Legge 3 maggio 2016, n. 79, Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° – 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Entrata in vigore: 26 maggio 2016.

Pubblicato in:

G.U. 25 maggio 2016, n. 121

Oltre ad autorizzare la ratifica e l’esecuzione degli accordi ambientali menzionati nel titolo, la l. n. 79/2016 contiene norme di adeguamento all’emendamento di Doha al Protocollo di Kioto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (artt. 4-6), che provvedono all’attuazione di risoluzioni dei competenti organi internazionali. L’art. 7 provvede alla copertura degli oneri finanziari.

Legge 3 maggio 2016, n. 79

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

 

Capo I Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell’Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data:
a) all’Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;
b) all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 25 del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall’Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), dall’articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), e dall’articolo 24 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f).
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;
b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.
Capo II Norme di adeguamento all’emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto

Art. 4 Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».
2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un’ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l’Italia aderisce, stipulati nell’ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell’ambito della UNFCCC.
Art. 5 Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni
1. è istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell’archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell’articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le  modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 5, comma 2.
Capo III Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7 Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’articolo 1 dell’Emendamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall’anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall’anno 2016, per le rimanenti spese.
2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 14 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l’anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall’anno 2017.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l’anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. All’attuazione degli atti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell’ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l’atto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell’ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino», per il Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Il  Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 3.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Espoo, Finland, 25 February 1991
Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004

 

DECISIONE III/7

Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,

desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l’applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all’ambiente,

accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell’impatto ambientale,

prendendo atto della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,

prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,

consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell’appendice I rafforzerà l’importanza delle valutazioni dell’impatto ambientale a livello regionale,

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell’impatto ambientale,

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all’applicazione delle disposizioni della Convenzione,

1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell’entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l’adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l’esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall’adozione e dall’entrata in vigore del presente emendamento,

2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, incluso l’elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e  la partecipazione ai relativi lavori come pure l’esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte,

3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) All’articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».

b) All’articolo 8, dopo la parola “Convenzione” inserire:

«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».

c) All’articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:

«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l’esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».

d) Alla fine dell’articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:

«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all’applicazione della presente Convenzione.»

e) All’articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.».

f) Dopo l’articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:

«Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d’esame, non conflittuale e orientata all’assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L’esame è basato tra l’altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

g) Sostituire l’appendice I della Convenzione con l’appendice della presente decisione;

h) All’appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita;

«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione».

Appendice

Lista delle attività

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (1) (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati

– alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;

– al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;

– alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;

– esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;

– esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa  e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti (3) muniti di una pista  principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.

10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;

b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all’aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l’anno; e

b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

– 85000 posti per polli da carne;

– 60000 posti per galline;

– 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);

– 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

——

(1) Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente  dal sito dell’impianto.

(2) Ai fini della presente Convenzione,

– Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;

b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;

c) è specificamente segnalata come autostrada.

– «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli  o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

———–

Traduzione1

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Concluso a Doha l’8 dicembre 2012

Approvato dall’Assemblea federale il …2

Ratificato con strumenti scambiati il …

Entrato in vigore il …

Art. 1 Emendamento

 

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto3

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell’Allegato B del Protocollo:

 

 

1       2               3              4           5          6

Impegno         Impegno

quantificato    quantificato     Impegno            Impegni annun-

di limitazione  di limitazione   quantificato       ciati di ridu-

o di riduzione  o di riduzione   di limitazione     zione delle

delle emissioni delle emissioni  o di riduzione     emissioni di

2008-2012)      (2013-2020)      delle emissioni    gas a effetto

(% delle emis-  (% delle emis-   (2013-2020)        serra entro il

sioni dell’anno sioni dell’anno  (% delle emis-     2020 (% delle

o del periodo   o del periodo    sioni dell’anno    emissioni del-

di              di               di                 l’anno di

riferimento)    riferimento)     riferimento)1      riferimento)2

 

——————————————————————–

Parte                                 Anno di

riferimento

——————————————————————–

Germania         92         804       s.o.      s.o.

-5%/-15%

Australia       108         99,5      2000       98         o -25%3

Austria          92         804       s.o.      s.o.

Bielorussia5*                88       1990      s.o.      -8%

Belgio           92         804       s.o.      s.o.

Bulgaria*        92         804       s.o.      s.o.

Cipro                       804       s.o.      s.o.

Croazia*         95         806       s.o.      s.o.      -20%/-30%7

Danimarca        92         804       s.o.      s.o.

Spagna           92         804       s.o.      s.o.

Estonia*         92         804       s.o.      s.o.

Finlandia        92         804       s.o.      s.o.

Francia          92         804       s.o.      s.o.

 

1 Dal testo originale francese.

2 FF 2014 3015

3 RS 0.814.011

 

1       2              3               4          5          6

Impegno         Impegno

quantificato    quantificato     Impegno            Impegni annun-

di limitazione  di limitazione   quantificato       ciati di ridu-

o di riduzione  o di riduzione   di limitazione     zione delle

delle emissioni delle emissioni  o di riduzione     emissioni di

2008-2012)      (2013-2020)      delle emissioni    gas a effetto

(% delle emis-  (% delle emis-   (2013-2020)        serra entro il

sioni dell’anno sioni dell’anno  (% delle emis-     2020 (% delle

o del periodo   o del periodo    sioni dell’anno    emissioni del-

di              di               di                 l’anno di

riferimento)    riferimento)     riferimento)1      riferimento)2

 

——————————————————————–

Parte                                      Anno di

riferimento

——————————————————————–

Grecia           92        804           s.o.       s.o.

Ungheria*        94        804           s.o.       s.o.

Irlanda          92        804           s.o.       s.o.

Islanda         110        808           s.o.       s.o.

Italia           92        804           s.o.       s.o.

Kazakistan*                95           1990        95   -7%

Lettonia*        92        804           s.o.       s.o.

Liechtenstein    92        84           1990        84   -20%/-30%9

Lituania*        92        804           s.o.       s.o.

Lussemburgo      92        804           s.o.       s.o.

Malta                      804           s.o.       s.o.

Monaco           92        78           1990        78   -30%

Norvegia        101        84           1990        84   -30%/-40%10

Paesi Bassi      92        804           s.o.       s.o.

Polonia*         94        804           s.o.       s.o.

Portogallo       92        804           s.o.       s.o.

Repubblica

Ceca*            92        804           s.o.       s.o.

Romania*         92        804           s.o.       s.o.

Regno Unito di

Gran Bretagna

e Irlanda del

Nord             92        804           s.o.       s.o.

Slovacchia*      92        804           s.o.       s.o.

Slovenia*        92        804           s.o.       s.o.

Svezia           92        804           s.o.       s.o.

Svizzera         92        84,2         1990        s.o. -20%/-30%11

Ucraina*        100        7612         1990        s.o. -20%

Unione

europea          92        804          1990        s.o. -20%/-30%7

Canada13         94

Federazione

Russa16*        100

Giappone14       94

Nuova

Zelanda15       100

 

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto

* Paesi in transizione verso un’economia di mercato

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

1 Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell’anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l’anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

2 Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

3 L’impegno quantificato dell’Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L’Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

4 è inteso che l’Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all’articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l’ulteriore notifica da parte dell’Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

5 Paesi il cui nome è stato aggiunto nell’Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

6 è inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l’Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all’articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l’adesione della Croazia all’Unione europea non inciderà né sulla sua partecipazione all’accordo per l’adempimento congiunto concluso in conformità all’articolo 4 né sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

7 Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l’Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s’impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.

8 è inteso che l’Islanda ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l’Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all’articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

9 L’obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s’impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.

10 L’obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all’obiettivo dei 2 °C, essa opterà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l’annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.

11 L’obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde  a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l’opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s’impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell’obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l’annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

12 Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell’utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

13 Il 15 dicembre 2011, il  Depositario è stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

14 In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

15 La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l’insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013-2020.

16 In una comunicazione dell’8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.

 

B. Allegato A del Protocollo di Kyoto

L’elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell’Allegato A del Protocollo èsostituito con l’elenco seguente:

Gas a effetto serra

Biossido di carbonio (CO2 )

Metano (CH4 )

Protossido di azoto (N2 O)

Idrocarburi fluorurati (HFC)

Idrocarburi perfluorati (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6 )

Trifluoruro di azoto (NF3 )4

4 Si applica soltanto a partire dall’inizio del secondo periodo d’impegno.

C. Paragrafo 1bis dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 1 dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1bis . Le Parti incluse nell’Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell’Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013-2020.

D. Paragrafo 1ter dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 1bis dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1ter . Una Parte inclusa nell’Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell’Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

E. Paragrafo 1quater dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 1ter dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1quater . Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell’Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1ter dell’articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L’adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7bis dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 7 dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7bis . Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell’Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all’Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all’anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell’Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all’anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.

G. Paragrafo 7ter dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 7bis dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7ter . Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell’Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

H. Paragrafo 8 dell’articolo 3

Al paragrafo 8 dell’articolo 3 del Protocollo, sostituire l’espressione seguente:

Al paragrafo 8 dell’articolo 3 del Protocollo l’espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7bis ».

I. Paragrafo 8bis dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 8 dell’articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

8bis . Tutte le Parti incluse nell’Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7bis per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12bis eter dell’articolo 3

Dopo il paragrafo 12 dell’articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:

12bis Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell’Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell’articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un’altra Parte della  Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.

12ter . La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12bis , utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell’articolo 3, serva a coprire le spese d’amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell’articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell’articolo 4

Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 4 del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente:

«, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione  di ogni emendamento all’Allegato B adottato in virtù del paragrafo  9 dell’articolo 3».

L. Paragrafo 3 dell’articolo 4

Al paragrafo 3 dell’articolo 4 del Protocollo l’espressione

«all’articolo 3 paragrafo 7» è sostituita con «all’articolo 3, cui si riferiscono.»

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

 

Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001

DECISIONE 11/14

Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,

richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di’ Oslo adottata dai Ministri dell’ambiente e dal Commissario dell’ambiente dell’Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,

desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell’articolo 1 (x), dopo la parola  «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All’articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell’articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l’emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»

 

Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in Cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean sea

 

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo

 

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo può creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l’ambiente marino,

Considerando che la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l’origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

Riconoscendo il ruolo dell’Organizzazione marittima internazionale e l’importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l’adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino provocato dalle navi,

Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l’attuazione di queste regole e norme internazionali,

Costatando altresì il contributo della Comunità europea all’attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

Riconoscendo inoltre l’importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l’attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino provocato dalle navi,

Riconoscendo infine l’importanza di un’azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell’introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell’ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,

Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell’impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all’articolo 4 della convenzione,

Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all’inquinamento,

Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell’inquinamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o può risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l’ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un’azione urgente o altra risposta immediata;

c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell’ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell’ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;

d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l’altro:

i) le attività marittime costiere, portuali o d’estuario, comprese le attività di pesca;

ii) l’attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della zona in questione;

iii) la salute delle popolazioni costiere;

iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;

v) la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;

e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l’egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell’Organizzazione marittima internazionale;

f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d’emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che è amministrato dall’Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2 Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo è la zona del Mare Mediterraneo come definita all’articolo 1 della convenzione.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Le parti cooperano:

a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino provocato dalle navi; e

b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.

2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.

3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.

Articolo 4 Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell’autorità o delle autorità nazionali incaricate dell’attuazione del presente protocollo.

2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformità al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l’inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l’attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacità nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell’applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5 Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l’inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6 Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l’ambiente marino e l’ambiente costiero.

Articolo 7 Divulgazione e scambio delle informazioni

1. Ciascuna parte s’impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:

a) l’organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l’inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l’inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d’assistenza tra le parti;

c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;

d) l’organismo o le autorità nazionali incaricati dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all’applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;

e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all’inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell’inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l’inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest’ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne da’ comunicazione alle altre parti.

Articolo 8 Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l’uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l’attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9 Procedura di notifica

1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l’ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e può a tale riguardo richiedere l’assistenza del Centro regionale. Essa informa l’Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.

6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o

b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. In conseguenza dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10 Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:

a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l’importanza e le conseguenze possibili dell’episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocità di deriva delle chiazze;

b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell’episodio di inquinamento;

c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall’episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;

d) continua ad osservare la situazione il più a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell’articolo 9.

2. In caso di azione per combattere l’inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

a) le vite umane;

b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all’ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l’Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11 Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell’articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all’obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale riguardo l’assistenza del Centro regionale. Essa informa l’Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell’articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall’autorità nazionale competente.

5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell’articolo 4 e conformi alle procedure previste dall’autorità nazionale competente.

Articolo 12 Assistenza

1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall’inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2. Se le parti impegnate in un’operazione di lotta contro l’inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell’operazione, il Centro regionale può, con l’accordo di tutte le parti implicate, coordinare l’attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

a) l’arrivo e l’impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;

b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13 Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell’episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2. a) Se una parte intraprende un’azione su richiesta espressa di un’altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest’azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b) se una parte intraprende un’azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell’azione intrapresa da una parte su richiesta di un’altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l’azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell’operazione d’assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall’indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all’una o l’altra parte implicata nell’assistenza.

Articolo 14 Strutture ricettive portuali

1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l’utilizzo di dette strutture.

2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l’impatto dei loro scarichi sull’ambiente marino.

4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15 Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell’Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16 Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l’accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l’ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17 Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l’attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18 Riunioni

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell’articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell’articolo 18 della convenzione.

2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l’attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;

b) formulare ed adottare strategie, piani d’azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;

c) seguire l’applicazione di queste strategie, piani d’azione e programmi, valutarne l’efficacia ed esaminare se è necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d’azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;

d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell’applicazione del presente protocollo.

Articolo 19 Nesso con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell’articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

 

Nell’applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare  misure interne più rigorose o  altre  misure in conformità del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21 Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all’attuazione del presente protocollo.

Articolo 22 Firma

Il presente protocollo è aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23 Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24 Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo è aperto all’adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A partire dalla data dell’entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a La Valletta, addi’ 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Protocol on Strategic Environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context

Commissione economica per l’Europa

Riunione delle Parti della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Riunione straordinaria, Kiev, …-… maggio 2003)

(Punto 2 dell’ordine del giorno provvisorio)

Progetto di Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (*)

 

Le Parti del presente Protocollo,

Riconoscendo l’importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell’adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonché sull’esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

Considerando la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell’adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un’applicazione più ampia dei principi della valutazione d’impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l’analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

Notando la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,

Consapevoli, pertanto, dell’importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l’esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall’Organizzazione mondiale della sanità,

Rammentando la necessità e l’importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;

b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell’elaborazione programmatica e legislativa;

c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;

d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;

e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

(*) Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per “Convenzione” s’intende la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

2. per “Parte” s’intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;

3. per “Parte di origine” s’intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;

4. per “Parte colpita” s’intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;

5. per “piani e programmi” s’intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:

a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un’autorità o sono preparati da un’autorità ai fini dell’adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;

6. per “valutazione ambientale strategica” s’intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell’ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;

7. per “effetto ambientale e sanitario” s’intende qualsiasi effetto sull’ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori;

8. per “pubblico” s’intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell’ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell’ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.

4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell’ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.

6. Ciascuna Parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7. Nell’ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.

Articolo 4 Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

1. Ciascuna Parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute.

2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell’allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell’allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.

3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l’opportunità a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l’opportunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Protocollo:

a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5 Selezione

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di  programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all’allegato III.

2. Ciascuna Parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all’applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.

4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6 Limitazione dell’ambito del rapporto ambientale

1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al

precedente paragrafo.

3. Ciascuna Parte si adopera – nella misura opportuna – per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7 Rapporto ambientale

1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.

2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all’articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall’applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall’allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;

b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;

c) l’interesse del pubblico;

d) le esigenze in termini di informazioni dell’organo preposto alla decisione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Articolo 8 Partecipazione del pubblico

1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3. Ciascuna Parte provvede all’individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all’informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell’allegato V.

Articolo 9 Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie

1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente e sulla salute dovuti all’attuazione dei piani e dei programmi.

2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora una Parte di origine ritenga che l’attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull’ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell’adozione del piano o del programma.

2. La notifica contiene, fra l’altro:

a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull’ambiente e sulla salute;

b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l’indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all’adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.

4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico interessato e le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l’opportunità di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale  entro termini ragionevoli.

Articolo 11 Decisione

1. Ciascuna Parte provvede affinché all’atto dell’adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

a) delle conclusioni del rapporto ambientale;

b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;

c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell’articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell’adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12 Monitoraggio

1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell’articolo 11, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Articolo 13 Programmazione e legislazione

1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell’elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2. Nell’applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l’integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4. Ciascuna Parte riferisce in merito all’applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Articolo 14 Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo

1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente  Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull’attuazione del presente Protocollo e a tal fine:

a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;

b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia  di valutazione ambientale strategica e nell’attuazione del  presente Protocollo;

c) sollecita, ove necessario, l’ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;

d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l’attuazione del presente Protocollo;

e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;

f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalità di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.

7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 15 Relazione con altri Accordi internazionali

Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16 Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto.

2. Le organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17 Segretariato

Il segretariato istituito dall’articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l’articolo 13, lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del  segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 18 Allegati

Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19 Emendamenti al Protocollo

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all’adozione ed all’entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all’articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perché un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell’adozione dell’emendamento.

Articolo 20 Risoluzione delle controversie

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all’articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 21 Sottoscrizione

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal … al … e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al  …, per gli Stati membri della Commissione economica per l’Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l’Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22 Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Articolo 23 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all’articolo 21, da cui è stata sottoscritta.

2. Al presente Protocollo possono aderire, dal … , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all’articolo 21.

3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.

4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell’organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l’organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all’adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l’organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all’articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell’organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l’organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l’elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Articolo 25 Denuncia

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L’eventuale denuncia non pregiudica l’applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in virtù del presente Protocollo o l’applicazione dell’articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26 Testi facenti fede

L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev (Ucraina), addi’ … maggio duemilatre.

Allegato I

Elenco dei progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.

4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell’acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell’amianto, con un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.

7. La costruzione di autostrade, superstrade*/   e   tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti**/ con piste lunghe almeno 2100 m.

8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.

9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e bacini artificiali.

12. Attività di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell’acqua prelevata è pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.

14. Grandi attività minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15. Produzione offshore di idrocarburi.

16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi zone.

——

*/ Ai fini del presente Protocollo:

per “autostrada” s’intende una strada progettata e costruita specificamente  per  il  traffico  motorizzato, che non serve le proprietà adiacenti e:

a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l’una dall’altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c) è contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.

per “superstrada” s’intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

**/ Ai fini del presente Protocollo, per “aeroporto” s’intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

Allegato II Altri progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2

 

1. Progetti di ricomposizione rurale.

2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.

5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

6. Piscicoltura intensiva.

7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari*/, compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell’allegato I.

8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.

9. Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore e acqua calda.

10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.

11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.

12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16. Impianti, non compresi nell’allegato I, progettati per:

la produzione o l’arricchimento di combustibile nucleare;

il trattamento di combustibile nucleare irradiato;

lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;

esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;

esclusivamente lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;

il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.

17. Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell’allegato I.

18. Miniere sotterranee non comprese nell’allegato I.

19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

20. Trivellazioni in profondità (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

21. Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio, non comprese nell’allegato I.

23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).

25. Fonderie di metalli ferrosi.

26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell’allegato I.

27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell’allegato I.

28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

30. Cantieri navali.

31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

32. Costruzione di materiale ferroviario.

33. Imbutitura di fondo con esplosivi.

34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).

36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell’allegato I.

