Legge 3 novembre 2016, n. 210, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. Entrata in vigore: 23 novembre 2016.

Pubblicato in:

G.U. 22 novembre 2016, n.273

Con la l. n. 210/2016, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine d’esecuzione dell’Accordo tra Italia e Liechtenstein volto a facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale. L’Accordo stabilisce che ciascuno dei due Stati può chiedere all’altra informazioni relative alle banche, alle proprietà di una società (di capitali o di persone) e alle imposte elencate nell’art. 3. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di fornire le informazioni in alcuni casi specificati dall’Accordo, ad esempio per motivi di ordine pubblico.

Legge 3 novembre 2016, n. 210

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali “le Parti Contraenti”,

considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse nel settore fiscale;

considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro capacità di applicare le rispettive normative fiscali; e

considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell’articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte  interpellata  restano  applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

(1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) nel Principato del Liechtenstein:

– l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);

– l’imposta sul reddito delle società (Ertragssteuer);

– le imposte societarie (Gesellschaftssteuem);

– le imposte sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer);

– l’imposta sul patrimonio (Vermödgenssteuer);

– l’imposta cedolare (Couponsteuer);

– l’imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer);

b) in Italia:

– l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

– l’imposta sul reddito delle società (IRES);

– l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);

– l’imposta sulle successioni;

– l’imposta sulle donazioni;

– l’imposta sui premi assicurativi;

– l’imposta sulle transazioni finanziarie;

– l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);

– l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);

– le imposte sostitutive.

(2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle imposte oggetto del presente Accordo ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.

Articolo 4 Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) il termine “Principato del Liechtenstein”, usato in senso geografico, designa il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranità;

b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) l’espressione “autorità competente” designa:

aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato;

bb) in Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze;

d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una persona giuridica, un’eredità giacente e ogni altra associazione di persone;

e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica, nonché enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come una persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f) l’espressione “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l’acquisto o la vendita  delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

g) l’espressione “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

h) l’espressione “piano o fondo comune di investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione “piano o fondo comune di investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate “dal pubblico” se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

i) il termine “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

j) l’espressione “Parte richiedente” designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;

k) l’espressione “Parte interpellata” designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

l) l’espressione “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

m) il termine “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

n) l’espressione “questioni fiscali” designa tutte le questioni fiscali, ivi compresi i reati tributari;

o) l’espressione “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;

p) l’espressione “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

(2) Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non convengano su un significato comune ai sensi dell’articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte Contraente.

Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta

(1) L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

(2) Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa, in quel momento, non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

(3) Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

(4) Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, in conformità ai termini del presente Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; e,

aa) nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano;

bb) nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust;

cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione;

a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

(5) L’autorità competente della Parte richiedente fornisce per iscritto le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta:

(a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

(b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni;

(c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

(d) la questione rilevante ai sensi della legislazione fiscale della Parte richiedente rispetto alla quale sono richieste le informazioni;

(e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

(f) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

(g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della legislazione o nel corso della normale prassi amministrativa della Parte richiedente, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

(h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

(6) L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita  risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l’autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

(1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può chiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. L’autorità competente della Parte interpellata deve notificare all’autorità competente della Parte richiedente l’ora e il luogo dell’incontro con le persone fisiche interessate.

(2) Su richiesta dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella Parte interpellata.

(3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l’autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all’autorità competente della Parte richiedente l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

(1) L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare una richiesta della Parte richiedente se

a) la richiesta non è conforme al presente Accordo e, in particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 5;

oppure

b) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all’ordine pubblico della Parte interpellata.

(2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte interpellata l’obbligo

a) di fornire informazioni soggette a legal privilege, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure

b) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo.

(3) Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

(4) La Parte interpellata non ha l’obbligo di ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa in risposta ad una valida  richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

(5) La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete.

(2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) delle Parti Contraenti che trattano le finalità specificate all’articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

(3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

(4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

(5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura necessaria all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.

