Legge 3 novembre 2016, n. 209, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014. Entrata in vigore: 22 novembre 2016.

Pubblicato in:

G.U. 21 novembre 2016, n. 272

La l. n. 209/2016 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine d’esecuzione dell’Accordo tra Italia e Austria sulla cooperazione nel contrasto di fenomeni criminali. Le autorità competenti delle Parti contraenti si impegnano a collaborare per prevenire e reprimere la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di armi, la migrazione irregolare e la criminalità informatica. La collaborazione avviene attraverso lo scambio di informazioni sui reati, criminali, terroristi, organizzazioni criminali/terroristiche, tipi di stupefacenti e i canali utilizzati dai trafficanti. Previa autorizzazione della Parte, le autorità dell’altro Stato possono procedere all’osservazione transfrontaliera nei confronti di una persona che abbia commesso un reato e che possa essere estradata o arrestata. L’Accordo stabilisce particolari modalità di cooperazione tra le autorità di polizia, come osservazione, inseguimento e consegne sorvegliate transfrontaliere, e forme di collaborazione nelle zone di frontiera come la definizione di misure transfrontaliere in ambito ferroviario e il pattugliamento misto.

Legge 3 novembre 2016, n. 209

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 34 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia

 

Preambolo.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria (di seguito denominati «Parti»).

Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalità organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, nonché con il terrorismo, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza e l’ordine pubblico che il benessere e l’incolumità fisica dei propri cittadini;

Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, nella versione del protocollo datato 25 marzo 1972 che emenda la Convenzione stessa, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché la risoluzione 45/123 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell’Assemblea generale 55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003;

Richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione dei dati a carattere personale, adottata dal Consiglio d’Europa il 28 gennaio 1981, e il connesso Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001, la raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell’utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato, nonché la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008 sulla tutela dei dati personali elaborati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale;

In base alla Convenzione del 19 giugno 1990 per l’attuazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in vigore e dell’acquis di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito dall’Unione europea (denominata Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen);

Tenendo conto del trattato del 27 maggio 2005 riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale (denominato «trattato di Prüm»), nonché della decisione 2008/615/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (definita «decisione di attuazione del trattato di Prüm»), nonché della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità dell’Unione europea preposte all’applicazione della legge;

Consapevoli dell’Accordo del 14 settembre 2004, siglato fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione nel centro comune di Polizia di Thörl-Maglern;

Nel rispetto delle rispettive sovranità e leggi nazionali,

hanno convenuto il presente Accordo in tema di cooperazione di Polizia.

Titolo I Autorità competenti, zone di frontiera e definizione

Art. 1. Autorità competenti

Le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

per la Repubblica d’Austria:

il Ministro federale dell’interno, le direzioni di Polizia regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le autorità amministrative distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali, le direzioni di Polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali.

Art. 2. Zone di frontiera

1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende:

nella Repubblica italiana:

i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine;

nella Repubblica d’Austria:

le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.

2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonché sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorità competenti.

Art. 3. Definizione

Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.

Titolo II Disposizioni generali

Art. 4. Ambiti della cooperazione

Le autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

a) la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo;

b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;

c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché sostanze velenose e radioattive;

d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;

e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale;

f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

g) la criminalità informatica.

Art. 5. Forme di cooperazione

Le autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all’articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:

a) scambio delle informazioni su:

i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;

i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;

i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti;

gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica;

i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone;

i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;

i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

la formazione e l’aggiornamento professionale;

b) scambio di’ esperienze relativo:

all’applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;

alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune;

d) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;

e) cooperazione di Polizia in Centri comuni;

f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.

Art. 6. Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale

Le autorità competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:

a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l’aggiornamento professionale e valutando la possibilità di adottare reciprocamente contenuti didattici;

b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;

c) permettendo a rappresentanti dell’altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.

Art. 7. Richieste di assistenza

1. Nell’ambito del presente Accordo, le autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l’applicazione dell’Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti:

per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d’Austria:

la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell’interno.

3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorità:

per la Repubblica italiana:

le questure e i comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;

per la Repubblica d’Austria:

le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.

Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorità interessate.

Art. 8. Rifiuto di assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l’autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.

2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l’autorità competente investita dell’istanza si consulta con l’autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l’autorità richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, l’autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.

3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all’autorità richiedente.

Art. 9. Esecuzione delle richieste

1. L’autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. L’autorità richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l’esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

3. Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’autorità richiesta, quest’ultima provvede a darne immediata comunicazione all’autorità richiedente e ad inoltrare l’istanza all’autorità competente.

4. L’autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

5. L’autorità richiesta informa al più presto l’autorità richiedente dei risultati relativi all’esecuzione della richiesta.