41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell’allegato I.

43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

46. Industria della birra e del malto.

47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.

48. Impianti per la macellazione di animali.

49. Industrie per la produzione della fecola.

50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.

51. Zuccherifici.

52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell’allegato I.

53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.

54. Impianti per la concia delle pelli.

55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

58. Impianti  per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell’allegato I.

60. Stabilimenti di squartamento.

61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.

62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.

63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell’allegato I.

64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe più di 40 km.

65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell’allegato I.

66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.

67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l’allargamento di strade esistenti, non comprese nell’allegato I.

68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell’allegato I.

69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell’allegato I.

70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell’allegato I.

71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.

72. Costruzione di aeroporti**/ e di campi di aviazione, non compresi nell’allegato I.

73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell’allegato I.

74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi;

75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.

76. Depositi di fanghi.

77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell’allegato I.

78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.

79. Impianti di trattamento delle acque reflue.

80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell’allegato I.

81. Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa  dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.

83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.

84. Porti turistici.

85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.

86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.

87. Parchi tematici.

88. Progetti di sviluppo di zone industriali.

89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

90. Recupero di terre dal mare.

*/ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radio attivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto.

**/ Ai fini del presente Protocollo, per “aeroporto” s’intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione  internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

——

Allegato III

Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e sanitari significativi di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1. La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative  o attraverso la ripartizione delle risorse.

3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ampiezza ed estensione (area geografica o entità demografica delle popolazioni interessate).

6. I rischi per l’ambiente e per la salute.

7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.

8. In quale misura il piano o programma interesserà aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

——

Allegato IV

Informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2

1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.

2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.

3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o  al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.

6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute*/ , stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7.

7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall’attuazione del piano o del programma.

8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.

9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma.

10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell’ambiente e della salute.

11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.

*/ Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

——

Allegato V

Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5

1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2. L’autorità responsabile per l’adozione del piano o del programma.

3. La procedura prevista, fra cui:

a) l’avvio del procedimento;

b) le opportunità di partecipazione offerte al pubblico;

c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;

d) l’autorità da cui può essere ottenuta l’informazione e il luogo in cui questa è stata depositata affinché il pubblico possa esaminarla;

e) l’autorità a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;

f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili.

4. La probabilità che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.

———–

Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

 

L’UNIONE EUROPEA,

(in prosieguo anche l’«Unione>),

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

da una parte,

nonché L’ISLANDA,

dall’altra,

(in prosieguo «le parti»).

RAMMENTANDO CHE:

La dichiarazione congiunta resa a Doha l’8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l’Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l’Islanda per il secondo periodo di impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l’articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente a norma dell’accordo di adempimento congiunto da parte dell’Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell’Islanda, e che non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all’Islanda,

in tale dichiarazione l’Unione, i suoi Stati membri e l’Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l’entrata in vigore simultanea per l’Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l’Islanda;

l’Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, istituito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell’ambito del comitato sui cambiamenti climatici,

Hanno deciso di concludere il presente accordo:

Articolo 1 Obiettivo dell’accordo

L’obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un’attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell’Islanda all’adempimento degli obblighi dell’Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall’emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l’8 dicembre 2012 a Doha;

b) «emendamento di Doha»: l’emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l’8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;

c) «termini dell’adempimento congiunto»: i criteri di cui all’allegato 2 del presente accordo;

d) «direttiva  ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.

Articolo 3 Adempimento congiunto

1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell’adempimento congiunto.

2. A tal fine, l’Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell’allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l’adempimento congiunto.

3. Fatto salvo l’articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell’adempimento congiunto, l’Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.

Articolo 4 Applicazione della pertinente legislazione unionale

1. Gli atti giuridici di cui all’allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l’Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell’Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all’Islanda.

2. L’allegato 1 del presente accordo può essere modificato con una decisione del comitato per l’adempimento congiunto istituito dall’articolo 6 del presente accordo.

3. Il comitato per l’adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all’applicazione all’Islanda degli atti giuridici di cui all’allegato 1 del presente accordo.

