Legge 8 marzo 2017, n. 44, Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Entrata in vigore: 21 aprile 2017

Pubblicato in:

G.U. 6 aprile 2017, n. 81

La l. n. 44/2017 introduce modifiche alla l. n. 77/2006, così da estendere le iniziative ivi previste per la riqualificazione e valorizzazione dei siti italiani iscritti nell’Elenco del Patrimonio culturale e naturale mondiale dell’UNESCO, al patrimonio culturale immateriale, tutelato dalla omonima Convenzione UNESCO (che l’Italia ha ratificato in base alla l. n. 167/2007).

Legge 8 marzo 2017, n.44

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale»;

b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;

c) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;

d) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati “siti» sono inserite le seguenti: «ed elementi»;

e) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

f) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

g) all’articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

h) all’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;

i) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole»;

l) all’articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

m) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

n) all’articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;

o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi».

Art. 2

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata l’ulteriore spesa di 800.000 euro per l’anno 2016. All’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.