Art. 10. Assistenza spontanea

Le autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora si abbia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.

Titolo III Forme particolari di cooperazione di Polizia

Art. 11. Osservazione transfrontaliera

1. Secondo le modalità stabilite nell’articolo 40 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa autorizzazione dell’autorità competente dell’altra Parte, proseguire per l’intero territorio dell’altra Parte l’osservazione transfrontaliera nei confronti:

di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo all’estradizione o all’emissione di un mandato d’arresto europeo, nonché, se necessario,

di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all’identificazione o alla localizzazione della menzionata persona.

2. L’osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al comma 2 dell’articolo 40 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non è stato possibile richiedere l’autorizzazione preventiva all’autorità competente. In questi casi l’attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato:

per la Repubblica italiana:

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d’Austria:

alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell’interno.

Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

3. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

Art. 12. Inseguimento transfrontaliero

1. Secondo le modalità stabilite nell’articolo 41 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono proseguire un inseguimento transfrontaliero nei confronti di un soggetto colto in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione o mandato d’arresto europeo, oppure sia evaso.

2. L’inseguimento transfrontaliero si svolge senza limiti di spazio e tempo. Esso è consentito attraverso i confini terrestri e aerei.

3. Un inseguimento transfrontaliero è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di Polizia entro 30 km dal confine comune e non ha rispettato i previsti segnali di alt, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. Esso si interrompe su richiesta dell’autorità competente di cui all’articolo 1 sul cui territorio si svolge l’inseguimento, oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita o della salute della persona inseguita o di terze persone.

4. Al più tardi all’atto di attraversare la frontiere, agli agenti impegnati nell’inseguimento devono darne comunicazione:

per la Repubblica italiana:

alle questure o ai comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine.

L’autorità interessata dalla comunicazione informerà tempestivamente la Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d’Austria:

alle direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.

L’autorità interessata dalla comunicazione informerà tempestivamente la Direzione generale della pubblica sicurezza nel Ministero federale dell’interno.

Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all’autorità competente dell’altra Parte.

5. In qualsiasi momento, l’autorità competente della Parte sul cui territorio si svolge l’inseguimento transfrontaliero può richiedere all’autorità competente dell’altra Parte la cessazione dell’inseguimento.

6. Se non è stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell’inseguimento o se gli agenti della Parte sul cui territorio avviene l’inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l’inseguimento possono fermare la persona sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l’inseguimento non possono verificare l’identità o procedere all’adozione di misure necessarie. In ogni caso, le autorità di cui al comma 4 devono essere informate senza ritardo.

7. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

Art. 13. Consegne sorvegliate transfrontaliere

1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera s’intende la vigilanza oltre confine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, di oggetti vietati o di altre merci di provenienza illecita che siano oggetto di importazione, esportazione o transito.

2. Quando è necessario per acquisire elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili di un’importazione, esportazione, transito di sostanze, oggetti o merci come definiti al precedente comma 1, un’autorità competente può richiedere all’altra l’esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera.

3. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata sono da presentare in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:

l’autorità richiedente;

il titolo del reato per cui si procede, il motivo della richiesta ed una sintesi delle circostanze di fatto e delle attività svolte;

il tipo e la quantità delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto della richiesta e gli eventuali metodi di occultamento;

il luogo probabile di introduzione nello Stato richiesto e quello eventuale di esportazione verso uno Stato terzo;

il probabile mezzo di trasporto e il percorso previsto;

ogni utile informazione sull’identità delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito;

l’autorità nazionale che autorizza l’operazione, allegando copia del relativo provvedimento;

il nome della persona responsabile dell’operazione e le indicazioni su come contattarla;

le tecniche di sorveglianza e i mezzi tecnici necessari;

ogni altra informazione ritenuta necessaria.

4. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera sono indirizzate:

per la Repubblica italiana:

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale per i servizi antidroga, per le sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori;

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, per gli altri oggetti e merci di cui al comma 1;

per la Repubblica d’Austria:

alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell’interno.

5. Se la consegna sorvegliata delle sostanze, degli oggetti o delle merci di cui al comma 1 comporta un rischio eccessivo per le persone coinvolte o per la popolazione, l’autorità competente della Parte richiesta può limitare o respingere la domanda, spiegandone i motivi.

6. Ricevuta l’istanza, l’autorità competente della Parte richiesta, previa autorizzazione degli organi nazionali competenti secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, assume il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto dell’importazione, esportazione o transito e ne assicura la costante vigilanza, al fine di conseguire gli obiettivi dell’operazione. Il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma l avviene al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito al fine di evitare l’interruzione della sorveglianza.