Articolo 9 Costi

(1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte interpellata. I costi straordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

(2) I ‘costi straordinari’ non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Procedura amichevole

(1) Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

(2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi del presente Accordo.

(3) Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo.

(4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 11 Protocollo

L’allegato Protocollo è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 12 Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l’ultima notifica.

(2) Alla data dell’entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.

Articolo 13 Denuncia

(1) Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia; ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificandone la cessazione per iscritto all’autorità competente dell’altra Parte Contraente.

(2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell’altra Parte Contraente.

(3) A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni fornite e ricevute ai sensi dell’Accordo stesso.

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e degli obblighi derivanti dall’appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico Europeo e, per quanto riguarda l’Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

 

Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

All’atto della firma dell’Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato del Liechtenstein (le “Parti Contraenti”) sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale (l'”Accordo”), i sottoscritti hanno concordato che le seguenti disposizioni formano parte integrante dell’Accordo.

1. Con riferimento all’articolo 6, paragrafo 1 dell’Accordo, resta inteso che le disposizioni ivi contenute avranno effetto a partire dalla data in cui il Liechtenstein notificherà per iscritto l’entrata in vigore delle disposizioni interne che consentono a rappresentanti dell’autorità competente italiana di entrare nel territorio del Liechtenstein ai fini delle verifiche fiscali all’estero.

2. Con riferimento all’articolo 12, le Parti Contraenti convengono che la disposizione di cui al paragrafo 2 è intesa a includere la comunicazione di informazioni sui saldi di conto (o valori) generati dalla data della firma dell’Accordo e mantenuti presso un’istituzione finanziaria situata in una delle Parti Contraenti, ma non è limitata a tale comunicazione.

3. Le comunicazioni formali, comprese le richieste di informazioni, effettuate in relazione o ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, saranno indirizzate per iscritto direttamente all’autorità competente dell’altra Parte Contraente agli indirizzi di seguito indicati, o ad altro indirizzo eventualmente di volta in volta notificato da una Parte Contraente all’altra. Ogni successiva comunicazione relativa a richieste di informazioni avverrà per iscritto tra le autorità competenti sopra menzionate o tra i loro enti autorizzati, fatta salva la possibilità di consultarsi direttamente.

Autorità Competente per il Principato del Liechtenstein:

Fiscal Authority

Heiligkreuz 8

P.O. Box 684

9490 Vaduz

Liechtenstein

Autorità Competente per l’Italia:

Ministero dell’economia e delle finanze

Direttore generale delle finanze

Dipartimento delle finanze

via dei Normanni 5

00184 Roma (Italia)

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

 

Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l’Accordo, con relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito “l’Accordo”:

– riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessità di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attività all’estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;

– prendendo atto che il Liechtenstein si è impegnato a rispettare lo standard dell’OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein affinché regolarizzino la propria posizione fiscale;

– precisando che gli “intermediari finanziari del Liechtenstein” sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein;

– prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attività non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie  attività  in qualsiasi Stato o giurisdizione;

– disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un’autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;

– concordando che il significato dell’espressione “conti detenuti” presso un intermediario finanziario del Liechtenstein è conforme al significato di “conti mantenuti” cosi come definito nel Commentario dell’OCSE sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;

– prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformità con lo standard dell’OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell’Accordo;

– concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell’Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein;

– convenendo che l’Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;

hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell’Accordo:

Articolo 1

1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Liechtenstein e Italia.

2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata verifica (due diligence) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni altra rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui è effettuata l’adeguata verifica (due diligence).

Articolo 2

Le richieste di gruppo di cui all’articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:

(1) “Conti chiusi”

I “conti chiusi” sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.

Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il  titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.

(2) “Conti sostanzialmente svuotati”

I “conti sostanzialmente svuotati” sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono mantenuti alla data della firma dell’Accordo;

b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria;

c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell’Accordo;

d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).

Il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).

Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato 1’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.

(3) “Conti inattivi”

I “conti inattivi” sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare di conto residente in Italia, alla data della firma dell’Accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein.

Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell’intermediario finanziario del Liechtenstein circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.