G.U. 23 maggio 2016, n. 119
La l. n. 77/2016 autorizza la ratifica di due accordi tra l’Italia e la Repubblica di Cipro. L’ Accordo del 2005 mira a rafforzare lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra i due Stati. Le parti si impegnano a cooperare attraverso la realizzazione di programmi e attività in diversi settori quali cultura, arte, conservazione e restauro del patrimonio culturale, istruzione, collaborazione nel settore scientifico, tecnologico e ambientale e nel settore cinematografico e radio-televisivo. L’Accordo del 2009 ha il fine di consentire agli studenti di entrambi i Paesi di studiare e proseguire gli studi nell’altro Paese: gli studenti in possesso di un titolo conseguito al termine degli studi secondari superiori possono accedere alle università di entrambi i Paesi, secondo le procedure di ciascuno Stato relative all’esame di valutazione della conoscenza della lingua nazionale e alla prova di selezione per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Studenti in possesso di un titolo di istruzione universitaria conseguito in uno dei due Paesi possono accedere ad un corso di laurea al livello successivo o ai corsi di PhD presso l’università dell’altro Paese.
Legge 4 maggio 2016, n. 77
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
b) l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 17 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall’anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall’articolo 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l’anno 2015, di euro 169.460 per l’anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell’istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell’altro Paese, consapevoli delle affinità esistenti tra i due Paesi nel campo dell’istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l’accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi.
ARTICOLO 1 Ambito di validità
a) Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell’accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.
b) In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l’Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.
c) Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono:
– per la parte italiana: le Università, gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica Italiana,
– per la parte cipriota: le Istituzioni statali d’istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d’istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell’Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell’istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti.
d) Le Istituzioni universitarie d’Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell’Accordo.
e) Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all’elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni).
ARTICOLO 2 Individuazione della corrispondenza dei titoli accademici
Per l’accesso ai corsi di laurea delle Istituzioni universitarie dei due Paesi, la corrispondenza dei titoli accademici è riconosciuta quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze:
Repubblica Italiana Repubblica Cipriota
Livello Livello
1° LIVELLO 1° LIVELLO
Laurea Ptychio/Bachelor
(D.M. 270/04, durata minima 3 anni, Durata 4 anni
180 crediti ECTS) 240 crediti ECTS
Diploma Accademico di I livello
(durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS)
2° LIVELLO 2° LIVELLO
Laurea Specialistica/Magistrale Master
(Specialistica: D.M. 509/99, (Durata minima:
300 crediti ECTS) un anno
(Magistrale: D.M. 270/04, durata minima calendariale,
2 anni accademici, 120 crediti ECTS, durata consueta:
dopo il conseguimento della Laurea 1,5 – 2 anni
triennale di I livello) accademici, 75 – 120
* Diploma di Laurea (Legge 341/90, crediti ECTS)
durata: 4, 5, 6 anni accademici
a seconda della Facolta’, almeno
300 crediti ECTS)
Diploma Accademico di II livello
(Durata minima: 2 anni accademici,
120 crediti ECTS)
3° LIVELLO 3° LIVELLO
Dottorato di ricerca Dottorato/Ph.D.
(Durata minima: 3 anni accademici) (Durata:
4 anni accademici)
(i crediti variano
in base all’ambito
della ricerca)
* Il Diploma di Laurea (ex Lege 341/90, durata minima: 4, 5, 6 anni accademici), di almeno 300 crediti ECTS, secondo l’ambito di studio, è riconosciuto corrispondente al livello del Master. In ottemperanza alla legislazione della competente autorità cipriota, ogni caso sarà esaminato singolarmente per il riconoscimento sia come primo (Ptychio) e come secondo livello (Master), a condizione che si alleghi una copia della tesi. Per l’uso del Diploma di Laurea ai fini dell’accesso ai successivi livelli accademici, si veda l’articolo 6 del presente Accordo.
ARTICOLO 3 Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell’accesso alle istituzioni universitarie
Ai fini dell’ammissione alle Istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio è un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente, purché tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall’ordinamento di ciascun Paese.
Saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonché le procedure di selezione previste per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
Quei candidati che hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d’esame per la certificazione della competenza linguistica.
ARTICOLO 4 Riconoscimento di periodi di studi e di esami
Nella loro domanda d’iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un’Istituzione universitaria dell’altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall’Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea.
Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agii studenti idonea ed adeguata certificazione. L’organo competente per il rilascio dell’idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, è l’Istituzione universitaria d’accoglienza,
Agli studenti è richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell’Istituzione universitaria, ove non siano già stati superati presso l’Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.
ARTICOLO 5 Riconoscimento di titoli finali di studio per l’accesso a corsi di livello successivo
Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un’Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell’altro Paese, alla frequenza d’un corso di laurea al livello successivo.
La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l’accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell’altro Paese, è di competenza dell’Istituzione universitaria del Paese di accoglienza.
L’iscrizione sarà concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell’Istituzione universitaria di accoglienza per l’accesso allo specifico corso di studi.
Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potrà anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l’Istituzione universitaria del suo Paese.
ARTICOLO 6 Accesso al Dottorato di Ricerca
I titoli accademici italiani di “Diploma di Laurea in…” (ex fege 341/90) e di “Laurea Specialistica/Magistrale” (in base a D.M. 509/99 e Legge 270/04) che danno accesso nelle Università italiane ai corsi di Dottorato di Ricerca saranno riconosciuti nella Repubblica di Cipro ai fini dell’ammissione ai corsi di Ph.D., nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cipriota per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
I titoli accademici ciprioti Master che danno accesso ai corsi di Ph.D. saranno riconosciuti nella Repubblica italiana per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.
ARTICOLO 7 Commissione Permanente di Esperti
Le due Parti contraenti concordano di costituire una Commissione permanente di Esperti.
A tal fine, ciascun Paese nomina fino a 6 membri e ne dà notizia, attraverso i canali diplomatici, all’altro Paese.
La Commissione permanente di Esperti avrà le seguenti funzioni:
– consultarsi su tutte le questioni che saranno sollevate durante l’attuazione del presente Accordo. Eventuali chiarimenti interpretativi avranno efficacia dopo lo scambio di Note Verbali tra le Parti contraenti per le vie diplomatiche,
– monitorare gli eventuali cambiamenti nel sistema d’istruzione superiore d’uno o entrambi Paesi, che potrebbero essere risultato di emendamenti delle leggi/regolamenti di ciascun Paese o il risultato di organismi internazionali, discutere le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sull’Accordo ed avanzare proposte di emendamenti al testo dell’Accordo attraverso le vie diplomatiche.
La Commissione permanente di Esperti si riunirà dietro richiesta di una delle Parti contraenti. La sede dell’incontro sarà concordata di volta in volta per le vie diplomatiche.
ARTICOLO 8 Periodo di validità ed entrata in vigore
Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo illimitato. Entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data nella quale le Parti contraenti si notificheranno reciprocamente l’avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni previsti per l’entrata in vigore dell’Accordo.
Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo che la comunicazione della rescissione è stata ricevuta dall’altra Parte contraente.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di titoli accademici riconosciuti prima della denuncia dell’Accordo. Inoltre, la procedura per la valutazione delle domande che saranno state inviate prima della denuncia dell’Accordo sarà portata a termine.
In fede di che, i sottoscritti, Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Firmato a Roma, il 9 gennaio 2009 in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenti interpretazioni dei testi greco ed italiano prevale il testo in lingua inglese.
Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro
Il Governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati “le Parti”,
desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all’Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell’educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli,
rallegrandosi per l’intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell’Accordo sottoscritto nel 1973,
tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l’Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004,
tenuto conto dell’importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all’integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna, convinti altresì che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Finalità
Lo scopo dei presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea, al fine di favorire un’adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.
Articolo 2 Settori di collaborazione
Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti:
– cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;
– istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;
– scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;
– cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.
Articolo 3 Collaborazione nel settore dell’istruzione
1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l’attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l’attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie.
2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell’istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell’istruzione e della formazione;
c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
3) Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell’ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell’Istruzione Superiore.
Articolo 4 Collaborazione nel settore culturale
Le Parti favoriranno l’organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresì lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l’organizzazione di spettacoli, tournees di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi.
Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.
Articolo 5 Archivi, biblioteche e Musei
Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d’informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.
Articolo 6 Collaborazione scientifica e tecnologica
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.
Articolo 7 Borse di studio
Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell’altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori.
Articolo 8 Scambi giovanili
Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.
Articolo 9 Cinema e Radio-Televisione
Le Parti favoriranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.
Articolo 10 Archeologia e patrimonio culturale
Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro – tenendo altresì conto del rilievo turistico dei siti – anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.
Articolo 11 Tutela del patrimonio culturale
Le Parti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d’interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto.
Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l’UNESCO, favoriranno le attività di studio e documentazione sull’applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.
Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d’arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
Articolo 12 Sport
Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive.
Articolo 13 Realizzazione delle attività
Tutte le attività di collaborazione attuate nell’ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all’articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Articolo 14 Proprietà intellettuale
Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell’Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Articolo 15 Collaborazione tra Enti territoriali e Regioni
Le Parti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8 e 10.
Articolo 16 Commissione Mista
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
Articolo 17 Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l’entrata in vigore dell’Accordo.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l’Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Nicosia il 29.6.1973.
Articolo 18 Durata e validità
Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione inglese prevarrà.
Annesso 1
Ogni contributo scientifico, avente contenuti di Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI), fornito da una delle Parti nell’attuazione del presente Accordo rimarrà di proprietà esclusiva di quella Parte.
Il diritto di ottenere il DPI per i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell’attuazione del presente Accordo sarà proprio di entrambe le Parti congiuntamente.
Entrambe le parti potranno usare una siffatta proprietà per scopi di ricerca e sviluppo, senza dover corrispondere alcuna royalty. Se questo DPI verrà utilizzato per scopi commerciali da una Parte, questa Parte sarà tenuta ad ottenere il consenso per iscritto dell’altra Parte. Le Parti potranno ottenere royalties per lo sfruttamento di tale proprietà sulla base del contributo di ciascuna Parte alla proprietà medesima.
Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell’ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell’ambito di Intese internazionali stipulate con Paesi terzi.