Legge 28 luglio 2016, n.155, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. Entrata in vigore: 11 agosto 2016.

Pubblicato in:

G.U. 10 agosto 2016, n. 186

L’Accordo, di cui viene autorizzata la ratifica e ordinata l’esecuzione con l. n. 155/2016, stabilisce che le Parti Contraenti realizzino una cooperazione tra le rispettive autorità nazionali, anche in materia di polizia e nell’ambito delle attività del centro di cooperazione di polizia e doganale, istituito con il Protocollo del 17 settembre 2002. Nel rispetto delle leggi nazionali, il fine della cooperazione è di prevenire e reprimere la criminalità organizzata transnazionale e atti terroristici, e contrastare reati contro la vita e l’integrità fisica, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico di migranti. La collaborazione si realizza attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e l’applicazione di misure volte a contrastare traffici illeciti, come le consegne sorvegliate transfrontaliere.

Legge 28 luglio 2016, n. 155

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 43 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall’anno 2016, e dai restanti articoli dell’Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall’attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Federale Svizzero

 

Titolo I Definizione e obiettivi della cooperazione

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero,

di seguito denominati «Parti»,

desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera;

in considerazione dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’Acquis di Schengen, in particolare il Codice Frontiere Schengen e il Catalogo Schengen «Cooperazione di polizia – Raccomandazioni e migliori pratiche»;

tenuto conto del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;

tenuto conto dell’Intesa d’esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l’Italia e la Svizzera;

tenuto conto del Protocollo operativo del 4 marzo 2011 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno della Repubblica italiana e l’Ufficio Federale di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera finalizzato all’intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

richiamando le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, nonché la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, entrambi firmati il 12 dicembre 2000 dall’Italia e il 2 aprile 2002 dalla Svizzera;

richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, ratificata dall’Italia il 29 marzo 1997 e dalla Svizzera il 2 ottobre 1997;

Convengono quanto segue:

Art. 1. Obiettivi

Le Parti, nel rispetto della propria sovranità nazionale, delle proprie leggi, nonché delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione in materia di polizia e le attività del centro comune.

Art. 2. Autorità competenti

Le Autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni:

per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell’economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni;

per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.

Art. 3. Zona di frontiera

Per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera è costituita:

per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano;

per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Art. 4. Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intendono per:

«centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;

«agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unità miste operanti alla frontiera comune;

«sorveglianza», l’applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all’immigrazione illegale.

Titolo II  Disposizioni generali sulla cooperazione

Art. 5. Ambito della cooperazione

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie  manifestazioni e in particolare per contrastare:

a. la criminalità organizzata transnazionale;

b. i reati contro la vita e l’integrità fisica;

c. i reati contro il patrimonio;

d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

e. la tratta di persone e il traffico di migranti;

f. i reati contro il patrimonio storico e culturale;

g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

h. la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche.

2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 6. Forme di cooperazione

1. Le Autorità competenti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 5, collaborano secondo le seguenti modalità:

a. lo scambio di informazioni, in particolare su:

i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;

i tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, i loro precursori e sostanze chimiche di base, i luoghi e metodi di produzione, i canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;

i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;

gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica;

i metodi impiegati per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;

i reati economici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

b. lo scambio di esperienze, attraverso:

l’adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l’impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni;

la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all’art. 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali;

la condivisione di migliori prassi nell’ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all’accertamento delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici;

c. la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in particolare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l’esecuzione dei corsi;

d. l’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;

e. la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste, secondo le modalità definite nel Titolo IV del presente Accordo;

f. l’adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope o altre merci, quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalità di cui all’Intesa d’esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l’Italia e la Svizzera;

g. l’attività del centro comune.

2. Le Autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle rispettive unità, in particolare:

a. in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l’adozione  di particolari misure di polizia nella zona di frontiera;

b. in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una Parte e di interesse per l’altra Parte;

c. in caso di ricerche di autori di reato in fuga;

d. in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.

Art. 7. Assistenza su richiesta

1. La cooperazione nell’ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell’Autorità competente interessata.

2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore.

3. Le richieste di assistenza contengono:

a. l’indicazione dell’Autorità richiedente e dell’Autorità richiesta;

b. informazioni dettagliate sul caso;

d. lo scopo ed i motivi della richiesta;

d. una descrizione dell’assistenza richiesta;

e. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta.

Art. 8. Rifiuto di assistenza

1. L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta, totalmente o in parte, se l’Autorità competente interessata ritiene che l’esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del  proprio Stato, o ritenga che sia in contrasto con la normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.

