Legge 28 aprile 2015, n. 50. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. Entrata in vigore: 6 maggio 2015

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G.U. 5 maggio 2015, n. 102

Con l. n. 50/2015, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell’Accordo bilaterale di collaborazione strategica tra l’Italia e il Montenegro volto a rafforzare le relazioni tra i due Paesi e ad avviare iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell’ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità nonché cooperazione regionale. Nell’ambito di tale collaborazione, l’Italia si impegna inoltre a continuare a sostenere il Montenegro per l’attuazione delle riforme e per l’adeguamento della legislazione nazionale all’acquis comunitario in vista dell’adesione all’Unione Europea. Inoltre, l’Italia si impegna a sostenere l’ingresso del Montenegro nella NATO.

Legge 28 aprile 2015, n. 50. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica  tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 620 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro (da qui in seguito “Le Parti”),

Tenendo presente gli storici legami d’amicizia e gli eccellenti rapporti esistenti tra i due paesi,

Considerando la comune appartenenza all’area del Mediterraneo,

Considerando l’aspirazione del Montenegro a diventare Paese Membro dell’Unione Europea e della NATO, nonché il sostegno della Repubblica Italiana a tale aspirazione,

Partendo dalla collaborazione già stabilita nei vari settori,

Determinati a migliorare ulteriormente la collaborazione economica ed in altri settori di reciproco interesse,

Consapevoli del fatto che gli sforzi volti alla tutela dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile richiedono un approccio regionale, per garantire coerenza in materia ecologica,

Richiamando quanto concordato in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dei rappresentanti del settore economico italiano in Montenegro il 16 marzo 2009, sulla necessità di definire il quadro della cooperazione strategica tra i due paesi e le modalità di rafforzamento delle reciproche relazioni,

Hanno concordato come segue:

Articolo 1

Le Parti svilupperanno la collaborazione strategica secondo le seguenti linee:

1. Rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea e euro-atlantica,

2. Incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti (progetti “green field”, società “joint venture”, la privatizzazione delle imprese ed altro), in conformità con il concetto dello sviluppo sostenibile,

3. Costruzione e modernizzazione delle infrastrutture,

4. Sviluppo del settore energetico, produzione dell’energia dai fonti rinnovabili, aumento dell’efficienza energetica,

5. Sviluppo del turismo in base ai principi della sostenibilità ed “economia verde”,

6. Sviluppo della rete dei trasporti e trasporto dei passeggeri e merci,

7. Promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, la cooperazione nei settori dell’istruzione, formazione ed altre forme di specializzazione professionale, perfezionamento del potenziale amministrativo in conformità con le necessità dell’economia e lo sviluppo sostenibile,

8. Promozione dei progetti nel settore della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, salvaguardia del territorio e della biodiversità, gestione dei rifiuti industriali e urbani, controllo delle emissioni dei gas nocivi, costruzione ecologica, la gestione pianificata dello spazio e simile,

9. Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico della droga, la tratta degli esseri umani, il cyber crimine, il riciclaggio del denaro, il terrorismo e ogni attività illecita,

10. Cooperazione per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali,

11. Promozione della cooperazione nel campo della formazione e della specializzazione professionale,

12. Sviluppo della sanità e scienza medica,

13. Promozione dello sviluppo delle discipline sportive e la cooperazione diretta tra le associazioni sportive, l’organizzazione delle competizioni ed incontri, scambio di esperti e delle informazioni scientifico-metodologiche,

14. Sostegno alla cooperazione bilaterale e multilaterale nella regione, valorizzando la comune dimensione adriatica e sostenendo gli strumenti multilaterali quali l’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e l’Iniziativa per il Centro Europa (InCE).

La cooperazione prevista al punto 1 del presente articolo sarà realizzata ai sensi del Memorandum di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro firmato a Roma il 25 luglio 2007. I singoli programmi e progetti previsti negli altri punti del presente articolo saranno individuati con specifiche intese.

Articolo 2

Nel contesto della collaborazione strategica, il Governo della Repubblica Italiana continuerà a sostenere pienamente l’impegno del Governo del Montenegro per l’attuazione delle riforme e per l’adeguamento della legislazione nazionale all’acquis comunitario, nella prospettiva di un rapido avanzamento del processo di adesione all’Unione Europea. In tale quadro, le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione anche attraverso il ricorso agli strumenti di assistenza previsti dall’Unione Europea, segnatamente gemellaggi amministrativi e progetti a valere sui fondi IPA, con l’obiettivo di rafforzare il processo di riforma istituzionale, economica e sociale del Montenegro.

L’Italia continuerà altresì ad appoggiare pienamente le aspirazioni del Montenegro di aderire alla NATO nel più breve tempo possibile.

Articolo 3

Nella realizzazione dei programmi e progetti della collaborazione parteciperanno le istituzioni competenti delle Parti, gli  scienziati e gli esperti.

Articolo 4

Al fine di attuare il presente Accordo, le Parti costituiranno il Comitato congiunto composto dai rappresentanti degli organi competenti delle due Parti.

I nomi dei membri del Comitato congiunto saranno scambiati tra le Parti per le vie diplomatiche entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo

Il Comitato congiunto:

– coordina, propone, conforma e segue la realizzazione dei singoli programmi e progetti della collaborazione strategica e ne redige e trasmette il rapporto alle Parti,

– promuove le attività dei gruppi di lavoro e di esperti comuni, che partecipano nella realizzazione dei programmi e progetti,

– formula le proposte per il miglioramento dell’Accordo,

– risolve le questioni controverse legate all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo.

Il Comitato congiunto si riunirà due volte all’anno o in caso di bisogno più frequentemente sulla richiesta di una delle Parti, alternativamente in Italia e in Montenegro.

Articolo 5

Le Parti, alternativamente in uno o nell’altro Stato, terranno incontri a cadenza annuale tra i Capi del Governo o dei Ministri competenti, per discutere il rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e di progetti della collaborazione strategica, nonché per discutere sulla possibilità di migliorare l’Accordo.

Articolo 6

Le Parti terranno consultazioni periodiche di esperti sulle questioni bilaterali e sulle importanti questioni internazionali, europee o regionali di comune interesse, conformemente a quanto previsto dal Memorandum di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro firmato a Roma il 25 luglio 2007.

Articolo 7

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto 3 mesi dopo la sua notifica all’altra Parte contraente. Tale denuncia non pregiudicherà il completamento delle attività in corso.

Le controversie relative all’attuazione e all’interpretazione del presente Accordo che non sarà possibile risolvere nell’ambito del Comitato congiunto, verranno risolte per vie diplomatiche.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Fatto a Roma il 6 febbraio 2010 in due originali, ciascuno  nelle lingue italiana e montenegrina, i due testi facenti ugualmente fede.