Legge 4 agosto 2016, n. 157, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Entrata in vigore: 13 agosto 2016.

Pubblicato in:

G.U. 12 agosto 2016, n.188

Con la l. n. 157/2016, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine d’esecuzione di alcuni accordi di sede conclusi dall’Italia con organizzazioni internazionali. Il primo è l’Accordo sulla sede centrale di ‘Bioversity International’ (ex Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, con cui era stato concluso un accordo di sede nel 1991). Il secondo sostituisce, con modificazioni, l’Accordo con l’Agenzia spaziale europea (ESA) relativo alle strutture ESA in Italia (ESRIN di Frascati). Vi sono poi due strumenti di emendamento di precedenti accordi con le Nazioni Unite, uno del 2003 relativo allo status dello Staff College del Sistema ONU in Italia, e l’altro del 1994, sull’uso di locali presso installazioni militari in Italia ai fini delle operazioni ONU di mantenimento della pace e umanitarie.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;

c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;

d) Protocollo di emendamento del Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo  XIX dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dall’articolo 24 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), dall’articolo 1 dell’Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e dall’articolo XII del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall’anno 2016, agli oneri derivanti dall’Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), pari a euro 45.000 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione

 

il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito “il Governo”) e Bioversity International (qui di seguito “Organizzazione”)

Considerato l’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede dell’IPGRI firmato a Roma il 10 ottobre 1991;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell’Accordo del 10 ottobre 1991 relativo alla sede dell’Istituto, firmato a Roma il 27-31 agosto 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell’Accordo di sede del 10 ottobre 1991, firmato a Roma 1’8-9 febbraio 1993;

Considerato che l’Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI) opera sotto la denominazione di “Bioversity International” ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto adottato il 19 settembre 2008 (qui di seguito “Statuto”);

Considerato che gli articoli 2 e 18 dello Statuto disciplinano la competenza degli organi statutari dell’Organizzazione di scegliere ove stabilire la sede centrale e di concludere accordi su privilegi ed immunità;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Definizione

1. Nel presente Accordo:

(a) repressione “Bioversity” significa Bioversity International denominato come “Organizzazione”;

(b) l’espressione “Governo” Significa il Governo della Repubblica Italiana;

c) l’espressione “competenti Autorità italiane” significa le Autorità nazionali ed altre delle Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle  leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(d) l’espressione “sede centrale” si intende:

(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all’Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall’Organizzazione, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;

(e) l’espressione “Consiglio” significa il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione;

(f) l’espressione “beni dell’organizzazione” indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall’Organizzazione in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l’espressione “archivi dell’Organizzazione” include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computer, i manoscritti, le fotografie, i filmati; le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all’organizzazione o in suo possesso per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(h) l’espressione “funzionari dell’Organizzazione” include il Direttore Generale e tutto il personale dell’Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

Articolo II Sede centrale e sua inviolabilità

1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che esercita una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale per l’ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana.

3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell’Organizzazione.

Articolo III Protezione della sede centrale

1. Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

Articolo IV Servizi pubblici della sede centrale

1. Per mettere in grado l’Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

Articolo V L’Organizzazione ed i suoi bene

1. L’Organizzazione godrà dell’immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.

2. I beni di proprietà dell’Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

Articolo VI Personalità giuridica

1. Il Governo riconosce che l’Organizzazione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all’adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all’immunità dalla giurisdizione.

Articolo VII Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette all’Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall’Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborali da computer, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.

2. L’Organizzazione avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità  dei corrieri diplomatici delle valigie diplomatiche.

Articolo VIII Agevolazioni finanziarie

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l’Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

Articolo IX Previdenza sociale e sanità

l. L’Organizzazione garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l’Organizzazione può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte dal personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

Articolo X Transito e soggiorno

1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l’entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell’Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell’Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

Articolo XI Esenzione da tassazione

1. L’Organizzazione, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell’ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma  di tassazione diretta.

2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l’Organizzazione godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l’Organizzazione godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

3. Le operazioni e le transazioni dell’Organizzazione aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l’esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell’Organizzazione, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

4. Per quanto riguarda l’esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’Organizzazione godrà dell’esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all’esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell’Organizzazione. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l’acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

5. L’Organizzazione sarà esente, nell’ambito delle sue attività ufficiali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Sarà esente, inoltre, da ogni imposizione fiscale sulle merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

6. In particolare, l’Organizzazione sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a tre comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche ed accorderà, per ognuno di essi, contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso le Repubblica italiana. Il Governo  emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di Organizzazione internazionale.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

Articolo XII Personale dell’Organizzazione

1. I funzionari dell’Organizzazione godranno nel territorio della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale;

(b) immunità dell’ispezione e del sequestro del bagaglio ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell’Organizzazione;

d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall’Organizzazione o per conto di esso;

e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta o altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. I suddetti funzionari possono, nel corso dell’impiego presso l’Organizzazione o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in Euro dall’Organizzazione nonché un importo pari all’intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, in esenzione doganale e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell’assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all’Organizzazione;

(i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, in esenzione doganale senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l’Organizzazione. L’autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

2. Il Governo rilascerà ai funzionari dell’Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

3. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell’Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

4. Ogni anno, l’Organizzazione comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.

Articolo XIII Membri del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione

1. I membri del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, nell’espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) Inviolabilità personale, compresa l’immunità dall’arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l’immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all’immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

Articolo XIV Scopo dei privilegi e delle immunità e cooperazione con le autorità italiane

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli dall’XI al XIII sono conferiti nell’interesse dell’Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2) del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l’immunità in tutti i casi in cui l’immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell’immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell’Organizzazione.

2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1) del presente Articolo sono:

(a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;

(b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell’Organizzazione ed all’Organizzazione stessa.

