Legge 3 ottobre 2016 n. 192, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. Entrata in vigore: 22 ottobre 2016.

Pubblicato in:

G.U. 21 ottobre 2016, n. 247

La l. n. 192/2016 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Vietnam e l’Italia del 2014, volto a migliorare la cooperazione per combattere la criminalità e il terrorismo. L’Accordo stabilisce i campi di cooperazione tra le Parti, tra cui il contrasto della criminalità organizzata transnazionale, della produzione e traffico di sostanze stupefacenti e di armi e materiali nucleari e la prevenzione e repressione di atti terroristici. Le Parti contraenti definiscono le modalità di collaborazione (scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali e gruppi terroristici e formazione delle forze di polizia), che non si estende all’estradizione e all’assistenza giudiziaria.

Legge 3 ottobre 2016, n. 192

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in € 37.738 annui a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a € 21.854 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»;

Consapevoli delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo l’esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

Desiderosi di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l’addestramento delle Forze di polizia di entrambi i Paesi;

Richiamando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulla Lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla Lotta contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000, la Convenzione ONU contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni ONU sulla Lotta contro il Terrorismo, cui le Parti hanno aderito;

In conformità al principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati, senza pregiudizio di Parti Terze, e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

Nel rispetto delle legislazioni nazionali di entrambi gli Stati e, per l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

Hanno stabilito quanto segue:

Art. 1. Obiettivi

Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati.

Art. 2. Autorità competenti

1. Le Parti concordano che le Autorità competenti responsabili dell’attuazione del presente Accordo sono:

(a) per la Parte italiana, il Ministero dell’interno;

(b) per la Parte vietnamita, il Ministero della pubblica sicurezza.

2. Per l’attuazione del presente Accordo, il Ministero dell’interno italiano si avvarrà del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Per l’attuazione del presente Accordo il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

Art. 3. Settori di cooperazione

1. Le Parti cooperano, in conformità all’articolo 1, nei seguenti settori:

(a) criminalità organizzata transnazionale;

(b) produzione, traffico, vendita, stoccaggio illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

(c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;

(d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

(e) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

(f) reati commessi mediante l’utilizzo di tecnologie high-tech;

(g) altri reati che interessano le Parti.

2. Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e nella repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate.

3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

Art. 4. Forme di cooperazione

Ai fini dell’attuazione dell’art. 3 e in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:

1) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti;

2) scambio di informazioni su gruppi terroristici;

3) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;

4) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull’analisi relativa alla minaccia criminale;

5) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito e stoccaggio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento degli stessi;

6) scambio di informazioni operative finalizzate all’identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;

7) scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;

8) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;

9) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

10) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;

11) nei casi sospetti, scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati;

12) scambio di tutte le informazioni che l’Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l’Autorità competente dell’altra Parte;

13) l’identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo;

14) formazione delle Forze di polizia;

15) organizzazione di seminari e condivisione di esperienze in materia di criminalità.

Art. 5. Richieste di assistenza

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l’altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:

(a) il nome dell’Autorità competente della Parte richiedente;

(b) il nome dell’Autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(c) i dettagli sul caso;

(d) l’obiettivo e i motivi della richiesta;

(e) una descrizione dell’assistenza richiesta;

(f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un’effettiva esecuzione della richiesta.

4. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, indicandone l’indirizzo, il numero telefonico e l’e-mail.

Art. 6. Rifiuto dell’assistenza

1. L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l’Autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L’assistenza può anche essere respinta se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’Autorità competente richiesta.

3. Ove possibile, l’Autorità competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l’assistenza richiesta in virtù del presente Accordo, consulta l’Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall’Autorità competente richiesta. Se accetta di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, l’Autorità competente richiedente si impegna a rispettarle.

4. L’Autorità competente richiesta comunica per iscritto all’Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifilo.

Art. 7. Esecuzione delle richieste

1. L’Autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. L’Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono  l’esecuzione della richiesta o ne determinino un considerevole ritardo.

3. Se l’esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell’Autorità competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all’Autorità competente richiedente.

4. L’Autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

5. L’Autorità competente richiesta informa entro trenta (30) giorni l’Autorità competente richiedente in merito ai risultati della richiesta.

Art. 8. Protezione dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell’ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono, nonché, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea.

2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un’Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell’Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta dell’Autorità competente che trasmette i dati, l’Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall’Autorità competente che trasmette detti dati.

6. Qualora l’Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall’altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione, o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall’altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all’altra Autorità competente.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Art. 9. Riunioni e consultazioni

1. Per l’attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti potranno effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, per perfezionare la cooperazione, nonché per definire temi ed azioni di interesse reciproco.

2. Le riunioni si svolgeranno sul territorio della Repubblica italiana o sul territorio della Repubblica Socialista del Vietnam se ritenuto necessario.

Art. 10. Costi

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall’Autorità competente richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall’Autorità competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall’Autorità competente inviante.

Art. 11. Lingue di lavoro

Nell’ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l’italiano, il vietnamita e l’inglese, quali lingue di lavoro.

Art. 12. Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo che una delle Parti non notifichi all’altra Parte per iscritto attraverso i canali diplomatici la sua intenzione di denunciare l’Accordo almeno 6 mesi prima della data proposta di cessazione.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a Roma il giorno 9 del mese di luglio dell’anno 2014, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, vietnamita ed inglese. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.