Legge 6 maggio 2015, n. 63, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. Entrata in vigore: 19 maggio 2015

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G.U. 18 maggio 2015, n. 113

La l. n.63/2015 reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione di due Accordi bilaterali tra Italia e Montenegro. Il primo, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, in particolare con riferimento al transito dei cittadini, per intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo. Il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione, attualmente rifiuta l’estradizione e il transito dei propri cittadini. L’Italia ha ratificato la Convenzione europea il 6 agosto 1963. Il secondo Accordo, aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (ratificata dall’Italia il 23 agosto 1961), è finalizzato a migliorare l’assistenza giudiziaria tra i due Stati in materia penale e a rendere più efficace il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

Legge 6 maggio 2015, n. 63

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) l’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;

b) l’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.545,40 a decorrere dall’anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui al medesimo Accordo, pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.115,40 a decorrere dall’anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui al medesimo Accordo, pari a euro 20.360 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione

La Repubblica italiana e il Montenegro,  desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l’applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito “Convenzione europea”) e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

a) la ricerca e l’identificazione di persone;

b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

c) la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all’Autorità competente dello Stato Richiedente;

d) l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

e) l’espletamento e la trasmissione di perizie;

f) l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni;

g) l’assunzione di interrogatori;

h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

i) l’esecuzione di accertamenti su persone, luoghi e cose;

l) l’esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

m) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

n) la comunicazione dell’esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

o) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

p) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Art. 2. Esecuzione e rinvio dell’esecuzione della richiesta di assistenza

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.

2. Qualora la Parte Richiesta non possa dare esecuzione alla domanda di assistenza secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l’autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell’art. 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l’assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. Se la richiesta di assistenza interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l’esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

Art. 3. Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall’autorità giudiziaria richiedente all’autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.

2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell’art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Art. 4. Esame mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere esaminata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest’ultima può chiedere che l’esame abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. L’esame per videoconferenza può essere, altresì, richiesto per l’interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona esaminata di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all’Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. L’esame mediante videoconferenza deve essere sempre effettuato nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiesta autorizza l’esame per videoconferenza se dispone dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di esame per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l’indicazione dell’Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L’Autorità competente della Parte Richiesta cita la persona da esaminare in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento all’esame per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l’esame, se necessario assistite da un interprete.

L’Autorità competente della Parte Richiesta provvede all’identificazione della persona da esaminare ed assicura che l’attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l’Autorità competente della Parte Richiesta ritenga che, nel corso dell’esame, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l’esame stesso si svolga in conformità a detti principi;

b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata per l’esame, quando ciò sia necessario;

c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona da esaminare, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al comma 7 lett. b), l’Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell’esame, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell’esame, le generalità della persona esaminata, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all’attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuto l’esame. L’originale del verbale è prontamente trasmesso dall’Autorità competente della Parte Richiesta all’Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell’art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l’impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi ricognizioni di persone e cose e confronti.

Art. 5. Accertamenti bancari e finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle riguardanti l’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, la localizzazione di questi ultimi e le movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica prontamente alla Parte Richiedente l’esito degli accertamenti effettuati.

3. L’assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al comma 1 del presente Articolo e sarà parte integrante del presente Accordo.

3. Il presente Accordo è concluso per un tempo illimitato.

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. L’Accordo cesserà di essere efficace il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia dell’Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore dello stesso.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Accordo bilaterale Aggiuntivo alla Convenzione Europea di  Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne  l’applicazione

La Repubblica italiana e il Montenegro, desiderando migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, in particolare con riferimento all’estradizione ed al transito dei cittadini;

in considerazione del fatto che il Montenegro, che fa parte della Convenzione Europea di Estradizione dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione alla convenzione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 Settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente il Montenegro rifiuta l’estradizione ed il transito dei propri cittadini;

riconoscendo che con il presente Accordo le parti intendono rinunciare all’obbligo di rifiutare la consegna ed il transito dei loro cittadini;

precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Estradizione dei cittadini

1. La Parte Richiesta, conformemente alle disposizioni della Convenzione Europea, ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi gli Stati, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, ovvero al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti della persona richiesta per una durata non inferiore a cinque anni.

2. Nel caso in cui l’estradizione sia richiesta al fine di eseguire una pena o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, la Parte Richiesta può essa stessa eseguire tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.

3. Nel caso in cui l’estradizione sia richiesta per dare corso ad un procedimento penale, la consegna può essere sottoposta alla condizione che la persona, una volta processata, sia riconsegnata allo Stato richiesto affinché sia eseguita la pena o altro provvedimento restrittivo della libertà personale pronunciati nei suoi confronti dalla Parte richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione concerne due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambi gli Stati, lo Stato Richiesto può accordare l’estradizione per tutti i reati, a condizione che almeno uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 di questo Articolo.

Art. 2. Transito dei cittadini

Alle stesse condizioni indicate all’Articolo 1, lo Stato Richiesto può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all’altro Stato da un Stato terzo, in conformità con le disposizioni della Convenzione Europea di Estradizione, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto fra le Parti Contraenti. L’accordo di modifica entrerà in vigore in conformità con la procedura prevista dal comma 1 di questo Articolo e farà parte di questo Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione dell’efficacia dell’Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione stessa.

4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore dello stesso.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.