7. Una volta assunto il controllo, qualora sopraggiunti elementi mettano a rischio il buon esito dell’operazione, l’autorità competente della Parte richiesta può, in qualsiasi momento, interrompere l’operazione, assicurando il recupero delle sostanze, degli oggetti e delle merci di cui al comma 1 e lo svolgimento delle conseguenti attività di Polizia, informando tempestivamente l’autorità competente della Parte richiedente.

8. Previa autorizzazione degli organi nazionali competenti, nonché d’intesa tra le autorità delle Parti, le sostanze, gli oggetti e le merci di cui al comma 1 oggetto di consegna controllata possono essere intercettate ed in seguito lasciate proseguire senza alterazioni, oppure subire prelievi o sostituzioni parziali o integrali.

9. Le richieste di consegne controllate che riguardino transiti internazionali con il coinvolgimento di uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l’adempimento delle condizioni di cui al precedente comma 6.

Art. 14. Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza

1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo possono costituire gruppi congiunti, con compiti di consulenza, assistenza, analisi e ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene lo scambio di informazioni e l’adempimento di richieste di assistenza.

Art. 15. Centri comuni

1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la costituzione di Centri comuni per agevolare lo scambio di informazioni e supportare le rispettive autorità competenti, attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il numero e la sede dei Centri comuni, nonché i dettagli della collaborazione e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati nell’ambito degli stessi accordi bilaterali.

2. I Centri comuni contribuiscono in particolare:

al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza nella zona di frontiera;

alle attività preparatorie e necessarie alla consegna di persone in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti;

alla preparazione e alla assistenza delle osservazioni e degli inseguimenti nella zona di frontiera.

3. In tali Centri gli agenti delle autorità competenti delle due Parti possono:

collaborare e scambiarsi le informazioni;

fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il funzionamento della cooperazione transfrontaliera di Polizia;

scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.

4. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni acquisite presso i Centri comuni saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, attraverso protocolli esecutivi tra le autorità competenti delle Parti.

5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti al potere disciplinare e gerarchico dei rispettivi servizi di appartenenza.

Art. 16. Protezione dei testimoni e delle vittime

1. Le autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari, nonché le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.

2. Un protocollo esecutivo disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell’ambito dell’accoglienza di persone da proteggere.

3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.

4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui ha richiesto l’adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell’impiego del personale impegnato nell’attività di protezione.

5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

Titolo IV Cooperazione diretta nella zona di frontiera

Art. 17. Sostegno in materia di immigrazione irregolare

1. Le autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all’autorità competente dell’altra Parte.

2. In caso di rimpatri congiunti le autorità competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza.

3. Le autorità competenti delle Parti potranno costituire forme di intervento comune per la prevenzione e repressione della migrazione illegale, compresi i pattugliamenti misti. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.

Art. 18. Consegna di persone alla frontiera

1. Le autorità competenti di cui all’articolo 1 concordano le modalità e i luoghi adatti alla consegna di persone alla frontiera sottoposte a provvedimento restrittivo per estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena. Tale consegna può avvenire in prossimità della frontiera o presso gli aeroporti se le autorità competenti sul cui territorio nazionale avviene la consegna acconsentono, nel singolo caso, al relativo svolgimento. La consegna deve essere effettuata in luoghi dotati delle strutture necessarie per garantire la sicurezza dell’operazione.

2. Ai fini della consegna della persona sottoposta a provvedimento restrittivo, non sono necessari né il documento di viaggio, né il visto. Il trasporto di persone deve essere effettuato prevedendo un numero sufficiente di operatori debitamente equipaggiati. è opportuno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire la fuga delle persone trasportate o evitare un eventuale pericolo per persone e cose. Qualora una delle persone trasportate riesca a fuggire sul territorio nazionale dell’altra Parte, il personale preposto al trasporto è tenuto a comunicarlo immediatamente e a provvedere all’inseguimento della persona in fuga. L’inseguimento ha termine al più tardi nel momento in cui il personale dell’altra Parte contraente interviene  facendosi  carico dell’inseguimento o richiedendone la cessazione.

Art. 19. Pattugliamento misto

1. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 17, nella zona di frontiera comune definita all’articolo  2, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste.

2. Gli agenti operanti sul territorio dell’altra Parte offrono assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.

3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni.

4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al presente articolo e a definirne le modalità operative sono:

per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d’Austria:

la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell’interno e le direzioni regionali di Polizia delle Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.

Art. 20. Misure transfrontaliere in ambito ferroviario

1. Per salvaguardare la sicurezza interna e l’ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente al loro diritto nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte.

2. In conformità con la legislazione nazionale, gli agenti sono autorizzati a salire a bordo di un treno all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna e dell’ordine pubblico dopo la partenza dall’ultima fermata prima della frontiera.

3. Alle condizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 6 del presente Accordo, durante tali interventi gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell’altra Parte e sottoporla a perquisizione di sicurezza in base all’articolo 41, comma 5, lettera f) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, fino all’arrivo degli agenti di quest’ultima.