3. L’Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo  ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi  ed immunità hanno l’obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l’obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

Articolo XV Norme di sicurezza

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all’adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari, secondo le Autorità italiane.

Articolo XVI Contributo annuo

Il Governo italiano verserà un contributo annuo pari ad Euro 2.500.000,00 a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale, il predetto contributo annuo verrà decurtato della quota relativa al rimborso dei costi di locazione qualora il Governo italiano provveda a mettere a disposizione dell’Organizzazione un adeguato immobile demaniale.

Articolo XVII Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra l’Organizzazione e il Governo concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni, tra l’Organizzazione e il Governo, sarà risolta mediante negoziato tra le Parti.

Articolo XVIII Arbitrato

1. Per le controversie sorte tra l’Organizzazione ed il suo personale, in base alla decisione adottata in occasione della 16ma riunione del Board of Trustees dell’Organizzazione in data 18 settembre 2000, della successiva comunicazione del Direttore Generale dell’Organizzazione  del 12 ottobre 2000 al Direttore Generale dell’ILO e della Decisione del Governing Body dell’ILO adottata in occasione della 279ma Sessione del novembre 2000, è Competente il Tribunale Amministrativo dell’ILO. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l’Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell’imparzialità dell’organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l’Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

Articolo XIX Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall’articolo 5 dell’Accordo istitutivo dell’Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall’Organizzazione e dal Governo.

2. Su richiesta dell’una o dell’altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo.

3. L’Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l’Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle Parti.

4. Il presente Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International sostituisce il precedente firmato a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra stesse Parti a Roma il 27-31 agosto 1992 e lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l’8-9 febbraio 1993. Pertanto all’entrata in vigore del presente Accordo cesseranno gli effetti dell’Accordo e scambi di note precedenti.

Fatto a Roma il 5 maggio 2015, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

Accordo tra la Repubblica Italiana e L’Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell’Agenzia Spaziale Europea in Italia

 

La Repubblica Italiana (qui di seguito denominata “Italia”)

e

L’Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito denominata “l’Agenzia”),

denominate inoltre, singolarmente, “la Parte” e, collettivamente, “le Parti”,

CONSIDERATA la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata “la Convenzione”), firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;

CONSIDERATI l’Accordo del 14 gennaio 1993 tra l’Italia e l’Agenzia Spaziale Europea sull’insediamento dell’Agenzia Spaziale Europea in Frascati e i relativi accordi in vigore;

CONSIDERATO il contratto di superficie dell’ESRIN di cui all’Articolo 1 c) qui appresso;

TENENDO CONTO dell’evoluzione delle attività dell’Agenzia Spaziale Europea in Italia e dell’esigenza di adeguare e aggiornare l’Accordo di cui sopra;

DESIDEROSI di regolamentare i rapporti tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Italia attraverso un unico strumento giuridico che disciplini  le strutture e le attività attuali e future dell’Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana;

CONSIDERATO l’Articolo XXVIII dell’Allegato I alla Convenzione;

Hanno concordato quanto segue:

Parte I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

a. con il termine “Accordo” si intende il presente accordo, compresi gli Allegati I e II, come pure i contratti di superficie dell’ESRIN, che ne costituiscono parte integrante:

b. con l’espressione “ESRIN” si intende la sede dell’Agenzia ubicata in Frascati, di cui all’Accordo del 14 gennaio 1993 summenzionato;

c. con l’espressione “contratti di superficie dell’ESRIN” si intendono i contratti, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l’Agenzia Spaziale Europea ha ottenuto in affitto il terreno su cui è stata edificata la sede dell’ESRIN;

d. con il termine “Terreno” si intende la superficie menzionata nei contratti di superficie dell’ESRIN nel comune di Frascati, di proprietà dell’Italia, di cui all’Allegato I lettera a), come pure ogni altra superficie che l’Italia metta a disposizione dell’Agenzia per lo svolgimento delle sue attività ufficiali nel quadro di eventuali accordi stipulati in futuro dalle Parti.

e. con il termine  “Locali” si intendono gli immobili, parti di immobili e le strutture annesse, compresi gli impianti di proprietà o messi a disposizione dell’Agenzia, o da essa gestiti, occupati  e/o utilizzati in Italia a titolo permanente o temporaneo per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali;

f. con il termine “Sede” si intende il terreno e i locali su di esso edificati;

g. con l’espressione “Direttore Generale” si intende il Direttore Generale dell’Agenzia di cui all’Articolo XII 1.b della Convenzione;

h. con l’espressione “Personale dirigente” si intende il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell’ESA;

i. con il termine “membro del personale” si intende un dipendente dell’Agenzia designato in virtù delle disposizioni dell’Articolo XII della Convenzione, come stabilito nella Parte III qui appresso;

j. con il termine “Esperti” si intendono gli esperti esterni chiamati dall’Agenzia ad assolvere a funzioni in collegamento con essa o compiere missioni per conto di essa;

k. con l’espressione “Residenti permanenti” si intendono i dipendenti residenti in Italia da oltre sei anni alla data di entrata in servizio presso l’Agenzia in Italia;

l. il termine “familiari” comprende:

1) il coniuge;

2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;

3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;

4) indipendentemente dall’età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l’Agenzia presenti al Governo il relativo certificato.

m. con il termine “Governo” si intende il Governo italiano;

n. con l’espressione “Stato Membro” si intende uno Stato Parte alla Convenzione ai sensi dell’Articolo 1.2 della stessa;

o. con l’espressione “Rappresentante dello Stato Membro” si intende il rappresentante designato di uno Stato membro dell’Agenzia.

Articolo 2 Oggetto dell’Accordo

Il presente Accordo intende definire i requisiti necessari all’insediamento e al funzionamento della Sede dell’Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell’Allegato I alla Convenzione e consentire

all’Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.

