Legge 3 ottobre 2014, n. 155, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. Entrata in vigore: 30 ottobre 2014

Pubblicato in:

G.U. 29 ottobre 2014, n. 252

Con questa legge, il Parlamento ha autorizzato la ratifica ed esecuzione dell’Accordo concluso dall’Italia con il Sud Africa nel 2012 per rafforzare la cooperazione e assistenza reciproche in materia penale, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – in applicazione della Convenzione ONU di Palermo e Protocolli addizionali (sulla tratta di persone, il traffico di migranti e il traffico di armi) – , al traffico di stupefacenti e al terrorismo internazionale.

Legge 3 ottobre 2014, n. 155

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.322 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominate congiuntamente le «Parti» e singolarmente la «Parte»);

Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull’ordine e la sicurezza pubblica nonché sul benessere dei propri cittadini;

Riconoscendo la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale ed i Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti per Terra, Mare o Aria e la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, il Protocollo Contro la Produzione Illecita ed il Traffico di Armi, loro Parti, Componenti e Munizioni, firmata rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica del Sud Africa il 14 dicembre 2000, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due paesi;

Concordano quanto segue:

Articolo 1. Autorità competenti ed obbligo a cooperare

1. Le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, e b) per il Governo della Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di Polizia.

2. Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all’Italia dalla partecipazione all’Unione Europea.

Articolo 2. Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano, nell’ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) crimine organizzato transnazionale; b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; c) tratta di persone e traffico di migranti; e d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all’Italia dalla partecipazione all’Unione Europea.

3. Le Parti collaborano e si forniscono reciproca assistenza e supporto, conformemente a quanto eventualmente concordato, in tema di gestione del pubblico e della sicurezza in occasione di grandi eventi.

Articolo 3. Modalità della cooperazione

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 2 ed in conformità alla legislazione nazionale vigente nei propri paesi, collaborano tramite: a) lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti, che rivestono un reciproco interesse; b) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale; c) lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità; d) lo scambio di informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e la loro analisi; e) l’adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l’attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza; f) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere; g) lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; h) l’esecuzione delle richieste di assistenza previste nell’articolo 4; e i) lo scambio di altre informazioni che l’Autorità Competente di una Parte ritenga siano di interesse per l’Autorità dell’altra Parte.

Articolo 4. Richieste di assistenza

1. La cooperazione nell’ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l’altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

3. In caso di dubbio sull’autenticità o il contenuto della richiesta, può essere richiesta un’ulteriore conferma.

4. Le richieste di assistenza contengono: a) il nome dell’organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell’organismo della Parte a cui e’ stata presentata la richiesta di assistenza; b) informazioni dettagliate sul caso; c) lo scopo ed i motivi della richiesta; d) una descrizione dell’assistenza richiesta; e e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 5. Rifiuto dell’assistenza

1. L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l’Autorità’ competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio paese o con i propri obblighi internazionali.

2. L’assistenza può essere altresì rifiutata se l’esecuzione della richiesta comporta un peso eccessivo per le risorse dell’Autorità competente richiesta.

3. Qualora possibile, l’Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell’assistenza richiesta nell’ambito del presente Accordo, si consulta con l’Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere fornita a determinate condizioni imposte dall’Autorità competente richiesta. Qualora l’Autorità competente richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.

4. L’Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.

Articolo 6. Esecuzione delle richieste

1. L’Autorità Competente richiesta adotta tutte le misure necessarie per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. L’Autorità Competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisca l’esecuzione della richiesta o ne causi un ritardo considerevole.

3. Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’Autorità Competente richiesta, quest’ultima provvede a darne immediata notifica all’Autorità Competente richiedente.

4. L’Autorità Competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

5. Al ricevimento della richiesta effettuata dall’Autorità Competente ricevente, l’Autorità Competente richiesta prende tutte le misure necessarie a garantite la riservatezza del fatto che la richiesta è stata presentata, del suo contenuto, dei documenti ad essa allegati nonché del fatto che si provvederà a fornire assistenza. Qualora non sia possibile mantenere la riservatezza della richiesta nel corso della sua esecuzione, l’Autorità Competente richiesta ne informa l’Autorità Competente richiedente, la quale potrà quindi decidere se e’ accettabile eseguire la richiesta a tali condizioni.

6. L’Autorità Competente richiesta informa al più presto l’Autorità Competente richiedente dei risultati relativi all’esecuzione della richiesta.

Articolo 7. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti

1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti umani.

2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti godono della stessa tutela garantita ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni.

3. Ciascuna Autorità Competente garantisce la riservatezza delle informazioni e dei documenti pervenuti dall’altra Autorità Competente.

4. Senza il consenso dell’Autorità competente che li fornisce, le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti.

5. Le informazioni ed i documenti forniti da un’Autorità Competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell’Autorità Competente che li fornisce.

Articolo 8. Riunioni e consultazioni

1. Per agevolare l’esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità Competenti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni bilaterali al fine di valutare i progressi fatti ai sensi del presente Accordo, nonché discutere e approfondire la cooperazione.

2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Sudafrica.

Articolo 9. Spese

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte Richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta comporta spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.

Articolo 10. Lingua

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Autorità Competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

Articolo 11. Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall’interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti notificano l’una all’altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali e delle altre procedure di legge interne. La data dell’entrata in vigore e’ quella dell’ultima notifica.

2. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti dichiari la propria volontà di porvi fine, notificandola attraverso i canali diplomatici all’altra Parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi.

3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.