Legge 27 novembre 2017, n. 187, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. Entrata in vigore: 20 dicembre 2017

Pubblicato in:

G.U. 19 dicembre 2017, n. 295

Con l. n. 187/2017, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine di esecuzione dell’Accordo Italia-Colombia di cooperazione giudiziaria, in particolare nei settori della lotta contro il crimine transnazionale organizzato, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; il traffico di armi e materiali nucleari e radioattivi, la criminalità informatica e il terrorismo, anche in applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU (art. 2 dell’Accordo). L’Accordo stabilisce le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le Parti (art. 3), nonché per le richieste di assistenza (art. 4), che possono essere rifiutata da ciascuna Parte in presenza di determinate circostanze, tra cui il pregiudizio per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato (art. 5).

Legge 27 novembre 2017, n. 187

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall’anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia

 

Preambolo

Il Ministero dell’interno della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia, denominati congiuntamente le «Parti» e separatamente la «Parte»;

Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine nelle sue varie forme e manifestazioni ha sull’ordine e la sicurezza pubblica degli Stati, in particolare sul benessere dei propri cittadini;

Riconoscendo la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità e il terrorismo;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sugli Stupefacenti e sulle Sostanze Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e il Protocollo Aggiuntivo contro la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, firmati a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e dalla  Repubblica di Colombia, nonché le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1. Autorità competenti

1. Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:

a. per il Ministero dell’interno della Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza;

b. per il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia, la Polizia nazionale.

2. Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito della loro sfera di competenza e dei propri obblighi internazionali, nonché della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all’Italia dalla partecipazione all’Unione europea.

Art. 2. Settori di cooperazione

1. Le Parti, in conformità con le proprie legislazioni nazionali, collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità, includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori:

a. criminalità organizzata transnazionale;

b. produzione e traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

c. tratta di persone e traffico illecito di migranti;

d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

e. criminalità informatica;

f. i reati economici e il riciclaggio di denaro, anche al fine di localizzare i patrimoni di provenienza illecita.

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 3. Modalità della cooperazione

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2 ed in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano con le seguenti modalità:

a. scambio delle informazioni sui reati, i criminali e le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e contatti, che sono di interesse per le Parti;

b. scambio delle informazioni sui reati economici, il riciclaggio di denaro e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni di organizzazioni criminali negli organi di società che partecipano alla procedura di appalto per lavori pubblici;

c. scambio delle informazioni sui  gruppi terroristici attivi nei rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attività svolte;

d. scambio di informazioni su strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalità, incluse le informazioni sull’analisi relativa alla minaccia criminale;

e. scambio di esperienze e delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l’uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione, comprese visite, corsi, seminari e tirocini formativi;

f. scambio delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali, sulle rotte e mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle relative tecniche di analisi;

g. scambio di informazioni operative finalizzate all’identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti e alle pertinenti tecniche di occultamento;

h. adozione delle misure necessarie a coordinare l’attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura;

i. scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;

j. scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare i documenti contraffatti;

k. esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall’articolo 4;

l. possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte;

m. scambio di altre informazioni ritenute di interesse dalle Autorità di entrambe le Parti.

Art. 4. Richieste di assistenza

1. La cooperazione, ai sensi del presente Accordo, avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente, che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l’altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

3. Le richieste di assistenza contengono:

a. il nome dell’Autorità competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell’Autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

b. i dettagli del caso;

c. l’obiettivo e il motivo della richiesta;

d. una descrizione dell’assistenza richiesta;

e. eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un’efficace esecuzione della richiesta.

4. Le richieste di assistenza potranno essere effettuate attraverso i consueti canali Interpol e attraverso i Punti di contatto stabiliti dalle Autorità competenti delle Parti.

5. La cooperazione prevista nel presente Accordo non riguarda l’assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 5. Rifiuto dell’assistenza

1. La richiesta di assistenza, inviata in conformità con le disposizioni del presente Accordo, può essere respinta, se l’Autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, ovvero ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.

2. La richiesta di assistenza può anche essere respinta, se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l’Autorità competente richiesta.

3. Ove possibile, l’Autorità competente richiesta – prima di prendere la decisione di rifiutare l’assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo – consulta l’Autorità competente richiedente, al fine di stabilire se l’assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall’Autorità competente richiesta. Se l’Autorità competente richiedente accetta di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.

4. L’Autorità competente richiesta notifica per iscritto all’Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Art. 6. Esecuzione delle richieste

1. L’Autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.

2. L’Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l’esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione.

3. Se l’esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell’Autorità competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all’Autorità competente richiedente.

4. L’Autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario, al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

5. L’Autorità competente richiesta informa quanto prima la Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell’esecuzione della richiesta.

Art. 7. Limiti relativi all’utilizzo dei dati personali e delle informazioni classificate

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasmessi nell’ambito del presente Accordo, vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, alle quali entrambe le Parti aderiscono.

2. Il trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformità alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali, forniti ai sensi del presente Accordo, equivalente a quello garantito dall’altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un’Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell’Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati.

6. Qualora una delle Parti si renda conto che i dati ricevuti dall’altra Parte, in conformità con il presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio, lo notifica all’altra Parte.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabilite ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Art. 8. Riunioni e consultazioni

1. Al fine dell’attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell’ambito del presente Accordo, nonché discutere e migliorare la cooperazione.

2. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Colombia.

Art. 9. Spese

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Art. 10. Lingua di lavoro

Nel corso della cooperazione, attuata ai sensi del presente Accordo, le Autorità competenti usano le lingue italiana e spagnola come mezzo di comunicazione.

Art. 11. Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti, che derivi dall’interpretazione o attuazione del presente Accordo, viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative.

Art. 12. Entrata in vigore, emendamenti e cessazione

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta, con la quale le Parti, attraverso i canali diplomatici, si comunicano che i requisiti giuridici nazionali per l’entrata in vigore sono stati soddisfatti.

2. Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti, concordati per iscritto dalle Parti, entrano in vigore ad espletamento della stessa procedura, indicata nel comma 1 del presente articolo.

3. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti comunica all’altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente Accordo. In tal caso, l’Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Roma il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2013.