Legge 25 gennaio 2017, n 11, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. Entrata in vigore: 16 febbraio 2017

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G.U. 15 febbraio 2017, n.39

La l. n. 11/2017 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra le due Parti, riguardante la cooperazione nel settore della difesa e tecnico-militare, in conformità alle rilevanti norme di diritto interno e internazionale. La cooperazione militare è destinata a operare nell’ambito della sicurezza internazionale e politica di difesa, delle missioni di pace, delle operazioni umanitarie e di ricerca e soccorso (SAR), nonché della sanità e assistenza medica. Le Parti si impegnano a garantire la segretezza di tutte le informazioni classificate, scambiate o generate in applicazione dell’Accordo.

Legge 25 gennaio 2017, n 11

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, paragrafo 5, dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, d’ora innanzi denominati le Parti:

considerati gli obiettivi dell’Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell’Angola, firmato a Luanda il 3 agosto 1977;

confermata la loro fedeltà agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarietà esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli;

convinti che l’intesa reciproca, lo scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità su scala internazionale;

determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell’indipendenza, sovranità, integrità territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonché sulla reciprocità dei benefici;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.Oggetto

Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell’area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilità, conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l’osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.

Art. 2.Ambiti di cooperazione

Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgerà nei seguenti ambiti:

a) sicurezza internazionale;

b) politica di difesa;

c) formazione e addestramento in campo militare;

d) attività informativa di carattere militare;

e) fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;

f) missioni di pace;

g) operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);

h) sminamento;

i) sanità e assistenza medica;

j) legislazione militare;

k) sport e cultura;

l) scienza e tecnologia di interesse militare;

m) disarmo e controllo degli armamenti;

n) cooperazione civile-militare;

o) industria della Difesa;

p) qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

Art. 3.Modalità di cooperazione

Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:

a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;

b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituti militari;

c) attività di consulenza nell’ambito del potenziamento e dell’utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, così come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;

d) scambio di delegazioni e di esperienze;

e) partecipazione a conferenze e seminari;

f) partecipazione, in qualità di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;

g) scambio di informazioni, documenti e servizi;

h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.

Art. 4.Organizzazione e attuazione

1. Ciascuna Parte indicherà una struttura deputata all’attuazione del presente Accordo.

2. Ciascuna struttura dovrà operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della difesa.

3. Le strutture definiranno le modalità di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali a lungo termine, indicando le date delle attività di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo.

4. L’organizzazione e l’esecuzione di attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all’art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della difesa nazionale della Repubblica dell’Angola ed al Ministero della difesa della Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario.

5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.

Art. 5.Oneri materiali e finanziari

1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti:

a) la delegazione della Parte ospite sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l’alloggio e qualunque altra spesa  sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante;

b) la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantirà le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione.

2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d’urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si farà carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d’urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovrà essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte si farà carico delle spese sostenute per il trasferimento o l’evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.

Art. 6.Giurisdizione

1. La Parte ospite è tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti.

2. Le Autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante.

3. Le Autorità della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile – qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante – nei seguenti casi:

a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante;

b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni – dovuti a comportamento intenzionale o negligente – commessi durante o in relazione all’esercizio delle funzioni assegnate.

4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte  ospitante prevede l’applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno applicate.

Art. 7. Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

Art. 8.Cooperazione nel settore dei materiali di difesa

1. In conformità con le rispettive  normative nazionali ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a) navi e relative apparecchiature ad uso militare;

b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento;

c) carri armati e veicoli ad uso militare;

d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni;

e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;

f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;

g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;

h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;

i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare;

j) materiali specifici per l’addestramento militare;

k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;

l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare.

2. Il trasferimento di apparecchiature militari può esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale.

4. Le attività nel settore dell’industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

a) ricerca scientifica, test e progettazione;

b) scambio di esperienze in campo tecnico;

c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;

d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.

5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l’esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni.

6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

Art. 9.Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità nazionale per la sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

 

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| Per la Repubblica |                         |  Per la Repubblica  ||    dell’Angola    |Corrispondenza in Inglese|      Italiana       |

+===================+=========================+==========+

|Muito secreto      |Top secret               |Segretissimo         |

+——————-+————————-+———————+

|Secreto            |Secret                   |Segreto              |

+——————-+————————-+———————+

|Confidencial       |Confidential             |Riservatissimo       |

+——————-+————————-+———————+

| Restrito          |Restricted               |Riservato            |

+——————-+————————-+———————+

5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell’ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Le Parti sono tenute a non divulgare né trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell’ambito del presente Accordo.

8. Ferma restando l’immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avrà cessato i suoi effetti.

Art. 10.Forza maggiore

1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volontà di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo.

2. Nessuna delle Parti dovrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore.

3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarlo per iscritto all’altra Parte.

Art. 11.Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Art. 12.Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.

2. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell’articolo 15.

Art. 13.Sospensione e cessazione

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l’esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti.

2. La sospensione dell’esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sarà notificato all’altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l’altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Art. 14.Firma

Il presente Accordo dovrà essere firmato con un atto solenne dai Ministri della Difesa di ciascuna Parte o da loro rappresentanti da essi debitamente delegati.

Art. 15.Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 16.Durata

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 19 novembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.