G.U. 20 agosto 2015, n.192
La l. n. 131/2015 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione ONU contro le sparizioni forzate del 2006, in vigore dal 2010. La legge interviene a parecchi anni dalla firma della Convenzione da parte dell’Italia (3 luglio 2007) e segue l’invito a ratificare da parte del Consiglio per i diritti umani dell’ONU; la ratifica è stata depositata l’8 ottobre 2015. Il Trattato dispone il divieto assoluto di ogni forma di arresto illegale e di detenzione segreta, nonché l’obbligo per lo Stato di ricercare e risarcire le vittime e i loro familiari; è altresì vietata l’estradizione o espulsione verso paesi in cui un individuo corra il rischio di essere vittima di tale crimine. Nella legislazione italiana non è stato finora introdotto il reato di ‘sparizione forzata’, che dovrà quindi essere perseguito come sequestro di persona (art. 605 c.p.) o arresto illegale (art. 606 c.p.). Al momento della ratifica, l’Italia non ha effettuato la dichiarazione di accettazione della competenza del Comitato della Convenzione ad esaminare ricorsi individuali e ricorsi interstatali (artt. 31 e 32 della Convenzione).
Legge 29 luglio 2015, n. 131. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 39 della Convenzione stessa.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006)
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York.
Capitolo I
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Considerato l’obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l’universale rispetto e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani,
Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale,
Richiamata altresì la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992,
Consapevoli dell’estrema gravità della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l’umanità,
Determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l’impunità per il crimine di sparizione forzata,
Considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione,
Affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine,
Hanno concordato quanto segue:
Art. 1.
1. Nessuno sarà soggetto a sparizione forzata.
2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forzata.
Art. 2.
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati “sparizione forzata” l’arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.
Art. 3.
Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall’articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.
Art. 4.
Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.
Art. 5.
La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l’umanità, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporterà il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.
Art. 6.
1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti:
a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;
b) il superiore che
i) è a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorità e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata;
ii) è effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e
iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorità competenti per l’avvio di un’indagine o dell’azione penale;
c) La lettera b) non pregiudica l’esistenza di criteri più severi di responsabilità applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari.
2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorità civile, militare o di altro tipo può essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.
Art. 7.
1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l’estrema gravità.
2. Lo Stato Parte può prevedere:
a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l’identificazione degli autori di una sparizione forzata;
b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.
Art. 8.
Senza pregiudizio per l’art. 5,
1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adotterà ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione:
a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravità di questo reato;
b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato;
2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.
Art. 9.
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi:
a) quando il reato è commesso in un qualunque territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato presso lo Stato;
b) quando il presunto autore del reato è un suo cittadino;
c) quando la persona scomparsa è un cittadino dello Stato, se lo Stato stesso lo ritiene opportuno.
2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano necessarie per affermare la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del fatto è presente su un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la consegni ad un altro Stato in conformità con i suoi obblighi internazionali o la consegni ad una corte penale internazionale di cui abbia riconosciuto la giurisdizione.
3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.
Art. 10.
1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le circostanze del caso, ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per porre sotto la propria custodia la persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata che si trovi sul suo territorio, ovvero adottare altre misure legali necessarie per assicurare la sua presenza. La custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione.
2. o Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avvierà anche immediatamente un’inchiesta o indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all’articolo 9.1, compresa la misura privativa della libertà e le circostanze che l’hanno giustificata, nonché le risultanze dell’inchiesta o delle indagini preliminari, indicando se intende o meno esercitare la propria giurisdizione.
3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può immediatamente comunicare con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato di residenza abituale.
Art. 11.
Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è rintracciata la persona accusata di aver commesso un reato di sparizione forzata, sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che non disponga l’estradizione o la consegna della persona verso un altro Stato, secondo i propri obblighi internazionali, oppure disponga la consegna della persona ad un tribunale internazionale di cui riconosca la competenza.
2. Le suddette autorità adotteranno le loro decisioni secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nei casi di reati comuni di grave natura. Nei casi di cui all’articolo 9.2, lo standard probatorio richiesto per l’avvio del procedimento penale e per la condanna non dovrà essere meno rigoroso di quello applicabile nei casi di cui all’articolo 9.1.
3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto ad un trattamento equo in ogni fase del processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha diritto ad un processo equo davanti ad una corte o tribunale istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.
Art. 12.
1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona è stata sottoposta a sparizione forzata abbia il diritto di riferire i fatti alle autorità competenti, le quali esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugi un’indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti necessari affinché la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonché le persone che partecipano all’indagine, siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della denuncia o della prova fornita.
2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona è stata vittima di scomparsa forzata, le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un’indagine, anche in mancanza di una denuncia formale.