2. L’assistenza può essere inoltre rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’Autorità competente richiesta.

3. Qualora possibile, l’Autorità competente richiesta, prima  di prendere una decisione sul rifiuto dell’assistenza richiesta nell’ambito del presente Accordo, si consulta con l’Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere fornita a determinate condizioni. Qualora l’Autorità competente richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperarvi.

4. L’Autorità competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.

Art. 9. Esecuzione delle richieste

1. L’Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste comunicandone gli esiti all’Autorità competente richiedente.

2. L’Autorità competente richiedente sarà immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisce l’esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

3. Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’Autorità richiesta, quest’ultima provvede a darne immediata notifica all’Autorità competente richiedente.

4. L’Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

Art. 10. Assistenza spontanea

In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale, le Autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta, informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all’ordine pubblico o a contrastare la criminalità.

Titolo III Modalità particolari di cooperazione di polizia

Art. 11. Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell’art. 40 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen e delle relative normative nazionali di attuazione, possono, previa autorizzazione, ad eccezione dei casi di particolare  urgenza, proseguire per l’intero territorio dell’altra Parte l’osservazione transfrontaliera nei confronti di un soggetto che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, o, se necessario, di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all’identificazione o alla localizzazione del menzionato soggetto.

La richiesta di autorizzazione, che sarà sempre trasmessa in copia al centro comune, deve essere rivolta:

per la Repubblica italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.

2. L’osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al paragrafo 2 dell’art. 40 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso art. 40, quando non è stato possibile richiedere l’autorizzazione preventiva all’Autorità competente. In questi casi l’attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato al centro comune che è deputato ad avvertire:

per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia.

3. Gli agenti addetti all’osservazione sono:

per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;

per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.

Art. 12. Inseguimento transfrontaliero

1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell’art. 41 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e nelle relative procedure interne di attuazione, possono, senza limiti di tempo e di spazio, proseguire l’inseguimento sul territorio dell’altra Parte:

di soggetti colti in flagranza di reato per il quale è ammessa l’estradizione;

di persone evase.

2. Al momento del passaggio della frontiera, l’inseguimento deve essere comunicato al centro comune, che è deputato ad avvertire:

per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia.

3. Se non è stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell’inseguimento e se gli agenti del territorio su cui avviene l’inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l’inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l’inseguimento non possono verificare l’identità o procedere all’adozione di misure necessarie.

4. Gli agenti addetti all’inseguimento sono:

per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;

per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.

Art. 13. Consegne sorvegliate

1. In conformità con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorità competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta può autorizzare sul suo territorio l’importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l’esportazione sorvegliata.

2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtù delle modalità disciplinate dall’Intesa d’esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l’Italia e la Svizzera.

Art. 14. Interventi comuni

Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorità competenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell’altra Parte, funzioni  di consulenza e assistenza.

Art. 15. Distacco di personale di collegamento

Le Autorità competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l’adempimento di richieste di assistenza.

Art. 16. Protezione testimoni

1. Le Autorità competenti cooperano, in base alla normativa nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»).

2. La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché la loro accoglienza e assistenza.

3. Un’intesa d’esecuzione tra le Autorità competenti disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell’ambito dell’accoglienza di persone da proteggere.

4. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente, non sono integrate nel programma di protezione testimoni della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone, si applica la normativa nazionale della Parte richiesta.

5. La Parte richiedente sì fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui ha richiesto l’adozione. La Parte richiesta assicurerà gli oneri derivanti dall’impiego del personale di polizia preposto ai servizi di protezione.

6. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

Art. 17. Misure in caso di pericolo grave ed imminente

1. In caso di un pericolo grave ed imminente per la vita o l’integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte possono attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell’altra Parte, per adottare, nella zona di frontiera sul territorio dell’altra Parte contraente, le misure temporanee necessarie.

2. Un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell’intervento degli agenti dell’altra Parte, il pericolo si concretizzi.

3. Gli agenti che intervengono sono tenuti a informare senza indugio le Autorità dell’altra Parte specificate al successivo paragrafo 5. Quest’ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per assumere il controllo della situazione. Gli agenti che intervengono sono autorizzati a operare sul territorio dell’altra Parte unicamente finché quest’ultima non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le direttive dell’altra Parte.

4. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all’altra Parte.

5. La comunicazione deve essere trasmessa:

per la Repubblica italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e al settore italiano del centro comune;

per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.

