Legge 29 settembre 2015, n. 162, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. Entrata in-vigore:-13-ottobre-2015

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G.U. 12 ottobre 2015, n. 237

Con la l. n. 162/2015 il Parlamento ha autorizzato l’adesione dell’Italia e dato attuazione nell’ordinamento interno alla Convenzione ONU del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia. Con la Convenzione, le Parti si impegnano a riconoscere la cittadinanza a qualsiasi persona nata nel loro territorio che, altrimenti, sarebbe apolide (art. 1). Uno Stato contraente, inoltre, non può privare alcuna persona o gruppo di persone della cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici (art. 9). L’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 1° dicembre 2015 (entrata in vigore della Convenzione per l’Italia: 29 febbraio 2016).

Legge 29 settembre 2015, n. 162

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.

2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facoltà di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione sulla riduzione dell’apolidia

Gli Stati Contraenti,

Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,

Considerando auspicabile ridurre l’apolidia mediante accordo internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti apolide. La cittadinanza dovrà essere concessa:

(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure

(b) previa presentazione di un’istanza presso l’autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

Lo Stato contraente che dispone l’attribuzione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo paragrafo, può altresì disporre che l’attribuzione della cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa età e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

2. Uno Stato Contraente può disporre che la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:

(a) che l’istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d’età e che termini non prima del compimento del venticinquesimo anno d’età, di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare l’istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;

(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di’ tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell’istanza né i dieci anni in totale;

(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale ne’ che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale;

(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2 di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto Stato, dovrà acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.

4. Uno Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio la persona stessa è nata poiché ha superato l’età per la presentazione dell’istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o quella della madre. Se è prevista un’istanza per la concessione della cittadinanza, tale istanza dovrà essere presentata all’autorità competente da o per conto dell’interessato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni di cui al paragrafo 5 di quest’articolo, tale istanza non dovrà essere rifiutata.

5. Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di quest’articolo alle seguenti condizioni:

(a) che l’istanza sia presentata prima che l’istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione;

(b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell’istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato;

(c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Articolo 2

Il figlio d’ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno Stato Contraente sarà da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.

Articolo 3

Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i figli nati a bordo di una nave o di un aereo rispettivamente battente bandiera o immatricolati in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.

Articolo 4

1. Uno Stato Contraente concederà la cittadinanza a una persona che non è nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. In conformità con le disposizioni del presente paragrafo la cittadinanza dovrà essere concessa:

(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure

(b) previa presentazione di un’istanza all’autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

2. Uno Stato Contraente può stabilire, in accordo con le disposizioni di’ cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:

(a) che l’istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione;

(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell’istanza;

(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale;

(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Articolo 5

1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sarà subordinata al possesso o all’acquisizione di un’altra cittadinanza.

2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avrà la facoltà di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all’autorità competente, e le condizioni di tale istanza non dovranno essere più rigide di quelle previste al paragrafo 2 dell’art. 1 della presente Convenzione.

Articolo 6

Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all’acquisizione di un’altra

cittadinanza.

Articolo 7

1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare alla cittadinanza, tale rinuncia non comporterà la perdita della cittadinanza a meno che l’interessato non possieda o acquisisca un’altra cittadinanza.

(b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l’istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.

3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all’estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.

4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all’estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.

5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l’autorità competente.

6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non e’ espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente Convenzione.

Articolo 8

1. Uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.

2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una persona può essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente:

(a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 7, è ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;

(b) se la cittadinanza è stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Contraente può mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma, della ratifica o dell’adesione specifichi l’intenzione di conservare tale diritto su uno o più dei seguenti motivi, a condizione che in quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto nazionale:

(a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Contraente, la persona

(i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure

(ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;

(b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato Contraente.

4. Uno Stato Contraente non potrà esercitare il potere di privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non in conformità con la legge, che dovrà prevedere per l’interessato il diritto ad un equo processo di’ fronte a un tribunale o ad altro organo indipendente.

Articolo 9

Uno Stato Contraente non può privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.

Articolo 10

1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovrà contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale trasferimento. Ogni Stato Contraente si adopererà per garantire che nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere.

2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad acquisire un nuovo territorio dovrà concedere la cittadinanza alle persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell’acquisizione.

Articolo 11

Non appena verrà depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l’istituzione, nel quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi affinché la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per la presentazione della stessa istanza alle autorità competenti.

Articolo 12

1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 e all’articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 e all’articolo 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l’entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.

Articolo 13

La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni più favorevoli in materia di riduzione dell’apolidia che possono essere contenute nelle leggi, già in vigore o di futura emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, già in vigore o di futura emanazione, tra due o più Stati Contraenti.

Articolo 14

 

Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, sarà presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.

Articolo 15

1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovrà, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applicherà ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione.

2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinché tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adopererà per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sarà stato ottenuto lo Stato Contraente lo notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione sara’ aperta alla firma da parte di:

(a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;

(b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia;

(c) ogni Stato invitato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 17

1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione può fare riserva agli artt. 11, 14 o 15.

2. La presente Convenzione non ammette altre riserve.

Articolo 18

1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui è stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione.

2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 19

1. Ogni Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato può, in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informerà gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui è stata ricevuta.

Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all’art. 16 quanto segue:

(a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all’art. 16;

(b) Le riserve di cui all’art. 17;

(c) La data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore secondo quanto stabilito all’art. 18;

(d) Le denunce di cui all’art. 19.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più tardi dopo che sarà stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, porterà all’attenzione dell’Assemblea Generale la questione dell’istituzione, ai sensi dell’art. 11, del summenzionato organismo.

Articolo 21

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all’articolo 16 della presente Convenzione.

Materie