3. Ogni Stato Parte assicura che le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre un’indagine effettiva, compreso l’accesso a documenti e altre informazioni rilevanti per l’indagine;
b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che dovrà pronunciarsi sul punto senza indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa essere presente.
4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad impedire e sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell’indagine. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle indagini.
Art. 13.
1. Ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sarà considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, né come un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione basata su questo reato non potrà essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni.
2. Il reato di sparizione forzata sarà considerato compreso quale reato che può giustificare l’estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parti concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Gli Stati Parte si impegnano a comprendere il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo ad estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro.
4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell’estradizione all’esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l’estradizione limitatamente al reato di sparizione forzata.
5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono il reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l’estradizione.
6. In tutti i casi, l’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, comprese, in particolare, le norme che riguardano la previsione di una pena minima come condizione per l’estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare l’estradizione o sottoporla a determinate condizioni.
7. Nella presente Convenzione può essere interpretato come implicante un obbligo di concedere l’estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondate ragioni per credere che la richiesta è stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalità, dell’origine etnica, delle opinioni politiche o dell’appartenenza di tale persona ad un particolare gruppo sociale, o se il conformarsi alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per una qualunque di queste ragioni.
Art. 14.
1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo.
2. La reciproca assistenza in campo giuridico è subordinata alle condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.
Art. 15.
Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare e identificare i corpi e restituire le salme.
Art. 16.
1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata.
2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorità competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti umani o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
Art. 17.
1. Nessuno sarà detenuto segretamente.
2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della libertà, ciascuno Stato Parte, attraverso la propria legislazione,
a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della libertà può essere emesso;
b) indica le autorità autorizzate a ordinare le privazione della libertà;
c) garantisce che ogni persona privata della libertà sia detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della libertà ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;
d) garantisce che ogni persona privata della libertà sia autorizzata a comunicare con – e a farsi visitare da – propri famigliari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le condizioni fissate dalla legge, o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorità consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile;
e) garantisce l’accesso da parte delle autorità e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le persone sono private della libertà, se necessario previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria;
f) garantisce che ogni persona privata della libertà o, in caso di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest’ultima non sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della libertà, un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto, in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario affinché una corte decida, senza ritardo, sulla legittimità della privazione della libertà e ordini il rilascio della persona se la privazione della libertà non è legittima.
3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o più registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private della libertà, che saranno prontamente messi a disposizione su richiesta da parte di qualunque autorità giudiziaria o altra autorità o istituzione competente autorizzata a ciò dalla legge dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute in tali documenti comprendono, come minimo:
a) l’identità della persona privata della libertà;
b) il giorno, l’ora e il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l’identità dell’autorità che ha effettuato la privazione della libertà;
c) l’autorità che ha ordinato la privazione della libertà e il fondamento di tale ordine;
d) l’autorità responsabile per la vigilanza sulla privazione della libertà;
e) il luogo di privazione della libertà, il giorno e l’ora dell’ingresso nel luogo di privazione della libertà e l’autorità responsabile di tale luogo;
f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;
g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali;
h) il giorno e l’ora del rilascio o del trasferimento ad un altro luogo di detenzione, la destinazione e l’autorità responsabile del trasferimento.
Art. 18.
1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della libertà, i loro rappresentanti o i loro legali, l’accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) l’autorità che ha ordinato la privazione della libertà;
b) il giorno, l’ora e il luogo in cui la persona privata della libertà è stata ammessa al luogo di privazione della libertà;
c) l’autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà;
d) i luoghi in cui la persona privata della libertà si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della libertà, la destinazione e l’autorità responsabile del trasferimento;
e) il giorno, l’ora e il luogo del rilascio;
f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;
g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali;
2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della libertà.
Art. 19.
1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell’ambito della ricerca di una persona scomparsa non saranno utilizzate o messe a disposizione per alcuno scopo diverso da quello di rintracciare la persona scomparsa. Ciò senza pregiudizio del loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l’esercizio del diritto di ottenere riparazione.
2. La raccolta, l’elaborazione, l’utilizzo e l’archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violerà o cagionerà la violazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali o della dignità umana di alcun individuo.
Art. 20.
1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all’articolo 18 può essere limitato, se strettamente necessario e sulla base della legge, esclusivamente se una persona è sotto la protezione della legge e la privazione della libertà è sottoposta a controllo giudiziario, qualora la diffusione dell’informazione nuoccia al diritto alla vita privata (privacy) o alla incolumità della persona, ostacoli un’indagine penale o per altre ragioni equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformità con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso è posta una limitazione al diritto all’informazione di cui all’articolo 18 che costituisca una condotta definita all’articolo 2 o che violi l’articolo 17.1.
