al Sistema Italiano di Sicurezza Sociale è garantita al personale dell’UNESCO alla condizione che il Fondo dell’UNESCO copra tutti i rischi menzionati nella Legislazione italiana sulla Sicurezza Sociale. Le pertinenti norme applicate al Fondo, così come ogni modifica alle stesse che sarà adottata in futuro, saranno notificate alle competenti autorità italiane.

2. Ogni controversia relativa a questo rapporto di lavoro sarà regolata in accordo con le procedure previste dalla legge interna dell’UNESCO, che prevede procedure appropriate di soluzione delle controversie di cui all’Articolo IX, sezione 31 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate.

Articolo 10    Regolamento delle controversie

Ogni controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente Protocollo d’Intesa, se non regolata amichevolmente, sarà sottoposta ad un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti. Ove le Parti non raggiungano un accordo sulla scelta dell’arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta della prima Parte che intraprende l’azione. Il lodo arbitrale sarà definitivo e non appellabile.

Articolo 11    Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore quando le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso notifica scritta, che tutte le necessarie procedure interne previste a questo effetto sono state portate a termine.

2. Il presente Protocollo d’Intesa sarà valido per un periodo indefinito, restando inteso che ciascuna Parte avrà il diritto di denunciarlo, comunicandolo all’altra Parte per iscritto, con un preavviso di sei mesi.

3. Consultazioni in merito alle modifiche al presente Protocollo d’Intesa si terranno su richiesta o del Governo o dell’UNESCO. Gli emendamenti saranno apportati mediante accordo scritto.

4. In caso di trasferimento del Segretariato del WWAP dal territorio italiano, il Governo avrà il diritto di denunciare il presente Protocollo d’Intesa, conformemente a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.

5. In caso di denuncia ex paragrafi 2 e 4, il presente Protocollo d’Intesa resterà, comunque, in vigore per il periodo supplementare che si renderà necessario per la cessazione ordinata delle attività dell’UNESCO Programme Office in Italia, per il compimento degli atti di disposizione dei suoi beni nel territorio, e per la risoluzione di ogni disputa tra le Parti coinvolte nel presente Protocollo d’Intesa.