Art. 18. Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi

1. Fatte salve le disposizioni della Convenzione del 2 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell’assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo, le Autorità competenti si assistono reciprocamente, nel rispetto della normativa nazionale, in occasione di manifestazioni di massa ed eventi simili di vasta portata, così come in caso di catastrofi e sinistri gravi:

a. informandosi reciprocamente il più presto possibile su eventi o situazioni di questo tipo che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative evoluzioni;

b. adottando e coordinando le misure in materia di polizia necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere;

c. prestando assistenza, nel limite del possibile, su richiesta della Parte sul cui territorio si verifica l’evento o la situazione, mediante l’invio di agenti, specialisti e consulenti, nonché mediante la fornitura di attrezzature.

2. Nel caso di invio di agenti di una Parte nel territorio dell’altra Parte, le Autorità competenti possono, attraverso uno specifico accordo, affidare loro compiti esecutivi, comprese le competenze di pubblica autorità. Tali compiti potranno essere svolti unicamente sotto la direzione del servizio responsabile e nel rispetto della normativa nazionale della Parte sul cui territorio avviene l’intervento. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all’altra Parte.

Art. 19. Sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari

1. Una Parte può richiedere il sostegno di un’unità speciale dell’altra Parte per affrontare una situazione di crisi o degli eventi straordinari. Le Autorità competenti della Parte richiesta possono accogliere o respingere tale richiesta, oppure proporre un altro tipo di assistenza. La richiesta deve indicare il genere di assistenza di cui si ha bisogno, illustrarne la necessità in ottica operativa ed essere indirizzata all’Autorità competente.

2. Per unità speciali s’intendono le unità di un’Autorità competente che hanno il compito speciale di fronteggiare situazioni di crisi o eventi straordinari. Le Autorità competenti si informano reciprocamente sulle unità speciali di cui dispongono e sulle forme di assistenza che sono in grado di offrire in situazioni di crisi o eventi straordinari.

3. Per situazioni di crisi s’intendono le situazioni in cui le Autorità competenti di una Parte hanno fondati motivi di ritenere che sia stato commesso un reato che costituisce un pericolo imminente e reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni di tale Parte.

4. Per eventi straordinari s’intendono gli eventi che le Autorità competenti di una Parte non sono più in grado di fronteggiare con i propri mezzi.

5. L’assistenza richiesta può consistere, d’intesa fra le competenti Autorità, nella fornitura di attrezzature e nella trasmissione di conoscenze specifiche alla Parte richiedente, nonché nello svolgimento di interventi sul suo territorio, se necessario anche con l’uso delle armi di servizio alle condizioni di cui all’art. 32 del presente Accordo.

6. Negli interventi sul territorio della Parte richiedente, gli agenti dell’unità speciale della Parte che presta assistenza sono autorizzati ad operare e ad adottare tutte le misure necessarie per preparare l’assistenza richiesta. In tale contesto, essi operano sotto la responsabilità, la direzione e la sfera di competenza della Parte richiedente, rispettandone le disposizioni ed attenendosi alle competenze loro attribuite dalla propria normativa nazionale.

Art. 20. Agenti di sicurezza nell’aviazione

1. Le Autorità competenti, in conformità con la propria normativa nazionale, potranno cooperare prevedendo l’impiego di agenti di sicurezza in base alle convenzioni relative all’aviazione civile internazionale che sono per esse vincolanti.

2. Ai sensi del presente Accordo, per agenti di sicurezza nell’aviazione s’intendono gli agenti delle autorità di sicurezza così definiti dalle Parti, appositamente istruiti e incaricati  di salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili.

3. La cooperazione potrà comprendere in particolare l’impiego di agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti.

4. I dettagli della cooperazione, soprattutto le questioni riguardanti l’impiego operativo degli agenti di sicurezza nell’aviazione, saranno disciplinati in un accordo.

Art. 21. Sostegno in caso di rimpatri  e allontanamenti congiunti

1. Le Autorità competenti si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all’altra Parte.

2. In caso di rimpatri congiunti le Autorità competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle  misure di sicurezza.

3. Le Autorità competenti potranno concordare lo svolgimento di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto all’immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.

Art. 22. Transito

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione dell’11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, se gli agenti di una Parte indossano l’uniforme o sono muniti di armi di servizio, equipaggiamenti speciali o viaggiano a bordo di mezzi di servizio, il loro transito nella zona di frontiera dell’altra Parte deve essere annunciato, prima del passaggio alla frontiera:

per la Repubblica italiana, al settore italiano del centro comune;

per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.

2. Se il transito riguarda una parte del territorio oltre la zona di frontiera, è necessaria l’autorizzazione preventiva rilasciata dalle rispettive Autorità competenti. La richiesta potrà essere veicolata anche attraverso il centro comune.

3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, gli agenti in transito non possono svolgere funzioni di polizia nel territorio dell’altra Parte e sono soggetti alla normativa nazionale di quest’ultima, comprese le disposizioni sulla circolazione stradale.

Titolo IV Cooperazione diretta nella zona di frontiera

Art. 23. Pattugliamento misto

1. Gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella zona di frontiera.

2. Le pattuglie miste attuano una cooperazione transfrontaliera nei settori individuati dall’art. 5.

3. Gli agenti di una Parte operanti sul territorio dell’altra Parte svolgono il ruolo di osservatori, offrono assistenza, consultazione ed informazioni; non possono eseguire autonomamente misure di polizia.

4. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolgono le operazioni.

Art. 24. Attuazione del pattugliamento misto

Le Autorità preposte a definire le modalità dei pattugliamenti misti sono:

per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Confederazione Svizzera, il settore svizzero del centro comune.

Art. 25. Misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre

1. Per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti delle Autorità competenti di una Parte sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente alla propria normativa nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte. In tali casi, qualora necessario, gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell’altra Parte, fino all’arrivo degli agenti di quest’ultima.

2. In conformità con le rispettive normative nazionali, gli agenti di una Parte possono essere autorizzati a salire a bordo di un treno all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia in ambito lacustre.

4. Le Autorità competenti provvedono affinché gli agenti dell’altra Parte possano utilizzare gratuitamente tali mezzi di trasporto e dispongano di spazi sufficienti, secondo le circostanze, per eseguire gli atti ufficiali.

5. Sono fatte salve eventuali disposizioni più articolate previste negli accordi tra le Parti riguardo ai controlli negli uffici nazionali abbinati e in corso di viaggio nel settore della circolazione delle persone e delle merci.

6. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle Autorità competenti attraverso appositi accordi di esecuzione ai sensi dall’art. 38.

Art. 26. Servizi di scorta transfrontalieri

1. Le Autorità competenti possono autorizzare lo svolgimento nel proprio territorio di servizi di scorta a personalità esposte dell’altra Parte, secondo la propria normativa nazionale.

2. Per quanto attiene ai servizi di scorta che interessano la zona di frontiera, essi devono essere annunciati al centro comune prima del passaggio della frontiera; quest’ultimo dovrà informare immediatamente gli organismi nazionali competenti.

3. Dal momento del passaggio della frontiera, gli agenti di scorta sono accompagnati durante il servizio dagli agenti della Parte sul cui territorio operano e sono sottoposti al loro controllo.

4. Gli agenti di scorta possono portare la propria arma di servizio, alle condizioni di cui all’art. 32.

5. Lungo gli itinerari utilizzati dalle scorte, i veicoli impiegati sono sottoposti alle norme della circolazione stradale del territorio della Parte in cui operano.

6. Il presente articolo non si applica alle riammissioni, agli allontanamenti di stranieri in posizione irregolare e alle estradizioni.

Titolo V Centro comune

Art. 27. Organizzazione

1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune delle due Parti, è destinato ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti.

2. Nell’ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nel centro comune lavorano in gruppo, si assistono reciprocamente, si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta.

Art. 28. Gestione delle informazioni

1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, il centro comune avrà cura di annotare, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti. Soltanto gli agenti in servizio nel centro comune hanno accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche.

2. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni presso il centro comune, saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali in base alle procedure previste dal Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.

Titolo VI Protezione dei dati

Art. 29. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti

1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le Autorità competenti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi la Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981.

2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti e in conformità con le condizioni richieste dalla Parte che ha trasmesso i dati.

3. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente alla normativa nazionale, protetti in Virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

4. L’Autorità competente che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui vengono trasmessi.

5. Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell’Autorità competente che li ha forniti.

6. A richiesta dell’Autorità trasmittente, l’Autorità ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria normativa nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure, se la raccolta o l’ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili all’Autorità trasmittente.

7. Quando l’Autorità competente di una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti, ai sensi del presente Accordo, dall’Autorità competente dell’altra Parte, essa adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica.