2. Senza pregiudizio per la legittimità della privazione della libertà di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle persone di cui all’articolo 18.1 il diritto ad un rapido ed effettivo rimedio giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni di cui all’articolo 18.1. Tale diritto ad un’azione giudiziaria non può essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.
Art. 21.
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della libertà siano liberate con modalità tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prenderà inoltre i provvedimenti necessari per assicurare l’incolumità fisica di tali persone e la loro capacità di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza della legislazione nazionale.
Art. 22.
Fatte salve le disposizioni dell’art. 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:
a) il fatto di ritardare o ostacolare le azioni di cui agli articoli 17.2 f) e all’articolo 20.2;
b) l’omessa registrazione della privazione di libertà di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise;
c) il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della libertà di una persona, o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.
Art. 23.
1. Ogni Stato Parte assicura che l’addestramento del personale incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della libertà, comprenda la necessaria istruzione e informazione relativa alle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di:
a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate;
b) sottolineare l’importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate;
c) assicurare che sia riconosciuta l’urgente necessità di risolvere i casi di sparizione forzata.
2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di obbedire a tali ordini non sarà punita.
3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo le quali hanno ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorità o agli organi dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.
Art. 24.
1. Ai fini della presente Convenzione, per “vittima” si intende la persona scomparsa e qualunque individuo che abbia sofferto un pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata.
2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verità circa le circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati delle indagini e che ne è stato della persona scomparsa. Ogni Stato Parte adotta misure appropriate a questo scopo.
3. Ogni Stato Parte adotterà tutte le misure del caso per rintracciare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme.
4. Ogni Stato Parte assicura nell’ambito del proprio ordinamento giuridico che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di ottenere riparazione ed un indennizzo rapido, equo e adeguato.
5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende i danni materiali e morali nonché, laddove opportuno, altre forme di riparazione quali:
a) restituzione in integro;
b) riabilitazione
c) soddisfazione, compresa la restituzione della dignità e della reputazione;
d) garanzie di non ripetizione.
6. Fermo restando l’obbligo di continuare le indagini fino a che non sia chiarito che ne è stato della persona scomparsa, ogni Stato Parte prende le iniziative opportune per quanto riguarda lo status giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo stato patrimoniale.
7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare e di partecipare liberamente ad organizzazioni e associazioni che si occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate e di conoscere il destino delle persone scomparse, nonché di assistere le vittime delle sparizioni forzate.
Art. 25.
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali:
a) l’allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore è soggetto a sparizione forzata, o i figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;
b) la falsificazione, l’occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini di cui alla precedente lettera a).
2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d’origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.
3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.
4. In considerazione della necessità di tutelare il miglior interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari come riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove ciò risulti opportuno, per annullare l’adozione o il collocamento dei bambini che hanno all’origine una sparizione forzata.
5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato di sufficiente maturità per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere è dato il giusto peso, in considerazione dell’età e della maturità del minore.
Capitolo II
Art. 26.
1. è istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito “il Comitato”), con il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato è formato da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo del diritti dell’uomo; essi siedono a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte seguendo un criterio di equa distribuzione geografica. Si deve tenere conto dell’opportunità di far partecipare alle attività del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico e di rispettare una bilanciata rappresentanza di genere.
2. I membri del Comitato sono eletti con voto segreto da una lista di persone indicate dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un’assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale riunione, per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti.
3. La prima elezione ha luogo non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre entro tre mesi le loro candidature. Il Segretario generale predispone una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno indicati, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte.
4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Per cinque membri eletti alla prima elezione il mandato scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell’assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Se un membro del Comitato muore o si dimette o per qualsiasi ragione non può più svolgere le proprie funzioni nell’ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo aveva candidato indicherà, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per il periodo rimanente del mandato, con l’approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta a meno che metà o più degli Stati Parte abbiano risposto negativamente alla proposta di nomina entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notificazione della proposta fatta dal Segretario generale.
6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.
7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per l’effettivo svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato.
8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità degli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
9. Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell’adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.
Art. 27.
Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall’entrata in vigore della presente Convenzioni, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 44.2, se è opportuno trasferire ad altro organo, senza escludere altre possibilità, il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformità con le funzioni definite agli articoli 28 e 36.
Art. 28.
1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite, con gli organi istituiti da Trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite e con gli organi delle organizzazioni internazionali regionali pertinenti nonché con tutte le istituzioni, agenzie o uffici competenti degli Stati che operano per la tutela delle persone dalle sparizioni forzate.
2. Nell’adempiere al suo mandato, il Comitato opera in consultazione con altri organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.
