G.U. 24 ottobre 2014, n. 248
Con la l. n. 150/2014 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale. Il Protocollo incide in particolare sull’art. 27 della Convenzione, relativo allo scambio di informazioni tra la Parti. Esso è completato dallo Scambio di Lettere tra il vice ministro delle finanze italiano e il ministro delle finanze del Lussemburgo con cui si stabiliscono intese operative in merito all’applicazione del Protocollo.
Legge 3 ottobre 2014, n. 150.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo IV del Protocollo stesso.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Protocollo aggiuntivo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»),
hanno convenuto quanto segue:
Art. I.
Il paragrafo 3) (a) e (b) dell’articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
«a) per quanto concerne l’Italia:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l’imposta sul reddito delle società;
3) l’imposta regionale sulle attività produttive;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”),
b) per quanto concerne il Lussemburgo:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l’imposta sul reddito delle società;
3) l’imposta sul patrimonio;
4) l’imposta commerciale comunale;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta lussemburghese”).».
Art. II.
Il paragrafo 1) (i) (2) dell’articolo 3 è soppresso e sostituito dal seguente:
«2) per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.».
Art. III.
L’articolo 27 (Scambio di informazioni) della vigente Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».
Art. IV.
1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica in conformità alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell’ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare della firma del Protocollo stesso.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
(Lettere )
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE’ DE LUXEMBOURG
Ministere des Finances
Le Ministre des Finances
Lussemburgo, 21 giugno 2012
Eccellenza,
Ho l’onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale (qui di seguito “la Convenzione”) e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:
1. Resta inteso che l’autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all’Articolo 27.
2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
3. L’autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all’identificazione;
b) una dichiarazione circa l’informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;
c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;
e) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.
Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l’onore di proporre che la presente nota e la nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell’entrata in vigore del Protocollo.
Luc Frieden
Lussemburgo, 21 giugno 2012
Eccellenza,
ho l’onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del 21 giugno 2012, del seguente tenore:
“Ho l’onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale (qui di seguito “la Convenzione”) e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:
1. Resta inteso che l’autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all’Articolo 27.
2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
3. L’autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all’identificazione;
b) una dichiarazione circa l’informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;
c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;
e) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.
Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l’onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell’entrata in vigore del Protocollo.”
Ho, inoltre, l’onore di accettare le intese contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell’entrata in vigore del Protocollo.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.
Vittorio Grilli
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze