Legge 5 aprile 2012, n. 50, Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Entrata in vigore: 4 maggio 2012

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G.U. 4 maggio 2012, n. 103

La l. n. 50/2012 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine d’esecuzione di 8 Protocolli addizionali alla Convenzione per la protezione delle Alpi, che prevedono misure specifiche di attuazione relativamente ad alcuni degli ambiti più significativi della Convenzione:  foreste montane, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, difesa del suolo, energia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, turismo. Uno dei Protocolli, infine, stabilisce procedure per la soluzione delle controversie tra le Parti.

Legge 5 aprile 2012, n. 50 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Il Presidente della Repubblica

 Promulga

 La seguente legge:

 Art. 1       Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione

 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell’ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell’ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell’ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell’ambito dell’energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell’ambito dell’agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell’ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall’articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

 Art. 2       Copertura finanziaria

 1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 3       Entrata in vigore

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’ambito delle foreste montane

 Protocollo «Foreste montane»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

 in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più ampio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;

considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall’atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima;

consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l’equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualità dell’aria, nonché per l’equilibrio idrico;

tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini;

considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l’occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;

consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varietà di specie animali e vegetali;

convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilità, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

 Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.   Finalità

 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l’estensione e di migliorare la loro stabilità. Il presupposto necessario all’efficienza delle funzioni indicate nel preambolo è costituito da un’economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.

2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinché:

siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;

sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;

sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;

siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell’ambiente.

 Art. 2.     Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Ciò vale soprattutto per i seguenti ambiti:

a) Inquinamento atmosferico. L’inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l’inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.

b) Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell’interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.

c) Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.

d) Utilizzo a scopo ricreativo. L’uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.

e) Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l’importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l’economia nazionale e la cura delle foreste.

f) Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un’efficiente lotta antincendio.

g) Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all’efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.

 Art. 3.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica forestale nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Art. 4.   Cooperazione internazionale

 Le Parti contraenti convengono:

a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l’attuazione del presente Protocollo;

b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;

c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 5.     Basi della pianificazione

 Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinché siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un’esauriente ricognizione dei siti, nonché il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.

 Art. 6.     Funzioni protettive delle foreste montane

 1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.

2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell’ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

 Art. 7.     Funzione economica delle foreste montane

 1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l’economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l’utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.

 Art. 8.     Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane

 Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino:

la loro efficacia per le risorse idriche, l’equilibrio climatico, il risanamento dell’aria e la protezione acustica;

la loro diversità biologica;

la fruizione della natura e le funzione ricreative.

 Art. 9.     Accesso alle foreste

 Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l’accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

 Art. 10.    Riserve forestali naturali

 1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonché a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell’intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva.

L’individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L’indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso.

2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine.

3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.

 Art. 11.    Incentivazione e compensazione

 1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell’economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficiente l’attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10.

2. Qualora le prestazioni richieste all’economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti, la proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive.

3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l’intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.

 Art. 12.    Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 13     Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonché alle prestazioni dell’ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonché progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalità e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.

 Art. 14.    Formazione e informazione

 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all’aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformità ai contenuti del presente Protocollo.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 15     Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 16.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 17.    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 18.    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 19.    Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 27 febbraio 1996 nonché dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 20.    Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della pianificazione territoriale e del sviluppo sostenibile

 Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

consapevoli che il territorio alpino rappresenta un’area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l’alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini;

coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonché come sede di importanti vie di comunicazione europea;

considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilità degli ecosistemi pongono problemi di compatibilità con l’incremento della popolazione locale e non, nonché con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l’equilibrio ecologico del territorio alpino;

consapevoli che questo fabbisogno non è diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attività e dall’esodo rurale;

considerato che in presenza di questi rischi è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attività dell’uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d’intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;

considerato che le politiche di pianificazione territoriale, già praticate in modo da ridurre le disparità e da rafforzare la solidarietà, debbono essere continuate e adattate, affinché esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali;

coscienti che la protezione dell’ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;

convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati;

convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico;

convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo;

convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all’equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, può giustificare misure di sostegno adeguate;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

 Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.     Finalità

 Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono:

a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;

b) armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;

c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l’ambiente;

d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;

e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;

f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;

g) favorire le pari opportunità della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali;

h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni

d’interesse generale, delle limitazioni dell’uso delle risorse e del

prezzo per l’uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.

 Art. 2.     Impegni fondamentali

 Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all’articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di:

a) rafforzare la capacità di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarietà;

b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture;

c) assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci;

d) adottare, nei casi di limitazione dell’uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attività economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attività a condizione che tali misure siano compatibili con l’ambiente;

e) incoraggiare l’armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

 Art. 3.     Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile

 Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all’armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell’ambiente, con

particolare riguardo:

a) alla salvaguardia e al ripristino dell’equilibrio ecologico e della biodiversità delle regioni alpine;

b) alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore;

c) all’uso parsimonioso e compatibile con l’ambiente delle risorse naturali – suolo, aria, acque, flora e fauna, energia;

d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari;

e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati;

f) alla protezione contro i rischi naturali;

g) alla realizzazione compatibile con l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo;

h) al rispetto delle peculiarità culturali delle regioni alpine.

 Art. 4.     Cooperazione internazionale

 1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.

2. Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell’elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell’articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.

3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

 Art. 5.     Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell’urbanistica, dei dell’ambiente, nonché dell’approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

 Art. 6.     Coordinamento delle politiche settoriali

 Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano già, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attività e l’orientamento dei partner verso obiettivi comuni.

 Art. 7.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 8.     Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

 1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile è conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.

2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti.

3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali.

4. Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand’è il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.

 Art. 9      Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

 I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare:

1. Sviluppo economico regionale:

a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un’offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità;

b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie;

c) misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d’impiego.

2. Aree rurali:

a) riserva dei terreni adatti all’agricoltura, all’economia forestale e pastorizia;

b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell’economia agricola e forestale di montagna;

c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale;

d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo;

e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti.

3. Aree urbanizzate:

a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate;

b) riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero;

c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti;

d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero;

e) limitazione delle seconde abitazioni;

f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuità con le costruzioni esistenti;

g) conservazione dei siti urbani caratteristici;

h) conservazione e ricupero del patrimonio architettonico caratteristico.

4. Protezione della natura e del paesaggio:

a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d’acqua e di altre risorse naturali vitali;

b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose.

5. Trasporti:

a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali;

b) misure atte a favorire l’uso dei mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente;

c) misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto;

d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato;

e) misure di miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.

 Art. 10.     Compatibilità dei progetti

 1. Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all’esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all’autorizzazione o alla realizzazione dei progetti.

2. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L’informazione dev’essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.

 Art. 11.     Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell’uso delle risorse

 Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformità con il rispettivo diritto nazionale:

a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse;

b) compensare le prestazioni rese nell’interesse generale;

c) provvedere ad un’equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell’economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione;

d) assicurare un’equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l’ambiente del potenziale territoriale naturale.

 Art. 12.     Misure economiche e finanziarie

 1. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante misure economiche e finanziarie.

2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all’articolo 11:

a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo;

b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti;

c) sostegno a progetti transfrontalieri.

3. Le Parti contraenti esaminano l’impatto, sull’ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorità alle misure compatibili con la protezione dell’ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

 Art. 13.     Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 14.     Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un’analisi di loro futuri sviluppi.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 15.     Formazione e informazione

 Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 16.     Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 17.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 18.     Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 19.     Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 20.     Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 21.     Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sulla composizione delle controversie

 La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

 Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

 Art. 1.

 In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all’interpretazione oppure all’applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.

 Art. 2.

 Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potrà intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all’altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informerà immediatamente tutte le Parti contraenti.

 Art. 3.

 Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell’articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verrà formato come segue:

a) Ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2 da parte della Presidenza, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all’Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell’altra Parte contendente.

b) Il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a).

Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all’Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti.

c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti.

d)I posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.

 Art. 4.

 1. Ogni Parte contraente ha la facoltà di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.

2. Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d’ordine giuridico nei confronti dell’oggetto della controversia, può chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.

 Art. 5.

A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

 Art. 6.

 Le Parti contendenti si astengono dall’adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.

 Art. 7.

 A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvederà alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell’ambito della procedura.

 Art. 8.

 1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione:

a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e

b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all’attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell’altra Parte contendente.

 Art. 9.

 Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

 Art. 10.

 L’assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

 Art. 11.

 Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale è interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.

 Art. 12.

 Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo è definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.

 Art. 13.

 A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.

 Art. 14.

 Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dell’articolo 5, quinto comma, della Convenzione delle Alpi.

 Art. 15.

 1. La denuncia del presente Protocollo è ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.

2. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell’efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

 Art. 16.

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunità Europea il 31 ottobre 2000 nonché dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 17.

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’ambito della difesa del suolo

 Protocollo «Difesa del suolo»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

la Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera,

nonché

La Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli;

tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell’interesse generale;

considerato che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d’Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l’economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall’altro, le diverse esigenze d’uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l’integrità’ delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un’armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall’altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l’uomo, gli animali e le piante;

consapevoli che l’uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l’industria e l’artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l’economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

hanno convenuto quanto segue:

 Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.      Finalità

 1. Il presente Protocollo ha come scopo l’attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell’ambito della Convenzione delle Alpi.

2. Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile

1. nelle sue funzioni naturali, come:

a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi,

b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio,

c) parte integrante dell’ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive,

d) mezzo di trasformazione e regolazione per l’apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda,

e) serbatoio genetico;

2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

3. per garantire il suo utilizzo come:

a) sito per l’agricoltura ivi comprese la pastorizia e l’economia forestale;

b) spazio abitativo e per attività turistiche;

c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l’approvvigionamento e lo smaltimento;

d) giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell’ecosistema. è necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

3. Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

4. In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

5. Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

 Art. 2.      Impegni fondamentali

 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

2. Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

3. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria.

Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell’ambiente.

 Art. 3. Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l’assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l’agricoltura e l’economia forestale, l’estrazione di materie prime, l’industria, l’artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell’aria.

 Art. 4.      Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Art. 5.      Cooperazione internazionale

 1. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell’informazione reciproca.

2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.

3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 6.      Delimitazione di aree

 Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

 Art. 7.      Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

 1. Nella predisposizione e nell’attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.

2. Ai fini del contenimento dell’impermeabilizzazione e dell’occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinché l’urbanizzazione si sviluppi contenendo l’occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l’interno e ne limitano la crescita all’esterno.

3. Nella valutazione dell’impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell’energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.

4. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

 Art. 8.     Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

 1. Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.

2. Occorre limitare il più possibile l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all’estrazione delle risorse minerarie.

 Art. 9.      Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

 1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell’impiego della torba.

2. Gli interventi di drenaggio dell’acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.

3. I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

 Art. 10.     Delimitazione e trattamento di aree a rischio

 1. Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov’è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.

 Art. 11.     Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi a rischio d’erosione

 1. Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

2. L’erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile.

Le superfici danneggiate dall’erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell’uomo e dei beni.

3. In funzione della protezione dell’uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

 Art. 12.     Agricoltura, pastorizia e economia forestale

 1. Per la difesa contro l’erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

2. Riguardo all’immissione di sostanze derivanti dall’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l’applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l’impiego di fertilizzanti minerali e di fitofartnaci sintetici.

Occorre rinunciare all’impiego di fanghi di depurazione.

 Art. 13.     Misure silvicolturali ed altre misure

 1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

 Art. 14.     Effetti delle infrastrutture turistiche

 1. Le Parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché:

siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,

i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi,

le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.

2. Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l’ambiente.

3. Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

 Art. 15.     Limitazione degli apporti di inquinanti

 1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l’aria, l’acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l’ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.

2. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall’uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

 Art. 16.     Impiego compatibile con l’ambiente di sostanze antisdrucciolo

 Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l’impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

 Art. 17.    Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

 1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.

2. Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l’ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

 Art. 18.    Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 19.    Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

4. Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all’esame delle rispettive tecnologie più idonee.

 Art. 20.    Realizzazione di basi di dati armonizzate

 1. Le Parti contraenti concordano di creare, nell’ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.

2. Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità, e perseguono criteri comparabili di valutazione.

3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

 Art. 21.    Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell’osservazione ambientale

 1. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.

2. Le Parti contraenti concordano di coordinare l’osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all’osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.

3. Nell’ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

 Art. 22.    Formazione e informazione

 Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 23.        Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 24.        Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 25.        Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 26.        Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 27.        Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 28.        Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia

 Protocollo «Energia»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

coscienti che il territorio alpino è un’area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;

consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l’altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;

tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell’energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell’uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d’intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;

convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all’interno che all’esterno del territorio alpino;

coscienti che l’uso e l’ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;

convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;

convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l’uso razionale dell’energia e l’uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell’ambito dell’economia nazionale, all’approvvigionamento energetico e che l’uso della biomassa e dell’energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

hanno convenuto quanto segue:

 Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.     Finalità

 Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell’energia nell’ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell’ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

 Art. 2.     Impegni fondamentali

 1. In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:

a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;

c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all’utente finale, mediante, fra l’altro, per quanto possibile:

la riduzione del bisogno di energia con l’uso di tecnologie più efficienti,

un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,

l’ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;

d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull’ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l’adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

2. Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell’impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l’articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

3. Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.

4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

5. Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.

6. Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

 Art. 3.     Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

 1. L’attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.

2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell’assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell’economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

 Art. 4.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica dell’energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell’energia e dell’ambiente allo scopo di favorire l’accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 5.     Risparmio energetico ed uso razionale dell’energia

 1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l’uso razionale dell’energia, che tengano conto:

a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;

b) della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;

c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.

2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

3. Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:

a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell’efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;

b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;

c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;

d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia;

e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;

f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all’articolo 2 comma 1.c;

h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell’adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

 Art. 6.        Fonti energetiche rinnovabili

 1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all’impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l’ambiente ed il paesaggio.

2. Esse sostengono anche l’uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l’acqua, il sole, la biomassa.

3. Esse sostengono l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l’esistente approvvigionamento convenzionale.

4. Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l’utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

 Art. 7.     Energia idroelettrica

 1. Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l’adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

2. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.

3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

4. Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.

5. Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell’interesse della comunità.

 Art. 8.     Energia da combustibili fossili

 1. Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.

2. Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.

3. Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell’energia.

4. Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

 Art. 9.     Energia nucleare

 1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell’ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell’uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell’ambiente.

 Art. 10.    Trasporto e distribuzione di energia

 1. Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell’ambiente alpino.

2. Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l’ambiente, inclusa, ove possibile, l’utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell’energia, in particolare dell’importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell’avifauna.

 Art. 11.      Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

 Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell’impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l’ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

 Art. 12.    Valutazione dell’impatto ambientale

 1. Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.

2. Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l’eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

 Art. 13.    Concertazione

 1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.

2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell’ambito del processo autorizzativo.

 Art. 14.    Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 15.    Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica, ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l’economia e l’utilizzazione razionale dell’energia nel territorio alpino.

2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell’attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 16.    Formazione e informazione

 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

2. Esse favoriscono in particolare l’ulteriore sviluppo della formazione e dell’aggiornamento professionale e dell’assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell’ambiente, della natura e del clima.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 17.    Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 18.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 19.    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 20.      Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 21.    Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 22.    Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio

 Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei più grandi spazi naturali continui d’Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversità ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante;

coscienti che in vaste aree, modalità e intensità dell’uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie;

consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si è verificata o potrà verificarsi un’eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell’agricoltura e dell’economia forestale;

consapevoli dell’importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l’habitat di fauna e flora ricche di specie;

coscienti della grande importanza che assumono l’agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi;

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorità alle esigenze ecologiche, se ciò risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali;

coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell’efficienza dell’equilibrio naturale;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

 Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.     Finalità

 L’obiettivo del presente Protocollo è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l’efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità regenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonché al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a ciò necessaria.

 Art. 2.     Impegni fondamentali

 In conformità con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile.

 Art. 3.     Cooperazione internazionale

 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l’interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l’osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.

2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l’adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del presente Protocollo.

 Art. 4.     Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell’ambito: della pianificazione territoriale e dell’urbanistica, della salvaguardia della qualità dell’aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell’equilibrio idrico e della qualità delle acque, del turismo, dell’economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell’energia, dell’industria e dell’artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell’ambito della formazione, dell’educazione, della ricerca e dell’informazione; nonché nell’ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

 Art. 5.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 6.     Inventari

 Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell’allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

 Art. 7.     Pianificazione paesaggistica

 1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.

2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati:

a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;

b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:

le misure generali di protezione, gestione e sviluppo,

le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.

 Art. 8.     Pianificazione

 Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

 Art. 9.     Interventi nella natura e nel paesaggio

 1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull’equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione è da considerare nell’autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili.

2. In conformità con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

 Art. 10.    Protezione di base

 1. Le Parti contraenti perseguono nell’intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio.

Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.

2. In considerazione del ruolo decisivo che spetta all’agricoltura e all’economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresì particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall’economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico.

3. Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell’economia agricola e forestale nonché di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

 Art. 11.    Aree protette

 1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

2. Esse promuovono inoltre l’istituzione e la gestione di parchi nazionali.

3. Esse promuovono l’istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all’indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.

4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale.

 Art. 12.    Rete ecologica

 Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

 Art. 13.    Protezione di tipi di biotopi

 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzione. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi.

2. Ai fini della redazione di liste valide per l’intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l’adozione di misure ai sensi del comma 1.

 Art. 14.    Protezione delle specie

 1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi.

2. Per la redazione di liste valide per l’intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.

 Art. 15.    Divieti di prelievo e di commercio

 1. Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l’uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonché ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l’offerta, l’acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura.

2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l’estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonché il possesso, l’offerta, l’acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l’uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi.

3. Le Parti contraenti indicano entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze:

a) di carattere scientifico,

b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell’ambiente naturale,

c) di sanità e sicurezza pubblica,

d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque.

Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l’equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme.

Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione.

5. A prescindere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma l, nonché ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

 Art. 16.    Reintroduzione di specie autoctone

 1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ciò si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonché per le attività umane.

2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

 Art. 17.    Divieti di introduzione

 Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato.

Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l’introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

 Art. 18.    Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche

 Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell’ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l’uomo e l’ambiente.

 Art. 19.    Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 20.    Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell’allegato II.

2. Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 21.    Formazione e informazione

 Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 22.    Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 23.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 24.    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 25.    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 26.    Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 27.    Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Allegato I

 Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell’articolo 6

 1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi

1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi

1.1.0. Indicazioni generali

1.1.1. Liste rosse

1.1.2. Liste delle specie protette per legge

1.1.3. Atlanti di distribuzione

1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche

1.2.0. Indicazioni generali

1.2.1. Liste rosse

1.2.2. Liste delle specie protette per legge

1.2.3. Atlanti di diffusione

1.3. Stato di rilevamento dei biotopi

1.3.0. Indicazioni generali

1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi

1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque

1.4. Stato di rilevamento paesaggistici

1.4.0. Indicazioni generali

1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione

1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale

1.4.3. Aree da risanare

1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi

1.5.1. Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell’intensificazione degli usi e, dell’abbandono dei terreni, perdite e guadagni)

1.5.2. Economia forestale

1.5.3. Caccia

1.5.4. Pesca

2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)

2.1. Parchi nazionali

2.2. Aree di protezione naturalistica

2.3. Aree di protezione paesaggistica

2.4. Parchi naturali

2.5. Aree di rispetto e di quiete

2.6. Componenti protetti del paesaggio

2.7. Biotopi protetti

2.8. Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive)

3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)

3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura

3.2. Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni)

3.3. Organi consultivi per la protezione della natura

3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura

3.5. Associazioni per la protezione della natura

3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio

3.7. Altri

4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)

4.1. Diritto costituzionale

4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi).