Art. 29.
1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della Convezione per lo Stato in questione.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte.
3. Ciascun rapporto è preso in esame dal Comitato, il quale formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni sono comunicate allo Stato Parte interessato, il quale può replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato.
4. Il Comitato può anche richiedere gli Stati Parte di fornire informazioni ulteriori in merito all’attuazione della presente Convenzione.
Art. 30.
1. Può essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una persona scomparsa; la richiesta può essere avanzata dai familiari della persona scomparsa, o dai loro rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona da essi autorizzata, nonché da ogni altra persona titolare di un interesse legittimo.
2. Se il Comitato ritiene che una richiesta di azione urgente sottopostagli in virtù del paragrafo 1 del presente articolo
a) non è manifestamente infondata;
b) non costituisce un abuso del diritto di presentare tali richieste;
c) risulta che è già stata debitamente presentata davanti agli organi competenti dello Stato Parte, come quelli autorizzati a intraprendere indagini, laddove questa possibilità sia prevista;
d) risulta che non è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
e) riguarda una materia che non è al momento oggetto di un’altra procedura internazionale di indagine o di composizione della stessa natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato richiede allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla situazione delle persone da rintracciare, entro un termine fissato dal Comitato stesso.
3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la richiesta di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure provvisorie urgenti per localizzare e tutelare la persona in questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi, tenendo conto dell’urgenza del caso. Il Comitato informa la persona che ha richiesto l’azione urgente delle proprie raccomandazioni e delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono disponibili.
4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato Parte interessato fino a che la vicenda relativa alla persona ricercata non viene chiarita. La persona che ha presentato la richiesta è tenuta costantemente informata.
Art. 31.
1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo può dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da individui o presentate a nome di individui rientranti nella giurisdizione dello Stato Parte che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il Comitato dichiara non ammissibili le comunicazione riguardanti uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando:
a) la comunicazione è anonima;
b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
c) la stessa materia è in corso di esame da parte di un’altra procedura internazionale di indagine o composizione della stessa natura; ovvero quando
d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale regola non si applica quando tali ricorsi risultano essere pendenti per un tempo irragionevolmente lungo.
3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire osservazioni e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato.
4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comunicazione e prima che sia raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte interessato, per la sua considerazioni in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le misure provvisorie ritenute necessarie per evitare un possibile pregiudizio irreparabile per le vittime della presunta violazione. L’esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale non ha nessun effetto quanto alla decisione sull’ammissibilità o sul merito della comunicazione.
5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l’autore della comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato. Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica le proprie considerazioni allo Stato Parte e all’autore della comunicazione.
Art. 32.
Uno Stato Parte alla presente Convezione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibile le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione, nonché le comunicazioni presentate da uno Stato Parte che non ha fatto la suddetta dichiarazione.
Art. 33.
1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere ad uno o più dei suoi membri di intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto.
2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornirà risposta al Comitato entro un termine ragionevole.
3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato può decidere di procrastinare la visita o di cancellarla.
4. Se lo Stato Parte dà il proprio consenso alla visita, il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalità della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita.
5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.
Art. 34.
Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata è praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 35.
1. Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di detto Stato.
Art. 36.
1. Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attività a norma della presente Convenzione agli Stati Parte e all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Prima che un’osservazione riguardante uno Stato Parte sia pubblicata nel rapporto annuale, lo Stato Parte interessato ne è informato preventivamente e gli è assegnato un tempo ragionevole per replicare. Tale Stato Parte può richiedere che i propri commenti o osservazioni siano pubblicati nel rapporto.
Capitolo III
Art. 37.
Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più avanzato le persone dalle sparizioni forzate contenute:
a) nella legislazione dello Stato Parte;
b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.
Art. 38.
1. La presente Convezione è aperta alla firma di tutti i membri delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica da parte di tutti i membri delle Nazioni Unite. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L’adesione avrà effetto dal deposito del relativo strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 39.
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.
Art. 40.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all’articolo 38:
b) la data di entrata in vigore della presente Convezione ai sensi dell’articolo 39;
Art. 41.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano in tutte le parti degli Stati federali senza limitazioni o eccezioni.
Art. 42.
1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati in questione, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalità dell’arbitrato, una qualunque delle Parti può riferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia attraverso una richiesta avanzata in conformità con lo Statuto della Corte.
2. Uno Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell’adesione alla Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi dello Stato Parte che abbia fatto detta dichiarazione.
3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirare la dichiarazione notificandolo al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 43.
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell’8 giugno 1977, né pregiudica la possibilità di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.
Art. 44.
1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale.
3. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali.
4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.
Art. 45.
1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all’articolo 38.