Parte II Sede e attività dell’Agenzia

Articolo 3 Sede dell’ESRIN

1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell’ESRIN, l’Italia ha concesso all’Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali in Italia.

Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.

2. L’Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l’ubicazione e l’estensione del Terreno della Sede dell’ESRIN. Per quanto attiene all’estensione, l’Italia adotterà ogni necessario provvedimento affinché essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell’ESRIN ai sensi del presente Accordo.

3. L’Agenzia verserà all’Italia un canone annuale di 1 euro per l’utilizzo del Terreno.

Articolo 4 Potenziale di espansione

1. L’Italia compirà ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell’Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.

2. Qualora si manifestasse l’esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l’Agenzia si consulterà con l’Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all’Articolo 21. L’Italia compirà ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo.

3. Allo scopo di regolamentare l’ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell’Agenzia in  Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in esso contenute.

Articolo 5 Diritti relativi all’uso del terreno

1. L’Agenzia utilizzerà il Terreno unicamente per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, come definite dalla Convenzione.

2. L’Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell’ESRIN. Ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell’ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l’Italia.

3. Fatti salvi i diritti riconosciuti all’Agenzia ai sensi del presente Accordo, l’Italia garantisce di essere il legittimo proprietario del Terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l’uso da parte dell’Agenzia.

4. L’Agenzia avrà diritto di costruire, entro i confini del Terreno,  nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterrà necessarie per l’esercizio delle proprie attività. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avrà la piena proprietà delle medesime installazioni.

5. L’Agenzia avrà diritto di costruire le strade che riterrà necessarie entro i confini del Terreno. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, le targhe e le bandiere che riterrà utili.

L’Agenzia avrà diritto di recintare il Terreno e di vietarne l’accesso. Il diritto di utilizzare il Terreno include il diritto di accesso necessario per il Personale dell’Agenzia, gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, i fornitori e i visitatori.

Articolo 6 Autorizzazioni

L’Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l’Agenzia potrebbe avere bisogno per le sue attività.

Articolo 7 Servizi e supporto alla Sede

1. L’Italia riconosce che determinati servizi e supporti sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace della Sede.

2. L’Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del Terreno e fornirà i servizi necessari per l’utilizzo della Sede da parte dell’Agenzia; per quanto riguarda l’ESRIN, detti servizi sono illustrati all’Allegato II del presente Accordo.

3. L’Italia effettuerà, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche, gli opportuni lavori di costruzione e manutenzione delle strade di accesso alla Sede e garantirà la fornitura dei seguenti servizi pubblici, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione: posta, telefono, connessione via cavo, elettricità, acqua, gas, protezione anti-incendio, corrente pubblica, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e rete di trasporto locale.

4. Ai fini della fornitura di detti servizi e supporti sarà applicata una riduzione tariffaria a condizioni analoghe a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche.

5. In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e supporti, l’Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale di cui godono le amministrazioni dello Stato italiano e le missioni diplomatiche.

6. L’Italia presterà la sua assistenza per l’ottenimento di servizi scolastici per i figli dei  membri del personale dell’Agenzia nei pressi dell’ESRIN.

7. Al fine di agevolare l’attuazione del presente Accordo a livello locale, l’Agenzia collaborerà con i rappresentanti del Governo e con le autorità locali.

Articolo 8 Telecomunicazioni

1. L’Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la propria Sede. L’Italia si adopererà affinché le necessarie autorizzazioni siano rilasciate tempestivamente per consentire all’Agenzia di installare e mettere in funzione antenne fisse e mobili, come pure altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.

2. L’Italia autorizzerà l’Agenzia, in virtù della normativa in vigore, a utilizzare le frequenze radio necessarie al funzionamento degli equipaggiamenti di cui al paragrafo pretendente. L’Agenzia sceglierà le frequenze di comune accordo con l’Italia. L’Italia adempirà alle formalità nazionali e internazionali necessarie e adotterà ogni provvedimento necessario per consentire all’Agenzia di ottenere e mantenere l’utilizzo delle frequenze radio.

3. L’Italia adotterà ogni provvedimento necessario per eliminare eventuali interferenze provocate da trasmissioni radio poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, incluse le interferenze provocate dal traffico aereo, al fine di impedire la violazione dei livelli di protezione.

A tal fine, l’Italia adotterà su richiesta dell’Agenzia, ai sensi della vigente normativa, una procedura tesa a garantire che non siano costruite nei pressi della Sede strutture che potrebbero generare interferenze radio con le bande di frequenza utilizzate dall’Agenzia e inoltre che il terreno, gli edifici e le strutture situati nei pressi delle stazioni abbiano un diritto di veduta in modo da impedire che la costruzione di nuove strutture o l’elevazione delle strutture esistenti interferisca con il punto di  osservazione delle stazioni.

Articolo 9 Inviolabilità della Sede

1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potrà esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell’Agenzia, salvo se in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni.

Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l’esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovrà, su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi.

2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.

Articolo 10 Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi

1. L’Agenzia avrà il diritto di inviare e ricevere corrispondenza per via postale o tramite colli sigillati opportunamente identificati; sono concessi privilegi e immunità analoghi a quelli previsti per il corriere e le valigette diplomatiche.

2. L’inviolabilità degli archivi di cui all’Articolo III dell’Annesso I alla Convenzione si applica alla totalità degli archivi, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici, dei vettori dati e di ogni altro materiale assimilabile appartenente all’Agenzia o da questa detenuto, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, e a tutte le informazioni in essi contenute.

Articolo 11 Esenzione dalle imposte

1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali condotte presso la Sede, l’Agenzia, i suoi beni e le sue proprietà saranno esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l’Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni, e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l’imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l’ESRIN è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

Agli effetti tributari, le attività ufficiali svolte dall’Agenzia si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale della medesima.

3. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali e all’esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo, per acquisto rilevante si intende l’acquisto di merci o di servizi per un valore superiore al tetto stabilito dalla normativa nazionale per le Organizzazioni Internazionali che già operano in Italia.

4. L’Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull’energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all’interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell’esenzione potranno essere accordati rimborsi.

5. L’Agenzia non godrà di nessuna esenzione o agevolazione per quanto riguarda tasse o diritti che costituiscono corrispettivi di “servizi di pubblica utilità” resi all’Agenzia.

Articolo 12 Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell’Agenzia

1. I prodotti, i materiali e le attrezzature importati o esportati dall’Agenzia o in nome e per conto di questa e necessari ai fini istituzionali saranno esentati da dazi e da ogni altro diritto all’importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all’importazione ed esportazione.

L’Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per quantità rilevanti di operazioni di importazione che, ai fini del presente Accordo, saranno assimilate all’importazione di prodotti che superino il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali operanti in Italia.

2. L’Italia e l’Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Qualora l’Agenzia decida di vendere o di cedere i prodotti, i materiali o le attrezzature importati in esenzione da imposte e dazi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, essa fornirà alle autorità italiane competenti le relative dichiarazioni di importazione e provvederà al pagamento dei dazi e delle imposte ad essi afferenti. Il valore delle merci da dichiarare sarà quello attribuito al momento della cessione, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data; le autorità italiane competenti forniranno all’Agenzia le istruzioni necessarie in merito alla procedura  da seguire.

Articolo 13 Veicoli dell’Agenzia

1. L’Agenzia sarà esente dall’imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all’acquisto e all’importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all’uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l’Agenzia beneficerà inoltre dell’esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l’autorizzazione delle autorità italiane e senza che siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

Parte III Personale dell’Agenzia

Articolo 14 Membri del Personale

1. Il membro del personale che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e delle immunità previsti dall’Articolo XVI dell’Allegato I alla Convenzione e in particolare resta stabilito che i membri di tale personale:

a. non hanno bisogno del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell’immigrazione e immatricolazione, purché siano in possesso della carta di identità di cui alla lettera (b) del presente articolo; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari e al loro personale di servizio unicamente entro i limiti del rapporto di lavoro con un membro del personale;

b. otterranno – al pari dei familiari e del loro personale di servizio – dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità personale recante il loro nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità ed il loro rapporto con l’Agenzia;

Su richiesta dell’ESRIN, i familiari del membro del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare un’attività lavorativa nella Repubblica italiana.

A tal fine, l’ESRIN trasmetterà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica indicando il nome e il cognome del familiare residente in Italia che ha ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica notificherà all’ESRIN il suo consenso ad avviare la procedura per l’instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, con riferimento  all’Accordo di Sede, potrà assumere il dipendente assoggettandolo alla legge italiana.

I familiari di cui sopra che abbiano ottenuto il permesso di esercitare un’attività lavorativa saranno assoggettati alla legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e di lavoro.

Qualora il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un’attività lavorativa precedentemente completata, l’ESRIN presenterà una nuova richiesta ai sensi del presente Accordo.

I privilegi e le immunità di cui al presente Accordo non si applicano a tale tipo di attività lavorativa.

c. beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per le missioni diplomatiche straniere in Italia, nel rispetto della legislazione italiana applicabile;

d. qualora non siano cittadini italiani o residenti in Italia, per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l’ESRIN e per un massimo di due spedizioni, possono importare dal paese di ultima residenza e dal loro paese di origine la loro mobilia ed effetti personali in franchigia di dogana o possono acquistare detti articoli di valore rilevante nel paese ospitante senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, a titolo di prima sistemazione. Ai fini del presente Accordo, per acquisto di articoli di valore rilevante si intende l’acquisto di beni e servizi il cui valore supera il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali in Italia.

La medesima disposizione si applica all’esportazione al momento della cessazione delle loro funzioni.

2. Oltre ai privilegi e alle immunità previsti all’Articolo XVI dell’Allegato I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare e possedere in qualsiasi momento un’autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti.

Dette autovetture sono esenti dalle tasse automobilistiche durante la permanenza in Italia.

3. L’affitto di immobili ad uso abitativo da parte dei membri del personale è esente dall’imposta di registro. Ai fini dell’applicazione di detta esenzione il personale interessato dovrà presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

4. L’Agenzia informa l’Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Almeno una volta l’anno, essa trasmetterà alle autorità italiane competenti un elenco di tutti  i membri del personale e dei loro familiari.

Articolo 15 Direttore Generale, Capo dell’ESRIN e Personale dirigente

1. Ai sensi dell’Articolo XV dell’Allegato I alla Convenzione, il Direttore Generale dell’Agenzia gode, durante le sue visite in Italia, dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.

2. Il Capo dell’ESRIN, in quanto rappresentante del Direttore Generale dell’Agenzia in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.

3. Il personale dirigente, ovvero i dipendenti di grado A4 e superiori, che esercitano le loro funzioni in Italia e non sono cittadini italiani né residenti permanenti in Italia, godono dei privilegi e immunità che l’Italia riconosce agli agenti diplomatici delle missioni diplomatiche sul proprio territorio; resta inteso che l’immunità non si applica nel caso di reati stradali commessi da un membro del personale o nel caso di danni provocati da un veicolo di sua proprietà o da esso guidato.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai familiari del Direttore Generale dell’Agenzia. Esse non si applicano ai cittadini italiani né ai residenti permanenti in Italia.

Articolo 16 Previdenza sociale

1. Poiché l’Agenzia si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l’Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.

