Legge 6 ottobre 2017, n. 159, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. Entrata in vigore: 3 novembre 2017

Pubblicato in:

G.U. 2 novembre 2017, n. 256

La l. n. 159/2017 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo Italia-Croazia per regolamentare la cooperazione di polizia, ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero. La collaborazione comprende l’azione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la criminalità organizzata, tutti i tipi di contraffazione e di contrabbando, i reati commessi nei porti, aeroporti e l’immigrazione irregolare. L’Accordo prevede lo scambio di funzionari di polizia, lo scambio di informazioni, l’armonizzazione delle attività operative e l’istruzione e la formazione professionale, in conformità alle leggi dei due Stati.

Legge 6 ottobre 2017, n. 159

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall’anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, (di seguito denominate le «Parti»):

Considerate le relazioni amichevoli tra i due Stati;

Considerata la legislazione nazionale e gli obblighi giuridici internazionali di entrambi gli Stati;

Considerata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo contro la tratta di migranti via terra, mare ed aria, che integrano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale fatta a New York il 15 novembre 2000, sottoscritta dall’Italia e dalla Croazia a Palermo il 12 dicembre 2000;

Con l’intento di intensificare la cooperazione tra le Autorità di Polizia alla luce dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;

Convinti che la cooperazione in mare, nei porti ed aeroporti è della massima importanza per contrastare con successo i flussi migratori illegali;

Mirando ad una più efficace azione contro la criminalità transfrontaliera tramite l’attuazione di misure e piani armonizzati;

Con l’intento di ridurre quanto più possibile l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani;

stabiliscono quanto segue:

Art. 1. Settore della cooperazione

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti in entrambi i Paesi, si impegnano a svolgere, nell’ambito delle competenze delle Autorità indicate nell’articolo 2 designate ad applicare il presente Accordo, le attività di cooperazione di polizia al fine di prevenire e reprimere tutti i crimini e i reati, in particolare quelli connessi con l’immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e il traffico di sostanze stupefacenti

Art. 2. Autorità Competenti

Le autorità di polizia competenti (di seguito denominate «Autorità Competenti») per l’attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

per la Repubblica italiana: Ministero dell’interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza;

per la Repubblica di Croazia: Ministero dell’interno, Direzione Generale della Polizia con le proprie unità organizzative interne, e le unità locali di polizia (di seguito denominate «Amministrazioni di Polizia»), nel quadro delle proprie responsabilità

Art. 3. Ambito di competenza

Ai sensi del presente Accordo, l’ambito di competenza è il seguente:

nella Repubblica italiana: l’ambito di competenza del Ministero dell’interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza;

nella Repubblica di Croazia: territori di competenza locale delle Amministrazioni di Polizia: Contee di Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska e Dubrovačko-neretvanska.

Art. 4. Scambio di informazioni tra le Parti

(1) Le Autorità Competenti delle Parti si scambiano informazioni su:

i reati transfrontalieri commessi in aeroporti, porti e in mare di cui all’articolo 1, coloro che perpetrano e partecipano alla perpetrazione di tali reati, nonché le circostanze e i modi in cui sono stati commessi tali reati e i provvedimenti adottati;

le persone e i beni ricercati;

le nuove forme di criminalità in mare, nei porti e in aeroporti;

gli eventi e le attività recenti che richiedano misure di sicurezza in mare, nei porti e negli aeroporti;

le attività tecniche e specialistiche pertinenti alla cooperazione ai sensi del presente Accordo;

la legislazione nazionale vigente ed altre normative delle Parti, relative all’attuazione del presente Accordo, in particolare la normativa in materia di attraversamento delle frontiere nazionali ed i requisiti necessari per l’ingresso nell’altro Stato.

(2) Le Autorità Competenti si scambiano, nei tempi prestabiliti, informazioni pertinenti alla messa a punto di analisi congiunte su questioni connesse alla sicurezza in mare, nei porti ed aeroporti.

Art. 5. Collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti

Le Autorità Competenti possono, ai fini dell’attuazione del presente Accordo, intensificare le comunicazioni reciproche adottando le seguenti misure:

nomina dei contatti, aventi, se possibile, una buona conoscenza della lingua dell’altra Parte;

distacco a breve termine di esperti nel territorio dell’altra Parte, a richiesta;

visite di studio reciproche di esperti;

scambio di informazioni sui pertinenti collegamenti delle telecomunicazioni ed indirizzi di posta elettronica delle Autorità Competenti.

Art. 6. Armonizzazione delle attività

Ai fini dell’incremento dell’efficienza nella cooperazione, di cui al presente Accordo, le Autorità Competenti possono:

designare punti di contatto per le attività di coordinamento relative alla prevenzione e alla lotta contro i reati in mare, nei porti ed aeroporti, di cui all’articolo 1;

mettere a punto analisi congiunte in materia di sicurezza e piani su attività operative in mare, nei porti ed aeroporti;

svolgere attività operative coordinate in mare utilizzando apposite attrezzature e tecniche di polizia;

informarsi reciprocamente sui gravi incidenti in mare e fornire le relative informazioni, senza pregiudizio per la competenza nazionale in materia di ricerca e soccorso.

