Legge 29 settembre 2015, n. 165, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Entrata in vigore: 21 ottobre 2015

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G.U. 20 ottobre 2015, n. 244

L’Accordo di cui si autorizza la ratifica e si ordina l’esecuzione è diretto a promuovere attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cile nei settori di reciproco interesse, definendone condizioni e modalità.

Legge 29 settembre 2015, n. 165

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 39.000 annui a decorrere dall’anno 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183.600 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede, nella misura di 222.600 euro nell’anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di cooperazione scientifica ed tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, qui di seguito indicati come le «Parti»;

Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l’interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione;

Considerando superato l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991;

Hanno convenuto

le disposizioni seguenti:

Art. 1. Obiettivi

L’obiettivo del presente Accordo è la promozione di attività di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse, su base paritaria, che siano sostenute da entrambi le Parti, conformemente alle norme giuridiche nazionali e agli  obblighi derivanti da Accordi internazionali vincolanti per entrambe le Parti.

Art. 2. Ambito di cooperazione

Le Parti promuovono la cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e delle Scienze di base applicate allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta a settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3. Modalità di cooperazione

Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà assumere le seguenti forme ai fini della diffusione dei risultati e delle mete raggiunte dalle azioni di cooperazione:

a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche;

b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche;

c. Organizzazioni di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse;

d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico;

e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata;

f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata e qualificata delle risorse umane;

g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti;

h. Creazione di una rete di laboratori e di accademie di ricerca scientifica;

i. Promozione di progetti congiunti da presentare all’Unione Europea od a altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti e qualsiasi altra modalità di cooperazione individuata dalle Parti.

Art. 4. Commissione mista e programmi di cooperazione

Al fine di dare esecuzione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che si riunirà alternatamente in Italia e in Cile in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione scientifica e tecnologica e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

La composizione di tale Commissione sarà definita da ciascuna delle Parti e sarà presieduta alternatamene dai Capi delegazione designati da ciascuna Parte.

Art. 5. Disposizioni finanziarie

Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti possano prevedere per un determinato periodo, sarà promosso e finanziato congiuntamente dal Governo italiano e dal Governo cileno.

Art. 6. Proprietà intellettuale

Le due Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall’attuazione del presente Accordo, in conformità agli Accordi internazionali vincolanti per entrambe le Parti ed alle rispettive legislazioni interne.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e promuoveranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall’attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale vigenti in entrambe le Parti.

Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Art. 7. Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia

Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attività congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.

Art. 8. Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie inerenti all’esecuzione o all’interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti in via amichevole, attraverso le consultazioni o  negoziati  condotti per le vie diplomatiche.

Art. 9. Emendamenti

Previo consenso di entrambe le Parti è possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure previste per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10. Entrata in vigore ed esecuzione

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l’avvenuto adempimento delle procedure interne di ratifica previste dai propri ordinamenti.

L’entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validità  dell’Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 18 aprile 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile.

Tale cessazione di validità non pregiudicherà l’esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del suddetto Accordo del 1991.

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriore periodo di pari durata. Le Parti hanno facoltà di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento.

La denuncia avrà effetto decorsi sei (6) mesi dalla data di notifica all’altra Parte.

La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà l’esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 ottobre 2007 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.