Legge 3 dicembre 2014, n. 187, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012. Entrata in vigore: 19 dicembre 2014

Pubblicato in:

G.U. 18 dicembre 2014, n. 293

Con la l. n. 187/2014 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale. In base all’Accordo, i dati ricevuti da ognuna delle Parti contraenti restano riservati e vengono comunicati solo alle persone o autorità designate all’accertamento o alla riscossione delle imposte cui l’Accordo si applica (elencate all’art. 3), nonché alle relative procedure e procedimenti, compresa la decisione sui ricorsi. Uno scambio di note tra le Parti può modificare o ampliare il novero delle imposte considerate (art. 3, par. 2).

Legge 3 dicembre 2014, n. 187.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra la Repubblica Italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Nell’intento di migliorare e agevolare le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale;

Riconoscendo che Gibilterra ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale con l’Italia;

Le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per l’Italia e per Gibilterra.

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d’imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell’Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell’ambito della propria giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

l’imposta sul reddito delle società;

l’imposta regionale sulle attività produttive;

l’imposta sul valore aggiunto;

l’imposta sulle successioni;

l’imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) in Gibilterra:

le imposte di ogni genere e denominazione.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con il comune accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti tramite uno scambio di note. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato, l’espressione:

a) «Parte contraente» designa l’Italia o Gibilterra, a seconda del contesto;

b) «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) «Gibilterra» designa il territorio di Gibilterra;

d) «autorità competente» designa:

i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e

ii) in Gibilterra, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

e) «persona» comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;

f) «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

g) «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

j) l’espressione «piano o fondo comune d’investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione «piano o fondo comune d’investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;

k) «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

l) «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) «misure connesse con la raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l’espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.

2. L’autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.

3. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

4. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella  misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

5. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all’Articolo 2, le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni sui soci fondatori, i componenti del consiglio della fondazione e i beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d’investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare l’evidente rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una dichiarazione circa l’informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.

7. L’autorità competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) se l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, informerà immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

1. La Parte richiedente può richiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo il consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della Parte richiedente notificherà all’autorità competente della Parte interpellata l’ora e il luogo dell’incontro desiderato con le persone interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente siano presenti a una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l’autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all’autorità competente della Parte richiedente l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad  effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla  Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la stessa.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell’amministrazione o dell’applicazione della propria legislazione fiscale. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo, oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, divulghino tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:

a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o

b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, entità, autorità o giurisdizione senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Articolo 9 Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per conformarsi, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Articolo 11 Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare  reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all’altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all’entrata in vigore. All’atto dell’entrata in vigore, l’Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale  data;

e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’Articolo 1, a partire da tale data, ma solo per i periodi d’imposta che iniziano in tale data o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d’imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Articolo 13 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione per iscritto direttamente all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di cessazione da parte dell’altra  Parte contraente.

3. A seguito della denuncia dell’Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 2 ottobre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.