4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni

4.4. Indicazioni sulle procedure

4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori

4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc.

4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio

4.8. Revisioni legislative in atto o programmate

5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)

5.1. Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino

5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo)

5.3. Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione

5.3.1. Indicazioni generali

5.3.2. Programmi a favore delle specie

5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio

5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna)

5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie

5.6. Attività autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie

5.7. Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento)

6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)

6.0. Indicazioni generali

6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura

6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura

6.3. Pubblicazioni

6.4. Altro

7. Conclusioni, raccomandazioni di misure

 Allegato II

Temi di ricerca prioritari di cui all’articolo 20

 A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali.

Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni

B. Ricerche sull’efficienza delle aree protette.

Nota: rappresentatività, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica

C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti.

Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversità biologica

D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali.

Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina

E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici. Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi

F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Nota: Obiettivi strategici e possibilità di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna

 Protocollo «Agricoltura di montagna»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un’agricoltura adatta ai siti e compatibile con l’ambiente siano mantenute nell’interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose;

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d’importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori;

convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell’agricoltura;

in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l’agricoltura nel territorio alpino, e dell’indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un’adeguata densità di insediamenti, all’approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale – tra l’altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;

consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un’influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev’essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine;

riconosciuto che l’attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l’esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un’esclusiva applicazione di parametri economici;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.     Finalità

 1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l’agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l’ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, – specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.

2. Nell’attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell’agricoltura di montagna.

 Art. 2.     Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

 Art. 3.     Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

 Le Parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

a) l’incentivazione di un’agricoltura compatibile con l’ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell’articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;

b) interventi significativi contro l’abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

 Art. 4.     Ruolo degli agricoltori

 Le Parti contraenti concordano nell’affermare che, in particolare nelle zone montane, l’agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

 Art. 5.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Art. 6.     Cooperazione internazionale

 Le Parti contraenti convengono:

a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l’attuazione del presente Protocollo;

b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;

c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 7.     Incentivazione dell’agricoltura di montagna

 1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un’incentivazione dell’agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.

2. Il contributo che l’agricoltura di montagna fornisce nell’interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.

 Art. 8.     Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

 1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

2. Affinché l’agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev’essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l’ambiente e adatto ai siti.

3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.

4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l’ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

 Art. 9.     Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

 Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all’applicazione di relativi criteri comuni per favorire l’impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

 Art. 10.    Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

 1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell’agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l’identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l’ambiente.

2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.

3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell’ambito della ricerca e dell’assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

 Art. 11.    Commercializzazione

 1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell’agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

2. La promozione avviene tra l’altro, mediante marchi di denominazione controllata dell’origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

 Art. 12.    Limitazioni della produzione

 Le Parti contraenti intendono tener conto, nell’introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un’economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l’ambiente.

 Art. 13.    Economia agricola e forestale come unità

 Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell’economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:

a) l’incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell’agricoltura;

b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;

c) una regolamentazione dell’attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

 Art. 14.    Ulteriori fonti di reddito

 Riconoscendo l’importanza tradizionale delle aziende familiari nell’agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l’agricoltura come l’economia forestale, il turismo e l’artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

 Art. 15.    Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

 Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l’acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

 Art. 16.    Misure integrative

 Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l’agricoltura di montagna.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

 Art. 17.     Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l’agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell’attività di formazione e di assistenza tecnica per l’agricoltura.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell’agricoltura di montagna.

5. Il rilevamento dev’essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull’efficacia delle misure adottate o sull’esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo.