8. Ciascuna Autorità competente informa l’altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi o ricevuti, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono imprecisi, ciascuna Autorità adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Art. 30. Misure organizzative

Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall’altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dalla diffusione, dall’alterazione o dall’accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Titolo VII  Rapporti giuridici durante atti ufficiali nell’altra parte

Art. 31. Entrata, uscita e soggiorno

1. Per gli agenti di una Parte che operano temporaneamente sul territorio dell’altra Parte conformemente al presente Accordo, per il passaggio di frontiera e per il soggiorno è sufficiente una tessera di servizio valida, munita di fotografia e di firma. Gli agenti sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell’altra  Parte per il tempo necessario alle attività da svolgere.

2. Gli agenti di una Parte che intervengono sul territorio dell’altra Parte devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

Art. 32. Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione

1. Gli agenti di una Parte che operano sul territorio dell’altra Parte conformemente al presente Accordo, sono autorizzati a portare l’uniforme e a portare con se’ le loro armi di servizio, altri mezzi di coercizione e apparati di comunicazione, a meno che l’altra Parte comunichi loro nel caso concreto che non concede l’autorizzazione pertinente o che la concede unicamente a determinate condizioni.

2. L’uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale del Paese ospitante.

3. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti definiranno le modalità applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti attraverso la stesura di uno specifico accordo di esecuzione ai sensi dell’art. 38.

Art. 33. Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei

1. Se durante la cooperazione conformemente al presente Accordo gli agenti utilizzano mezzi terrestri e navali sul territorio dell’altra Parte, essi sono sottoposti, in materia di circolazione e navigazione, alle stesse norme applicabili agli agenti della Parte sul cui territorio i mezzi sono utilizzati, compreso l’uso di dispositivi sonori e luminosi. In conformità con la normativa nazionale, a condizione di reciprocità, il transito di mezzi di servizio potrà essere esentato dai costi di utilizzo delle autostrade. Le Autorità competenti delle Parti si informano in merito alle rispettive normative in vigore.

2. Nell’ambito delle operazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto delle relative normative nazionali e secondo le procedure di autorizzazione previste, le Parti possono definire attraverso successivi accordi le modalità di impiego di mezzi aerei. Durante tali interventi vanno rispettate le prescrizioni che regolano il traffico aereo.

Art. 34. Rapporti di servizio, protezione ed assistenza

1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell’ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonché in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali.

2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall’altra Parte nell’esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.

Art. 35. Responsabilità

1. Se durante l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo gli agenti di una Parte provocano danni sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima risponde nei confronti di terzi danneggiati alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi agenti competenti per territorio e per materia.

2. La Parte che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto, ne ottiene il rimborso dall’altra Parte, a meno che l’intervento non sia avvenuto su sua richiesta. In caso di danni nei confronti delle Parti, queste ultime rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti non abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 36. Situazione giuridica degli agenti nell’ambito del diritto penale

Gli agenti di una Parte che conformemente al presente Accordo operano sul territorio dell’altra Parte contraente sono parificati, nell’ambito dei reati da loro commessi o commessi nei loro confronti, agli agenti dell’altra Parte.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 37. Disposizioni di natura finanziaria

Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti.

Art. 38. Applicazione dell’Accordo

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.

2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell’attuazione pratica del presente Accordo.

Art. 39. Obblighi imposti da altri accordi internazionali

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali.

Art. 40. Lingua

Le autorità competenti usano le lingue italiana e francese come mezzo di comunicazione.

Art. 41. Comitato Misto, riunioni di esperti e risoluzione delle controversie

1. Al fine di valutare periodicamente l’efficacia delle forme di cooperazione sancite dal presente Accordo e presentare proposte di sviluppo della cooperazione, è costituito un Comitato Misto formato dai rappresentanti delle Autorità competenti.

2. Il Comitato Misto si riunirà di regola una volta all’anno, alternativamente in Italia e in Svizzera.

3. Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato Misto potrà avvalersi della presenza di esperti o dei responsabili degli agenti delle due Parti, in funzione delle necessità operative contingenti.

4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante.

5. Le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

Art. 42. Emendamenti

Il presente Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti attraverso le rispettive procedure interne. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del presente Accordo.

Art. 43. Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti si comunicheranno l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto per via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

3. Il presente Accordo sostituisce, dal giorno della sua entrata in vigore, l’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali.

4. La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, è disposta a seguito dell’entrata in vigore e sarà effettuata dalla Parte nel cui territorio l’Accordo è stato sottoscritto.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14 ottobre 2013 in due originali in lingua italiana.