4. In caso di modifiche dell’allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l’entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all’Islanda per l’adozione di tali modifiche e dell’esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.

5. è particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell’allegato 1 del presente accordo.

Articolo 5 Relazioni

1. Entro il 15 aprile 2015 l’Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all’emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. L’Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all’Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all’Unione, ai suoi Stati membri e all’Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all’emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L’Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.

Articolo 6 Comitato per l’adempimento congiunto

1. è istituito un comitato per l’adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.

2. Il comitato per l’adempimento congiunto garantisce l’attuazione

e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all’articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all’attuazione dei termini dell’adempimento congiunto. Il comitato per l’adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.

3. Il comitato per l’adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o più parti o su iniziativa dell’Unione. Tale richiesta è presentata all’Unione.

4. I membri del comitato per l’adempimento congiunto che rappresentano l’Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, che è stato istituito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1   ). Il rappresentante dell’Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l’ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l’adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.

5. Il comitato per l’adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

——–

(1 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Articolo 7 Riserve

Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.

Articolo 8 Durata e conformità

1. Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all’adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non può essere denunciato anticipatamente.

2. L’Islanda notifica al comitato per l’adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.

3. In caso di violazione del presente accordo o di un’obiezione sollevata dall’Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, l’Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d’impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell’Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti a tali emissioni.

Articolo 9 Depositario

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 10 Deposito degli strumenti di ratifica

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell’emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

2. L’Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell’emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell’ultimo strumento di accettazione da parte dell’Unione o dei suoi Stati membri.

3. All’atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell’emendamento di Doha, l’Islanda notifica altresì i termini dell’adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il

ALLEGATO 1

(Elenco di cui all’articolo 4)

1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l’articolo 4, l’articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l’articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell’articolo 21.

2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

ALLEGATO 2

Notifica dei termini dell’accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda a norma dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto

1. Parti dell’accordo

L’Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L’Islanda è una parte del presente accordo a norma dell’accordo tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e l’Islanda concernente la partecipazione di quest’ultima all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unire sui cambiamenti climatici.

2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all’articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di  Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell’articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

– le parti garantiranno che, a norma dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell’allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantità loro assegnata congiuntamente;

– l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l’Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L’approccio dell’Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarrà lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l’assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell’assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall’Unione europea nell’ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo;

– ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell’articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto;

– le parti continueranno a applicare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento;

– il totale delle emissioni dell’anno di riferimento delle parti sarà uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell’Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento;

– se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l’Islanda, la parte in questione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all’anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell’anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto;

– il calcolo effettuato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto;

– a norma della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l’adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica.

3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell’accordo

Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all’80%. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall’Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

– Il livello delle emissioni per l’Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell’Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

– I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell’Islanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l’Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.

La quantità assegnata dell’Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell’ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l’Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell’Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbire tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF3) nel quadro del protocollo di Kyoto.

Le parti dell’accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1:

Livelli di emissioni degli Stati membri e dell’Islanda (prima dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

 

 

Belgio                                                   584 228 513

Bulgaria                                                 222 945 983

Repubblica ceca                                          520 515 203

Danimarca                                                269 321 526

Germania                                               3 592 699 888

Estonia                                                   51 056 976

Irlanda                                                  343 467 221

Grecia                                                   480 791 166

Spagna                                                 1 766 877 232

Francia                                                3 014 714 832

Croazia                                                  162 271 086

Italia                                                 2 410 291 421

Cipro                                                     47 450 128

Lettonia                                                  76 633 439

Lituania                                                 113 600 821

Lussemburgo                                               70 736 832

Ungheria                                                 434 486 280

Malta                                                      9 299 769

Paesi Bassi                                              919 963 374

Austria                                                  405 712 317

Polonia                                                1 583 938 824

Portogallo                                               402 210 711

Romania                                                  656 059 490

Slovenia                                                  99 425 782

Slovacchia                                               202 268 939

Finlandia                                                240 544 599

Svezia                                                   315 554 578

Regno Unito                                            2 743 362 625

Islanda                                                   15 327 217