6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell’allegato.

 Art. 18.    Formazione e informazione

 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

2. Esse favoriscono in particolare:

a) l’ulteriore sviluppo della formazione e dell’aggiornamento e dell’assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell’ambiente. L’offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l’orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all’agricoltura;

b) un’informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all’interno e all’esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell’agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.

3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell’allegato.

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 19.    Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 20.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 21.    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

 Capitolo V

 Norme finali

 Art. 22.    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

 Art. 23.    Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

 Art. 24.    Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

 Allegato        Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18

 Ricerca:

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull’agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell’economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l’ambiente.

Formazione:

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell’offerta di prodotti,nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all’interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell’applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l’ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell’informazione in funzione dell’orientamento della pubblica opinione, della politica e dell’economia all’interno e all’esterno del territorio alpino.

 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo

 Protocollo «Turismo»

 Preambolo.

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera,

nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l’uomo d’oggi;

considerato che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d’Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale;

considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d’interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d’inverno che d’estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l’ambiente;

considerato che nell’area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell’economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

coscienti dell’esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell’area alpina in tutta la sua diversità;

coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l’ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

 Disposizioni generali

 Art. 1.     Finalità

 Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l’ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

 Art. 2.     Cooperazione internazionale

 1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.

2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l’ambiente.

3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

 Art. 3.     Considerazione delle finalità nelle altre politiche

 Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’economia forestale, della tutela dell’ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

 Art. 4.     Partecipazione degli enti territoriali

 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

 Capitolo II

 Misure specifiche

 Art. 5.     Pianificazione dell’offerta

 1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell’ambiente. A questo fine favoriscono l’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali,

b) delle conseguenze per i suoli, l’acqua, l’aria, l’equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi,

c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

 Art. 6.     Orientamenti dello sviluppo turistico

 1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l’ambiente.

2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta.

3. Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:

a) per il turismo intensivo, l’adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un’offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l’ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

 Art. 7.     Ricerca della qualità

 1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell’offerta turistica sull’insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:

a) l’inserimento degli impianti nei paesaggi e nell’ambiente naturale,

b) l’urbanistica, l’architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),

c) le strutture alberghiere e l’offerta di servizi turistici,

d) la diversificazione dell’offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

 Art. 8.     Controllo dei flussi turistici

 Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

 Art. 9.     Limiti naturali dello sviluppo

 Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell’impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

 Art. 10.    Zone di quiete

 Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

 Art. 11.    Politica alberghiera

 Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e l’uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

 Art. 12.    Impianti di risalita

 1. Le Parti contraenti convengono, nell’ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.

2. Nuove autorizzazioni all’esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

 Art. 13.    Traffico e trasporti turistici

 1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all’interno delle stazioni turistiche.

2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l’accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l’uso da parte dei turisti.

 Art. 14.    Tecniche particolari di assetto territoriale

 1. Piste da sci

1. Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.

2. Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

2. Impianti di innevamento

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

 Art. 15.    Attività sportive

 1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all’aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l’ambiente.

Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l’uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

 Art. 16.    Deposito da aeromobili

 Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

 Art. 17.    Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

 Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Art. 18.    Scaglionamento delle vacanze

 1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.

2. A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

 Art. 19.    Incentivazione dell’innovazione

 Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l’attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l’organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

 Art. 20.    Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

 Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

 Art. 21.    Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

 Capitolo III

 Ricerca, formazione e informazione

Art. 22.    Ricerca e osservazione

 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l’analisi degli sviluppi futuri.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all’attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

 Art. 23.    Formazione e informazione

 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:

«animatori ecologici»,

«responsabili della qualità delle stazioni turistiche»,

«assistenti turistici per persone disabili».

 Capitolo IV

 Attuazione, controllo e valutazione

 Art. 24.    Attuazione

 Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

 Art. 25.    Controllo del rispetto degli obblighi

 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

 Art. 26.    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

 Norme finali

 Art. 27.    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 28.    Firma e ratifica

 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 29.    Notifiche

 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.