2. è possibile stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un’attività lavorativa all’esterno dell’Agenzia o un’attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Articolo 17 Imposta sul reddito

L’Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall’Agenzia e esenti dall’imposta nazionale sul reddito ai sensi dell’Articolo XVIII dell’Allegato I alla Convenzione ai fini del calcolo  dell’indice d’imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l’obbligo di dichiarazione.

Tuttavia l’Italia mantiene il diritto di tenere conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo dell’indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.

Articolo 18 Esperti

Il Governo riconosce l’importanza della presenza presso la Sede dell’ESRIN di Esperti e Rappresentanti degli Stati membri e di conseguenza ne garantisce la libera entrata e uscita in e dall’Italia. L’Italia rilascerà su richiesta una carta di identità speciale per gli esperti il cui incarico superi la durata di un anno.

Articolo 19 Patente di guida

Per la durata del loro servizio presso l’Agenzia, i membri del personale, i loro familiari e il loro personale di servizio, gli esperti e i loro familiari potranno continuare a guidare autovetture utilizzando la loro patente di guida straniera in corso di validità, purché siano in possesso di una carta di identità in corso di validità rilasciata dall’Italia ai sensi dell’Articolo 14.1 (b) del presente Accordo, o ottenere una patente di guida italiana dietro presentazione della patente di guida straniera in corso di validità, nel qual caso la patente rilasciata sarà valida solo per il periodo durante il quale il detentore eserciterà le sue funzioni presso l’Agenzia.

Articolo 20 Entrata, soggiorno e uscita

1. L’Italia garantirà la libera entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti in appresso elencati:

a. ai Rappresentanti degli Stati membri;

b. ai Membri del personale, ai loro familiari e al loro personale  di servizio;

c. agli Esperti;

d. ai Tirocinanti assunti nell’ambito del programma di tirocinio dell’Agenzia;

e. a chiunque non rientri in una delle categorie di cui sopra e sia invitato dall’Agenzia per scopi ufficiali.

2. I visti o, se del caso, i visti multipli richiesti dai soggetti di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati tempestivamente e senza oneri. L’Italia presterà assistenza, su richiesta, ai soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo durante il loro soggiorno in Italia.

Parte IV Coordinamento

Articolo 21 Comitato Consultivo Congiunto

1. Un Comitato Consultivo Congiunto, composto dai rappresentanti dell’Agenzia e dalle autorità italiane interessate, incluso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Frascati, agevolerà l’attuazione del presente Accordo attraverso la consultazione tra le competenti autorità italiane e l’Agenzia e si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario. Il Presidente del Comitato sarà nominato di comune accordo.

2. L’Italia farà ogni sforzo per aiutare l’Agenzia a stabilire e mantenere il buon funzionamento della sua Sede in Italia e si impegna a non intraprendere azioni che possano ostacolare le attività dell’Agenzia come indicate nella Convenzione. Qualora l’Italia si trovi comunque a prendere decisioni che rischiano di interferire con le attività dell’Agenzia, essa si impegna a consultarsi preventivamente con quest’ultima nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Al fine di agevolare l’attuazione del presente Accordo a livello locale, l’Agenzia collaborerà strettamente con i rappresentanti designati dall’Italia e con le autorità locali nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

Parte V Disposizioni finali

Articolo 22 Utilizzo dei privilegi e immunità

I privilegi e le immunità riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo sono conferiti nell’interesse dell’Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui; è dovere dell’Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunità osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.

Articolo 23 Responsabilità

All’Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine alle attività dell’Agenzia sul suo territorio, per atti o omissioni dell’Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. L’Agenzia solleverà l’Italia da ogni obbligo derivante da rivendicazioni avanzate nei confronti dell’Italia da una parte terza come conseguenza di detti atti o omissioni.

Articolo 24 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica o di approvazione. L’accordo tra l’Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Italiana sull’Istituto Europeo di Ricerche Spaziali concluso il 14 gennaio 1993 è da ritenersi abrogato dal presente Accordo dalla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo in caso di cessazione anticipata ai sensi dell’Articolo 26, il presente Accordo resterà in vigore fino a quando l’Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano.

Articolo 25 Emendamenti

Il presente Accordo, come pure gli Allegati I e II possono essere emendati dalle Parti di comune accordo.

Articolo 26 Cessazione

1. Il presente Accordo cesserà in anticipo rispetto alla data di scadenza di cui all’Articolo 24 qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

a. in caso di scioglimento dell’Agenzia alle condizioni previste dall’Articolo XXV della Convenzione;

b. nel caso in cui l’Italia denunci la Convenzione, ai sensi dell’Articolo XXIV della stessa. Tra la data della denuncia e la data in cui essa avrà effetto, l’Italia si impegna a negoziare con l’Agenzia Spaziale Europea allo scopo di concludere un accordo speciale ai sensi del paragrafo 2 dell’Articolo XXIV della Convenzione. In attesa dell’esito del negoziato, resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo.

2. Le Parti potranno decidere di comune accordo di porre fine al presente Accordo per una Sede specifica.

Articolo 27 Effetti della cessazione

1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell’Articolo 26.1 a), si applicheranno le disposizioni dell’Articolo XXV della Convenzione.

2. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell’Articolo 26.1 b), si applicheranno le disposizioni dell’Articolo XXIV della Convenzione.

3. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse per una Sede specifica ai sensi dell’Articolo 24.2:

a. l’Italia avrà un diritto di opzione per l’acquisto, a prezzi non inferiori a quelli di mercato, di ogni bene mobile o attrezzatura dell’Agenzia che si trovi presso la Sede e che l’Agenzia non intenda spostare;

b. le condizioni per il trasferimento all’Italia delle installazioni fisse dell’Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l’onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.

b. le condizioni per il trasferimento all’Italia delle installazioni fisse dell’Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l’onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.