4. Le modalità applicative del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.

Art. 21. Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri

In occasione di eventi sportivi transfrontalieri è consentito – previa autorizzazione da parte delle autorità competenti in  materia di Polizia stradale – l’accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di’ una Parte attraverso il territorio dell’altra Parte. Agli agenti accompagnatori non è consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.

Titolo V Protezione dei dati

Art. 22. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti e misure organizzative

1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le autorità competenti delle Parti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi le condizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981, del connesso Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 e della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell’utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato.

2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, equivalente a quello assicurato dall’altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall’alterazione accidentali, dall’accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati e in conformità con le condizioni stabilite dalla Parte che li ha forniti.

4. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

5. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi.

6. Le informazioni e i documenti forniti da un’autorità competente conformemente al presente Accordo, non  possono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell’autorità competente che li ha forniti.

7. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l’acquisizione o l’ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

8. Quando una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

9. Ciascuna Parte informa l’altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all’altra Parte o ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili. ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Titolo VI Rapporti giuridici durante atti ufficiali nel territorio dell’altra Parte

Art. 23. Status giuridico degli agenti nell’ambito del diritto penale

Gli agenti che, sulla base del presente Accordo, prestano servizio sul territorio nazionale dell’altra Parte, in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che commettono, sono equiparati agli agenti dell’altra Parte.

Art. 24. Responsabilità

1. Quando nell’applicazione del presente Accordo gli agenti di una Parte operano nel territorio dell’altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento del servizio, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano.

2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1, provvede a risarcire tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dell’altra Parte, rimborsa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.

Art. 25. Protezione, assistenza e rapporti di servizio

1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall’altra Parte nell’esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

2. Relativamente al rapporto d’impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell’altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.

Art. 26. Entrata e soggiorno

1. Nell’ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell’altra Parte portando con se’ un tesserino di servizio valido, munito di fotografia. Essi sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell’altra Parte per il tempo necessario all’assolvimento delle attività da svolgere.

2. Nel corso del soggiorno sul territorio dell’altra Parte, gli agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.

Art. 27. Uniformi e armi di servizio

1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo si trovano sul territorio nazionale dell’altra Parte, possono indossare l’uniforme, nonché possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e gli strumenti in dotazione ammessi nel proprio Stato, tranne che l’autorità competente dell’altra Parte, in singoli casi, non autorizzi o autorizzi a determinate condizioni.

2. L’uso delle armi è consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui ed è soggetto al diritto dello Stato di accoglienza.

3. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. le autorità competenti delle Parti avranno cura di definire le modalità applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti. attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.

Art. 28. Impiego di veicoli

Se nell’ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli agenti di una delle Parti utilizzano veicoli sul territorio dell’altra Parte, essi sono soggetti alle medesime norme relative alla circolazione previste per gli agenti della Parte sul cui territorio tali mezzi sono impiegati. compreso l’uso di dispositivi sonori e luminosi, nonché l’esenzione dal pagamento di eventuali spese di pedaggio.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 29. Costi

Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Qualora la richiesta comporti spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.

Art. 30. Applicazione dell’Accordo

1. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, in particolare per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi.

2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per l’attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi di comunicazioni, le autorità competenti di cui all’articolo 1 potranno designare eventuali ulteriori punti di contatto.

Art. 31. Obblighi imposti da altri accordi internazionali

Dalla data di’ entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere efficacia l’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell’interno della Repubblica d’Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Nei rapporti tra le Parti continuerà ad applicarsi l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica d’Austria sulla cooperazione di Polizia firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni relative alla cooperazione bilaterale non trattate dal presente Accordo e compatibili con esso.

Art. 32. Lingua

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua italiana e quella tedesca, o in alternativa quella inglese, come mezzo di comunicazione.

Art. 33. Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie

1. Ciascuna Parte può chiedere la riunione di esperti delle Parti per risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.

2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

3. Qualora necessario, le autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo possono organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l’efficacia.

4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 34. Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.

2. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

3. L’Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.

4. Ogni parte ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestività, per via diplomatica, l’adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell’attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.

5. Le due Parti possono apportare consensualmente modifiche al presente Accordo. Ogni modifica entra in vigore alle stesse condizioni previste per l’entrata in vigore del presente Accordo.

6. La registrazione dell’Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite, è disposta immediatamente in seguito all’entrata in vigore a cura della Parte nel cui territorio l’Accordo è stato sottoscritto. L’altra Parte sarà informata dell’avvenuta registrazione, con indicazione del numero di registrazione assegnato dalle Nazioni Unite, immediatamente dopo la relativa conferma da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna l’11 luglio 2014 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede.