Legge 7 maggio 2015, n. 62, Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. Entrata in vigore: 31 maggio 2015

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G.U. 16 maggio 2015, n.112

La l. n.62/2015 disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riferimento all’applicazione delle imposte sul reddito. Essa si applica alle persone fisiche residenti e alle persone giuridiche che hanno una stabile organizzazione in uno o in entrambi i territori di cui all’art. 2, commi 3 e 4, ossia il territorio in cui si applica la legislazione fiscale italiana e il territorio in cui si applica la legislazione amministrata dall’Agenzia fiscale di Taiwan. E’ da ricordare che l’Italia non riconosce Taiwan quale entità politica autonoma. La legge – che richiama il Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005 – ha tra i suoi obiettivi quello di evitare la doppia imposizione (art. 23) e di favorire la cooperazione nel contrasto all’evasione fiscale (art. 26).

  • Lingua originale: Italiano

Legge 7 maggio 2015, n. 62

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Campo di applicazione
1. In deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all’articolo 2, comma 3.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell’economia e delle finanze italiano:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l’imposta sul reddito delle società (IRES);
3) l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall’Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
1) l’imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);
2) l’imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individualconsolidatedincometax);
3) l’imposta di base sul reddito (incomebasictax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell’articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell’altro territorio» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di un territorio e un’impresa esercitata da un residente dell’altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro territorio;
f) l’espressione «autorità competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell’economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell’Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall’Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto territorio.
Art. 4 Residenti
1. Ai fini della presente legge, l’espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche  l’autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;
b) se non si può  determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai sensi della presente legge, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un’impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall’impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
a) se si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l’impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un’impresa dell’altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all’acquisto di beni e merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell’altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell’altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un’impresa di un territorio svolge un’attività industriale o commerciale nell’altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l’impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in  piena  indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall’impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l’esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell’esercizio in comune.
Art. 9 Imprese associate
1. Se un’impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di un territorio e di un’impresa dell’altro territorio, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un’impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un’impresa dell’altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l’altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall’altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro territorio, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell’articolo 10.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle  altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro territorio, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio dal quale provengono i canoni un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una  professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dall’alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell’articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di un territorio ha nell’altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell’altro territorio per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all’intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all’utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall’alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell’altro territorio: a) se tale residente dispone abitualmente nell’altro territorio di una base fissa per l’esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) se tale residente soggiorna nell’altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all’attività esercitata.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro territorio. Se l’attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni  che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro territorio sono imponibili soltanto  nel primo territorio qualora: a) il beneficiario soggiorna nell’altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato, nonché b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro territorio, nonché c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro territorio.
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell’altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all’attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l’espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell’altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la  maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.
Art. 18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: a) ha la nazionalità di detto territorio; oppure b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell’altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20 Professori e insegnanti
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un’università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell’altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.
Art. 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a):
a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell’altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata nell’altro territorio, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
b) l’imposta pagata nell’altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.
3. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell’altro territorio, l’ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell’altro territorio, ma con l’esclusione, nel caso dei dividendi, dell’imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, è accreditato a fronte dell’imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L’ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.
Art. 24 Non discriminazione
1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell’altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 1,il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell’altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell’altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 9, del comma 6 dell’articolo 11 o del comma 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell’altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
Art. 25 Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all’autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell’articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.
Art. 26 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro territorio;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro territorio;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l’altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L’obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Art. 27 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 28 Limitazione dei benefici
1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall’altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell’esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione della normativa interna per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell’altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.
3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain non viene concessa l’agevolazione della riduzione o dell’esenzione dall’imposta previste nella presente legge dall’altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.
Art. 29 Disposizioni diverse
1. Con riferimento all’articolo 2, comma 3, lettera b), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull’imposizione della land value increment tax.
2. Le disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all’articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell’articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l’attività di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all’articolo 19, il personale inviato all’estero per lavorare rispettivamente presso l’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l’espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Art. 30 Efficacia
1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell’avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l’analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale e’ stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
Art. 31 Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell’importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.