Articolo 28 Consultazioni e soluzione delle controversie

Ogni controversia in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Accordo che non potesse essere risolta tramite consultazioni tra le Parti potrà essere sottoposta dall’una o dall’altra Parte a un tribunale arbitrale per la soluzione ai sensi dei paragrafi 2 a 6 dell’Articolo XVII della Convenzione e di eventuali norme aggiuntive promulgate in materia al momento della presentazione. Qualora una Parte intenda sottoporre una controversia a un tribunale arbitrale, essa lo notificherà all’altra Parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 luglio nell’anno 2012

In due originali in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facenti egualmente fede.

 

Allegato I Descrizione del terreno di cui agli Articoli 1.d. e 3

a) Il terreno su cui è situata la Sede dell’ESRIN nel comune di Frascati e di proprietà dell’Italia ai sensi dell’Articolo 1 lettera d) risulta dalla planimetria unita al presente Allegato.

b) I confini del terreno per l’estensione dell’ESRIN di cui all’Articolo 3.2 risultano tracciati in arancione sulla planimetria unita al presente Allegato; Catasto Terreni Frascati foglio n° 6, lotti 527, 528, 529, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 984, 1101, 1226 e Catasto Fabbricati Frascati foglio nr. 6 lotto 1101 sub 1.

c) La strada di accesso di cui al paragrafo c) dell’Allegato II al presente Accordo, come pure il ponte esistente sono tracciati in nero sulla planimetria unita al presente Allegato. Il tracciato della strada di accesso all’ESRIN e del secondo ponte di cui al paragrafo b) dell’Allegato II al presente Accordo sono tracciati in rosso sulla planimetria unita al presente Allegato.

 

ALLEGATO I – AGENZIA SPAZIALE EUROPEA/ESRIN PLANIMETRIA GENERALE

Allegato II

Descrizione delle prestazioni di cui all’articolo 7 del presente Accordo

In vista della sistemazione definitiva della Sede dell’ESRIN, l’Italia fornirà le seguenti prestazioni:

a) l’allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del Terreno:

– elettricità, compresa l’installazione dei trasformatori e dei trasformatori di riserva necessari per la fornitura di 2500 KVA;

– acqua, per una fornitura di 150.000 litri giornalieri;

– fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;

– telefono e sistema d’allarme (collegato al più vicino posto antincendio);

– linee telefoniche e linee di trasmissione di dati, conformemente alle indicazioni fornite dall’Agenzia;

b) la costruzione di un secondo ponte;

c) la manutenzione della strada di accesso, compresi i ponti e la stazione ferroviaria “Tor Vergata” dal lato opposto della strada.

 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi

Paris, 13 aprile 2015

Prot. N° 703

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi presenta i suoi complimenti all’Agenzia Spaziale Europea e ha l’onore di riferirsi all’Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell’Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, Ai fini della ratifica e delle successive procedure dell’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto si intende con la presente Nota Verbale modificare il testo dell’Accordo nel senso qui di seguito illustrato.

L’articolo 1 paragrafo 1) del testo in italiano:

“il termine “familiari” comprende:

1) il coniuge

2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;

3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;

4) indipendentemente dall’età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l’Agenzia presenti al Governo il relativo certificato”.

si intende riformulato come segue:

“il termine “familiari” comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi”.

L’articolo 1 paragrafo 1) del testo in lingua inglese:

si intende riformulato come segue:

L’articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

“L’Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull’energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all’interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell’esenzione potranno essere accordati rimborsi”.

si intende riformulato come segue:

“L’Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell’accisa sull’energia elettrica, sul gas metano e sull’addizionale regionale del gas naturale consumati all’interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi”.

L’articolo 11 paragrafo 4 del testo in lingua inglese:

si intende altresì riformulato come segue:

L’accettazione di questa Nota Verbale da parte dell’Agenzia Spaziale Europea equivarrà all’accettazione della modifica del testo dell’Accordo.

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi si avvale dell’occasione per rinnovare all’Agenzia Spaziale Europea gli atti della sua più alta considerazione.

 

NOTA VERBALE

L’Agenzia Spaziale Europea presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi e ha l’onore con la presente Nota Verbale di accettare le modifiche all’Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell’Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, proposte nella Nota Verbale inviata il 13 aprile 2015 da parte della Rappresentanza Permanente e di seguito riportate:

“L’articolo 1 paragrafo 1) del testo in italiano:

“il termine ‘familiari” comprende:

1) il coniuge

2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;

3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;

4) indipendentemente dall’età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l’Agenzia presenti al Governo il relativo certificato”.

si intende riformulato come segue:

“il termine “familiari” comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi”.

L’articolo 1 paragrafo 1) del testo in lingua inglese:

si intende riformulato come segue:

L’articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

“l’Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull’energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all’interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell’esenzione potranno essere accordati rimborsi”.

si intende riformulato come segue:

“L Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell’uccisa sull’energia elettrica, sul gas metano e sull’addizionale regionale del gas naturale consumati all’interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi”.

L’articolo 11 paragrafo 4) del testo in inglese:

si intende riformulato come segue:

Di conseguenza l’Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea sarà modificato conformemente.

L’Agenzia Spaziale Europea si avvale dell’occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi gli atti della sua più alta considerazione.

Parigi, il 27 aprile 2015

 

Emendamento dell’Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana sullo status dello Staff College del sistema delle Nazioni Unite, fatto a Torino il 16 settembre 2003

 

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite (qui di seguito denominate “Parti contraenti”),

CONSIDERANDO l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003 ed emendato a Torino il 28 settembre 2006 (qui di seguito denominato “Accordo di sede”),

CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti,

convengono:

Articolo 1

1. Il Governo Italiano verserà a Staff College un contributo annuo pari a Euro 500.000,00.

2. Il Governo Italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

L’emendamento entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne.

Fatto a Torino il 20 marzo 2015 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

Protocollo di emendamento del Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative

 

Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United  Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations

 

Visto il Memorandum d’Intesa del 23 novembre 1994 (‘MdI’) fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative;

Visto il significativo ampliamento, dalla firma del Memorandum d’Intesa, delle funzioni logistiche e di supporto della Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB), avvenuto per rispondere alle necessità crescenti delle operazioni di pace, umanitarie e di quelle ad esse relative, come segnalato dall’Assemblea Generale nella sua risoluzione 64/269 del 3 agosto 2010, e le nuove strutture che sono state conseguentemente messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana;

Atteso che le Parti riconoscono che la Base Logistica delle Nazioni Unite con ogni probabilità amplierà ulteriormente le sue attività per rispondere alle esigenze crescenti delle operazioni di pace e al conseguente aumento del suo personale;

Visto che con la Risoluzione 1502 (2003) del 26 agosto 2003 il Consiglio di Sicurezza ha chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite di inserire negli accordi da negoziare, e possibilmente anche in quelli esistenti, facendole accettare ai Paesi ospiti, le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, includendo, tra le altre, quelle che riguardano la prevenzione di attacchi contro i membri delle operazioni delle Nazioni Unite, il riconoscimento di tali attacchi come reati perseguibili per legge e l’estradizione dei responsabili;

Stante l’intenzione delle Parti di emendare il Memorandum d’Intesa per includervi le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del  personale delle Nazioni Unite e del personale associato;

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite concordano di emendare il Memorandum d’Intesa come segue:

Articolo I

I termini “Republic of Italy” nel Memorandum d’Intesa dovranno essere sostituiti in tutto il testo del Memorandum d’Intesa stesso con i termini “Italian Republic”.

Articolo II

Emendamenti all’Art. III (Applicazione della Convenzione)

Con l’inserimento di una seconda frase, l’Art. III sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all’uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all’autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

Articolo III

Emendamenti all’Articolo VIII (Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)

L’Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo – o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge – le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all’utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all’uopo o localmente.

Articolo IV

Emendamenti all’Articolo IX (Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)

L’Articolo IX, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

Articolo V

Emendamenti all’Articolo XI (Inviolabilità dei Locali ad Uso Esclusivo)

1. L’Articolo XI sarà emendato come segue:

1.Fermo restando il fatto che l’Installazione Militare  su  cui  sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane  territorio  del  Governo  e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i  Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed  alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti  autorità  pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso  delle  Nazioni  Unite all’accesso verrà presunto in caso  di  incendio  o  altre  analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato.  Successive  intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario  automatismo per l’accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque  acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il  consenso  presunto  delle  Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso  Esclusivo  qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni  della Convenzione e del presente  Memorandum  d’Intesa,  le  Nazioni  Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come  rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Un secondo paragrafo sarà aggiunto all’Articolo XI come segue:

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

3. Il primo paragrafo dell’Articolo XI sarà numerato come paragrafo 1.

Articolo VI

Emendamenti all’Articolo XIII (Agevolazioni in materia di comunicazioni)

1. L’Articolo XIII, paragrafo 2(a) sarà emendato come segue:

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all’interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

2. L’Articolo XIII, paragrafo 2(b) sarà emendato come segue:

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all’interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l’istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L’uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

3. I due seguenti sub-paragrafi saranno aggiunti all’Articolo XIII, paragrafo 2, dopo il paragrafo 2(b):

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l’attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a  corrieri e bolgette diplomatiche.

Articolo VII

Emendamenti all’Articolo XV (Sicurezza)

All’articolo XV si aggiunge, dopo il paragrafo 5, il seguente paragrafo:

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

Articolo VIII

Emendamenti all’Articolo XVI (Viaggi e trasporti)

L’Articolo XVI, paragrafo 4, sarà emendato come segue:

4. Per quanto riguarda l’impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell’Annesso 16 dell’ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d’Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell’Accordo di Attuazione.

Articolo IX

Emendamenti all’Articolo XVII (Privilegi e immunità)

1. L’Articolo XVII, paragrafo 1(d) sarà emendato come segue:

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l’opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d’Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l’applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all’avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di’ lavoro, in virtù del presente Memorandum d’Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un’attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un’attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

2. L’Articolo XVII, paragrafo 1(g), sarà emendato come segue:

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

3. Articolo XVII, paragrafo 2, sarà emendato come segue:

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i  privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

4. Un nuovo paragrafo 3 viene aggiunto all’Articolo XVII:

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull’immigrazione, l’ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall’ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all’immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

Articolo X

Emendamenti all’Articolo XXI (Identificazione)

L’Articolo XXI, paragrafi 1 e 2, saranno emendati come segue:

1.Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

Articolo XI

Emendamento all’Articolo XXV (Disposizioni finali)

1. L’Articolo XXV, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d’Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

Articolo XII Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore a seguito della ratifica da parte del Governo in osservanza delle disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Eccetto per quelle modificate dai presenti emendamenti, le disposizioni del Memorandum d’Intesa restano in vigore e sono pienamente efficaci.

3. Per comodità delle Parti, il testo delle disposizioni del Memorandum d’Intesa modificate dal presente Protocollo è allegato al presente Protocollo come Allegato 1. In caso di incongruenza tra le disposizioni del Memorandum d’Intesa e il presente Protocollo da una parte, e le disposizioni dell’Allegato 1 dall’altra, prevarranno le disposizioni contenute nel Memorandum d’Intesa e nel presente Protocollo.

Fatto a New York il 28 aprile 2015, in due copie originali in lingua inglese.

