Legge 27 novembre 2017, n. 178, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. Entrata in vigore: 15 dicembre 2017

Pubblicato in:

G.U. 14 dicembre 2017, n. 291

L’Accordo supplementare del 2010 tra Italia e Colombia di cui alla l. n. 194/2017 stabilisce le linee generali della cooperazione in materia di difesa, nel quadro del Trattato generale di cooperazione tra i due Stati (l. 502/1999). Tra i principali settori, elencati all’art. 3: la politica di sicurezza e difesa; lo scambio di informazioni di carattere tecnico-militari; la ricerca, lo sviluppo, e l’acquisizione di prodotti e servizi della difesa; il supporto logistico, lo scambio di informazioni ed esperienze nell’ambito di operazioni di pace; la formazione; aspetti ambientali in materia di difesa e sanità militare; la consulenza giuridica in ambito operativo, etc. L’Accordo disciplina le modalità della cooperazione e detta disposizioni relative all’utilizzo corretto di informazioni classificate, scambiate tra le Parti in base all’Accordo.

Legge 27 novembre 2017, n. 178

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia qui di seguito denominati, a seconda del contesto «le Parti» o «la Parte»:

esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della difesa;

visto l’Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 5 agosto 1971;

visto l’Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica italiana del 6 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 19 del 1989;

visto il Trattato generale di cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 502 del 1999;

condividendo l’intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in  particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;

Convengono quanto segue:

Art. 1. Principi e obiettivi della cooperazione

Estendere la portata del Trattato generale di cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare le capacità, sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell’accesso ai materiali di Difesa, in base ai principi di reciprocità, buona fede e mutuo interesse tra le Parti.

Art. 2. Amministrazione

1. Le Parti concordano nel definire come Parti operative per la coordinazione, l’esecuzione e la supervisione del presente Accordo, i Ministeri della difesa di entrambi i Paesi in coordinazione con gli Stati maggiori di Forza armata delle Parti.

2. In conformità con le necessità delle Parti e con i progetti di cooperazione che sono in fase di sviluppo, le Parti operative si incontreranno periodicamente ed alternativamente, sotto la presidenza dello Stato ospitante, nella Repubblica italiana e nella Repubblica della Colombia.

Art. 3. Attività di cooperazione

In conformità con le disposizioni dell’accordo, la cooperazione tra le Parti operative potrà includere le seguenti attività:

a) politica della Sicurezza e di Difesa;

b) scambio di informazioni di carattere tecnico-militari;

c) ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;

d) supporto logistico;

e) scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell’ambito di operazioni di pace;

f) formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;

g) aspetti ambientali in materia di Difesa;

h) sanità militare;

i) consulenza giuridica in ambito operativo;

j) esercitazioni militari congiunte;

k) altri aspetti militari che possono essere d’interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.

Art. 4. Modalità di cooperazione

La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa può assumere le seguenti modalità:

a) scambio di visite di delegazioni;

b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative;

c) riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;

d) partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;

e) partecipazioni ad esercitazioni militari;

f) visite su imbarcazioni ed aeronavi militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;

g) altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.

Art. 5. Supporto ad iniziative commerciali

Le Parti si impegnano a sviluppare iniziative commerciali relative alle dotazioni, ai servizi e ad altre aree nel settore della Difesa di mutuo interesse per le parti operative.

Art. 6. Cooperazione nel settore dell’industria della Difesa

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 4 del presente Accordo complementare, le attività nel settore delta Difesa e della politica degli acquisti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e di dotazioni militari, potranno assumere le seguenti modalità:

a) ricerca scientifica;

b) scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico;

c) produzione, modernizzazione e servizi tecnici mutui nei settori definiti dalle Parti;

d) acquisto di dotazioni militari nell’ambito di programmi comuni e produzione commissionata da una delle Parti, in conformità con la propria legislazione interna in materia di importazione ed esportazione di dotazioni, materiali d’armamento e munizionamento;

e) l’acquisto congiunto di materiali di interesse per le rispettive Forze armate avverrà in conformità con il presente Accordo e potrà essere effettuato sia per mezzo di accordi tra i Governi, per mezzo di ditte private, autorizzate ed appoggiate dai rispettivi Governi in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali e per mezzo di altre forme di accordi vigenti;

f) sostegno alle industrie e agli enti del settore della Difesa, al fine di creare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

2. Le Parti operative si impegnano a stipulare accordi specifici per l’attuazione delle attività del presente accordo di cooperazione. In essi verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e verranno fissati i parametri dei temi correlali, incluso, quelli concernenti la proprietà intellettuale che scaturisce dalle iniziative accordate tra le Parti, in conformità con quanta previsto dalle rispettive legislazioni.

3. Il Ministero della difesa italiano darà priorità alle richieste di acquisto di beni e/o servizi avanzate dal Ministero della difesa della Colombia.

Art. 7. Impegni nel settore dei materiali per la Difesa

Al fine di favorire la realizzazione delle attività cui si riferiscono il presente accordo e le convenzioni stipulate in conformità con le  disposizioni  in  essi  contenute, le Parti si forniranno mutua assistenza e collaborazione.

Art. 8. Sicurezza dell’informazione classificata

1. Per effetto del presente Accordo complementare, il termine «informazione riservata» si riferisce a qualsiasi articolo, documento o materiale classificato, qualsiasi sia il suo grado di classificazione, contenuto in audio o video, trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione, il cui uso non autorizzato possa ledere gli interessi di sicurezza delle Parti operative.

2. Qualsiasi tipo di informazione riservata fornita o prodotta in relazione con il presente Accordo sarà impiegata, trasmessa, salvata, trattata e protetta in conformità con quanto disposto dalla normativa interna di ogni Parte. Le informazioni classificate saranno trasferite unicamente attraverso canali governativi ufficiali o attraverso dei canali studiati e approvati dall’autorità nazionale per la sicurezza delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso canali governativi approvati dall’autorità nazionale per la sicurezza designata dalle Parti.

4. In aggiunta, le Parti operative hanno concordato i seguenti equivalenti di classificazione di sicurezza:

 

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|                   |Corrispondenza con|                            |

|Repubblica italiana|la lingua inglese |   Repubblica colombiana    |

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|   Segretissimo    |    Top secret    |       Ultrasecreto         |

+——————-+——————+—————————-+

|     Segreto       |      Secreto     |           Secreto          |

+——————-+——————+—————————-+

|   Riservatissimo  |  Confidential    |   Reservado/Confidencial   |

+——————-+——————+—————————-+

|     Riservato     |    Restricted    |        Restringido         |

+——————-+——————+—————————-+

 

5. Le Parti operative verificheranno che l’informazione classificata, i documenti sensibili ed i dati tecnici scambiati in conformità con il presente Accordo, siano impiegati unicamente ed esclusivamente ai fini espressamente specificati dalle Parti operative ed in conformità con quanto stipulato nel presente Accordo complementare.

6. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed attrezzature per la Difesa, siano essi classificati o meno, acquisiti come parte della cooperazione derivata dal presente Accordo complementare, dovrà essere precedentemente autorizzato per iscritto dalla parte che li ha originati.

7. Le clausole del presente articolo sono di immediata applicazione. Nuovi aspetti relativi alla sicurezza che abbiano a che fare con le informazioni classificate e che non siano contemplati in questo accordo complementare, verranno regolati da un nuovo accordo stipulato dalle rispettive autorità nazionali.

8. L’accesso alle informazioni classificate scambiate dal personale delle Parti sulla base di questo Accordo complementare, sarà permesso una volta dimostrata la necessità di sapere e una volta accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e le regolamentazioni nazionali.

9. Le rispettive responsabilità e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell’informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Art. 9. Principio di riservatezza

Al fine di rendere efficace il presente Accordo complementare, le Parti applicano ed osservano il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità con la normativa interna e alle misure di sicurezza stipulate nell’articolo 8 del presente Accordo complementare, poiché questo principio è applicabile al personale che ha accesso diretto all’informazione, ai documenti, ai dati tecnici, ai materiali o alle dotazioni ed è punibile nei termini del codice penale di ciascuna Parte.

Art. 10. Competenza delle autorità nazionali

Una Parte non eserciterà né azioni di competenza tantomeno azioni di funzione nel campo dell’altra Parte, essendo queste riservate di diritto e di competenza esclusive alle autorità dell’altra Parte.

Art. 11. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi tipo di controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, sarà esclusivamente risolta per mezzo di consultazione dirette tra le Parti.

Art. 12. Progetti specifici

1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.

2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformità con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.

3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.

Art. 13. Validità ed estinzione

1. Il presente Accordo complementare entrerà in vigore alla data dell’avviso di ricevimento della seconda comunicazione attraverso la quale le Parti comunicheranno, per via diplomatica, l’adempimento dei loro rispettivi procedimenti interni.

2. Il presente Accordo complementare potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle due Parti.

3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Questa notifica, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà effettiva novanta (90) giorni dopo che sarà stata ricevuta dall’altra Parte.

4. L’estinzione del presente Accordo complementare non riguarderà i progetti ed i programmi o altre attività che siano ancora in fase di esecuzione, fin quando con saranno state portate a termine, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Sottoscritto a Roma il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Sottoscritto a Bogotà il giorno 5 (cinco) del mese di agosto dell’anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.