Art. 7. Istruzione e formazione professionale

La cooperazione tra le Autorità Competenti può anche concretizzarsi nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, in particolare mediante:

scambio di esperienze ed informazioni sulle metodologie e attività di polizia, includendo inoltre l’apprendimento della lingua dell’altra Parte;

convocazione di riunioni di lavoro tra le Parti;

formazione di esperti;

partecipazione di osservatori nel corso di varie esercitazioni;

scambio di visite di docenti.

Art. 8. Scambio di funzionari di polizia

(1) Nel territorio delle Parti ed in particolare nei principali porti e aeroporti attraverso i quali si svolge il traffico internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia, possono essere effettuati scambi di funzionari di polizia quali osservatori su base temporanea.

(2) I funzionari di cui al paragrafo 1 possono analizzare, scambiare e trasmettere le relative informazioni concernenti le attività connesse alle operazioni espletate in mare, nei porti ed aeroporti, e contribuiscono ad una cooperazione coordinata ai sensi del presente Accordo.

(3) I particolari operativi di tale tipo di cooperazione saranno regolati dai protocolli da approvarsi da parte delle Competenti Autorità.

Art. 9. Gruppi di lavoro congiunti

Se opportuno, le Autorità Competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per svolgere operazioni di polizia nell’ambito delle quali i funzionari di una Parte possono, nel territorio dell’altra Parte, operare, soltanto a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Art. 10. Invio di ufficiali di collegamento

(1) Ciascuna Parte può, previo consenso dell’Autorità competente dell’altra Parte, distaccare un ufficiale di collegamento presso le Autorità Competenti dell’altra Parte.

(2) Gli ufficiali di collegamento possono prestare assistenza nel ruolo di consulenti ed esperti, trasmettendo informazioni nell’ambito delle istruzioni concordate da entrambe le Parti.

(3) Gli ufficiali di collegamento inviati da una Parte presso uno Stato terzo, possono, previa mutuo accordo delle Autorità Competenti di entrambe le Parti, rappresentare anche gli interessi dell’altra Parte.

Art. 11. Attività operative coordinate

(1) In riferimento alle attività operative coordinate che possono essere espletate da funzionari delle Autorità Competenti nell’ambito del presente Accordo, l’uso dell’uniforme e di altri mezzi tecnici e ulteriori dettagli, come pure le disposizioni sulla responsabilità in materia di danni saranno stabiliti da un Protocollo di applicazione di cui all’articolo 14.

(2) I funzionari dell’altra Parte sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui le attività sono svolte e operano solo a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Art. 12. Protezione dei dati personali

(1) Le Parti concordano che i dati personali e particolari categorie di dati trasmessi nell’ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo e in conformità alle condizioni stabilite dalla Autorità competente che li ha forniti. Tali dati si conformeranno alle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

(2) I dati personali e particolari categorie di dati possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, ad altre istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte che li ha  comunicati, nel rispetto di quanto prescritto al comma precedente

Art. 13. Disposizioni relative alla riservatezza

Le Parti garantiscono la riservatezza di tutti i dati trasmessi, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.

Art. 14. Attuazione dell’accordo

(1) II Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza della Repubblica italiana e il Ministero dell’interno – Direzione Generale di Polizia della Repubblica di Croazia, possono, ove opportuno, stipulare protocolli per l’attuazione di attività operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione previste dal presente Accordo.

(2) Le Autorità Competenti ai sensi del comma 1 del presente articolo si danno reciproca notifica su tutte le circostanze pertinenti all’attuazione del presente Accordo e relativi protocolli.

Art. 15. Effetti del presente Accordo su altri Accordi

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in altri accordi internazionali vincolanti per le stesse.

Art. 16. Risoluzione delle controversie

(1) Le controversie relative all’interpretazione o applicazione del presente Accordo e relativi protocolli vengono risolte dal Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza della Repubblica italiana e dal Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia – Direzione Generale di Polizia.

(2) Qualora le autorità Competenti di cui al comma 1 del presente articolo non possano risolvere una controversia, la stessa viene risolta tramite i canali diplomatici.

Art. 17. Entrata in vigore, durata e cessazione dell’Accordo

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si comunicheranno, attraverso canali diplomatici, l’avvenuto adempimento delle procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.

(2) Il presente Accordo è stipulato per un periodo illimitato di tempo. Ciascuna Parte può denunciarlo con notifica scritta attraverso i canali diplomatici. Il tal caso esso cesserà i suoi effetti dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notifica di denuncia.

Fatto a Zagabria il 5 luglio 2011, in due originali, nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenze nell’interpretazione dell’Accordo, prevale il testo inglese.