 

Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative

 

1. Definizioni.

Ai fini del presente Memorandum d’Intesa si applicheranno le seguenti

definizioni:

a) l’espressione «Governo» indica il Governo della Repubblica Italiana;

b) l’espressione «Nazioni Unite» indica l’organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;

c) l’espressione «Convenzione» indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;

d) l’espressione «Segretario Generale» indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

e) l’espressione «Autorità italiane competenti» indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel cotesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;

f) l’espressione «Installazioni Militari» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella  giurisdizione delle autorità italiane competenti;

g) l’espressione «Locali ad Uso Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;

h) l’espressione «Locali ad Uso Non Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all’impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;

i) il termine «Locali» indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;

j) l’espressione «Stato Contribuente» indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;

k) l’espressione «Membri assegnati ai Locali» indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;

l) l’espressione «esperti in missione» indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell’ambito dell’Articolo 6 della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;

m) l’espressione «Parti» indica il Governo e le Nazioni Unite.

2. Scopo del Memorandum d’Intesa.

1. Scopo del presente Memorandum d’Intesa è quello di’ enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.

2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, così come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all’utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati «l’Accordo di Attuazione») sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all’Articolo 4 del presente Memorandum.

3. Applicazione della Convenzione.

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all’uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all’autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

4. Accordo di Attuazione.

Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l’Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d’Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

5. Locali ad Uso Esclusivo.

1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati così come sono sul terreno.

2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d’Intesa.

3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell’ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l’adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell’Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch’essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione.

5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Installazioni Militari.

6. Responsabilità e assicurazione.

1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità giuridica internazionale, in ordine alle attività svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d’Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

2. Le Nazioni Unite garantiranno un’adeguata assicurazione per coprire la responsabilità nei confronti di parti terze in relazione alle loro attività ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione.

3. Nel caso in cui le attività ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un’eventuale responsabilità nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformità con le disposizioni dell’Articolo 8, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d’Intesa sarà inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilità tramite un’assicurazione commerciale, ovvero un’autotassazione.

4. L’assicurazione commerciale o autotassazione di cui alla precedente disposizione sarà in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l’assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto.

5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applicherà ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli colà custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

7. Inchieste su incidenti di varia natura.

1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite.

2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Installazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprietà ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprietà delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d’Intesa e le competenze delle Autorità Giudiziarie italiane.

8. Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari.

1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verrà richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l’efficace manutenzione ed operatività di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo – o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge – le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all’utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all’uopo o localmente.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sarà permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Installazioni Militari, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nell’Accordo di Attuazione. In tale eventualità, il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai Locali sarà consentito l’acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Installazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

9. Esenzione da imposte, dazi, divieti e restrizioni.

1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell’ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d’Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell’ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso.

3. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

4. Per quanto riguarda l’uso dei Locali ubicati sulle Installazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull’energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell’Articolo 12 in appresso.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate.

6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7 b), Articolo  2 della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali.

7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d’Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l’importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l’importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munirà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani.

9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l’uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

10. Bandiera e contrassegni delle Nazioni Unite.

1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l’emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.

2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.

11. Inviolabilità dei locali ad Uso Esclusivo.

1. Fermo restando il fatto che l’Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità  pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all’accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l’accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d’Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di’ interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

12. Servizi e strutture pubbliche generali.

1. Le autorità italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall’elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antincendio ed altre strutture alle tariffe più favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessità delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorità data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sarà effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorità italiane competenti.

2. Alle Nazioni Unite competerà elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Installazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all’interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

13. Agevolazioni in materia di comunicazioni.

1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall’Articolo 3 della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni, in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d’Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all’interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle  Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all’interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l’istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L’uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l’attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.

14. Agevolazioni finanziarie.

1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite:

a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all’interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta.

2. Nell’esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

15. Sicurezza.

1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonché l’accesso alle Installazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilità delle autorità italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Installazioni Militari sarà responsabilità delle autorità italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell’Accordo di Attuazione.

2. Le autorità italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillità dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorità italiane competenti offriranno all’esterno delle Installazioni Militari su cui ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine.

3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorità italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l’ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato.

4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorità italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale.

5. Nulla, nel presente Memorandum d’Intesa, impedirà alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

16. Viaggi e trasporti.

1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merci o veicoli attraverso aeroporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all’interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.

2. Le Nazioni saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.

3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d’acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l’esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.

4. Per quanto riguarda l’impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle  Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell’Annesso 16 dell’ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d’Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell’Accordo di Attuazione.

5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all’uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l’unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisca all’uso dei  Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

17. Privilegi e immunità.

1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli 5 e 7 della Convenzione. In particolare:

a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell’espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite;

b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l’aliquota fiscale per altri redditi;

c) saranno immuni dagli obblighi di leva;

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l’opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d’Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l’applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all’avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di lavoro, in virtù del presente Memorandum d’Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un’attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un’attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo;

f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate  nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull’immigrazione, l’ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall’ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all’immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

18. Esperti in missione.

Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli 6 e 7 della Convenzione.

19. Rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e collaborazione con le autorità competenti.

1. Fermi restando i loro privilegi e immunità, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresì il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d’Intesa.

20. Ingresso, residenza e partenza.

1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali.

2. Il Governo si impegna a rendere agevole l’ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

21. Identificazione.

1. Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina  l’incarico. Almeno una volta l’anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

22. Permessi e licenze.

Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l’esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all’uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.

23. Sicurezza sociale.

1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l’Articolo 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all’espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l’obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

24. Composizione delle controversie.

Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l’interpretazione e l’attuazione del presente Memorandum d’Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l’arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

25. Disposizioni finali.

1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d’Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato.

2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d’Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta.

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d’Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

4. Il presente Memorandum d’Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione.

5. Il presente Memorandum d’Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste.