Legge 23 giugno 2014, n. 96. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. Entrata in vigore: 12 luglio 2014

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G.U. 11 luglio 2014, n. 159

In esecuzione della normativa UE sul Cielo Unico Europeo l’accordo di cui la l. n. 96/2014 autorizza la ratifica e l’esecuzione in Italia prevede la creazione del Blocco Funzionale di Spazio Aereo BLUE MED, ossia l’integrazione degli spazi aerei dei 4 Stati partecipanti – Cipro, Grecia, Italia e Malta – al fine di migliorare la funzionalità del traffico aereo e l’economia dell’area. Oltre ai 4 Stati membri dell’UE partecipano all’Accordo come paesi associati Albania, Egitto e Tunisia e, come paesi osservatori, Giordania e Libano. La l. n. 96/2014 provvede la copertura finanziaria per l’attuazione e indica come autorità nazionale di controllo per l’Italia l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), mentre alcune altre competenze previste dall’Accordo sono affidate alla ENAV s.p.a.

Legge 23 giugno 2014, n. 96.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Disposizioni di carattere finanziario
1. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo, provvede l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione  dei propri rappresentanti agli organi di cui agli articoli 21, paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere a) e c), dell’Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall’applicazione degli articoli 29, 31, 32 e 35 dell’Accordo con le proprie risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo relativo all’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB)BLUE MED tra la Repubblica di Cipro, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Malta.
Preambolo
Il Governo della Repubblica di Cipro; il Governo della Repubblica ellenica; il Governo della Repubblica italiana; e il Governo della Repubblica di Malta;
Vista la normativa dell’Unione europea sui Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), per le rilevanti norme di attuazione e la dichiarazione da parte degli Stati membri dell’UE sulle questioni militari relative al Cielo Unico Europeo (SES);
con l’auspicio di migliorare gli attuali standard di sicurezza ATM / ANS e di raggiungere un’ ottimale efficacia, efficienza e capacità della gestione del Traffico Aereo Europeo, riducendo l’impatto ambientale sullo spazio aereo di propria responsabilità, come richiesto dalla normativa SES;
considerando che gli obiettivi del Cielo Unico Europeo devono essere raggiunti attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), con i servizi di navigazione aerea basati sulle prestazioni ed ottimizzati al fine di stabilire una cooperazione avanzata tra i fornitori di servizi di navigazione aerea;
esprimendo la loro volontà di cooperare in egual misura per l’attuazione del SES con l’intento di fornire benefici per gli utenti dello spazio aereo;
riconoscendo che la conclusione di un accordo riguardante l’istituzione e l’attuazione di BLUE MED non pregiudicherà i diritti esclusivi degli Stati membri in materia di sovranità sullo spazio aereo al di sopra dei propri territori e le prerogative in materia di sicurezza e di difesa nazionale nello spazio aereo di propria responsabilità in conformità agli accordi ICAO relativi alla navigazione aerea regionale;
considerando che un approccio più integrato che promuova e favorisca la cooperazione civile e militare nella gestione del traffico aereo sarebbe di beneficio per l’attuazione degli obiettivi FAB;
con l’auspicio, in accordo alla normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), di allargare la partecipazione al FAB BLUE MED, coinvolgendo altri paesi limitrofi che non siano Stati membri dell’UE nell’ambito del pertinente acquis comunitario e del contesto normativo SES, così come specificato nei fondamenti giuridici per l’attuazione dell’approccio FAB e nei requisiti d’accesso, convenuti nei rispettivi accordi dei partner associati BLUE MED;
considerando che la relazione di fattibilità del FAB BLUE MED ha dimostrato che l’implementazione del FAB proposto, oltre ad essere realizzabile e conveniente in termini di costi, prevede di portare miglioramenti rilevanti nei settori operativi, ambientali e tecnici, assicurando il mantenimento di un elevato livello di sicurezza;
vista la comune dichiarazione di intenti relativa alla creazione di un FAB BLUE MED, siglata a Roma il 4 novembre 2008 dai Ministri dei trasporti degli Stati BLUE MED;
considerata la conclusione positiva della fase di definizione;
considerato il concetto operativo ed in particolare il concetto di “centro virtuale”;
riconoscendo la necessità di operare in un contest di “Just Culture” come stabilito dalla normativa europea ed internazionale;
considerando che la normativa SES, definisce un quadro delle prestazioni con una definizione degli obiettivi quantificata per garantire una migliore integrazione della fornitura di servizi ed al contempo il rafforzamento della globale funzione di gestione della rete;
considerando che l’efficacia delle missioni militari, la cooperazione ed il coordinamento civile-militare sono di massima importanza per conseguire gli obiettivi di prestazione e che lo schema di prestazioni dovrebbe, fatta salva la normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky – SES), tendere a preservare gli interessi essenziali di sicurezza e difesa;
nel pieno convincimento che la costituzione del FAB BLUE MED permetterà di raggiungere obiettivi di ottimale efficacia, efficienza e capacità della rete di gestione del traffico aereo, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza nei rispettivi spazi aerei, e riducendo l’impatto ambientale;
con l’obiettivo di predisporre il contesto legale ed istituzionale per la costituzione ed il funzionamento del FAB BLUE MED con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla normativa Cielo Unico Europeo;
concordano quanto segue:
Norme generali
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo diversa indicazione, per qualsiasi termine ed espressione utilizzato nel presente Accordo e nei relativi allegati, la cui definizione non sia già prevista nella normativa del Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), si rimanda alla Convenzione di Chicago del 1944 sull’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale.
Inoltre, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
1. “Accordo”: indica il presente accordo con tutti i suoi allegati ed ogni riferimento all’Accordo include un riferimento agli allegati.
2. “Spazio aereo interessato”: rappresenta lo spazio aereo sotto la responsabilità degli Stati  Membri in conformità alla normativa dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO), come definito all’Articolo 3 del presente Accordo.
3. “Partner Associati del FAB BLUE MED “: sono considerati quegli stati limitrofi che hanno concluso un accordo con gli Stati membri BLUE MED, stabilendo termini e condizioni del loro impegno nelle attività del FAB nell’ambito del contesto normativo del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario.
4. “BLUE MED FAB Stati membri” o “Stati membri”: si intendono gli Stati membri che hanno sottoscritto il presente accordo.
5. “Blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED ” o ” FAB BLUE MED “: rappresenta il blocco funzionale di spazio aereo costituito dagli Stati membri sulla base del presente accordo.
6. “Convenzione di Chicago” o “Convenzione ICAO”: indica la convenzione sull’aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944.
7. “Coordinamento civile/militare”: rappresenta la comunicazione tra le componenti civili e militari (umane e/o tecnologiche) necessaria ad assicurare un utilizzo sicuro, efficiente ed armonico dello spazio aereo.
6. “Spazio aereo transfrontaliero” s’intenda una struttura di spazio aereo che si estende al di là dei confini nazionali e/o oltre i confini delle regioni di informazione di volo (FIR).
9. “Traffico aereo operativo”: indica i voli che non rispettano le disposizioni per il traffico aereo generale e per il quale regole e procedure sono state specificate dalle autorità nazionali competenti.
10. “Concetto Operativo” di BLUE MED: è definito all’interno del documento “Concept of Operations” (D1.1a Edizione 1,1,22/12/2009), approvato dal BLUE MED Consiglio di Governo.
11. “Aeromobile di Stato”: ha il significato assegnato allo stesso dall’Articolo 3 della Convenzione di Chicago.
12. “Regione di Ricerca e Soccorso” o “SRR” rappresenta un’area di dimensioni definite identificata all’interno dei piani di navigazione aerea regionali dell’ Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) associata ad un Centro di Coordinamento e Soccorso (RCC), all’interno della quale sono forniti i servizi di ricerca e soccorso o “SRR”.
13. “Normativa del Cielo Unico Europeo ” o “normativa SPES”: viene utilizzato come denominazione generica per le normative e le procedure applicative e direttive emanate dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione nel quadro dell’iniziativa del Cielo Unico Europeo, includendo anche misure emanate dalla Commissione.
14. “Territorio”: indica il suolo e le acque territoriali ed il relativo Spazio Aereo sotto la sovranità di uno Stato Membro in accordo alle leggi internazionali, ivi inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla “Law of the Sea” e la relativa normativa nazionale.
Articolo 2  Obiettivo dell’Accordo
1. Obiettivo del presente Accordo è la costituzione del blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo, nonché la predisposizione di regole e procedure per la sua implementazione.
2. Il presente Accordo non prevede la creazione di un’organizzazione con personalità legale internazionale.
Articolo 3 Estensione geografica ed applicabilità
1. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano agli spazi aerei relativi alle “regioni di informazioni di volo (FIR)” ed alle “regioni di informazioni di volo superiori (UIR)” assegnate agli Stati Membri dagli Accordi Regionali ICAO sulla  Navigazione  Aerea, come sotto identificati:
– Athinai FIR;
– Hellas UIR;
– Nicosia FIR/UIR;
– Milan FIR/UIR;
– Rome FIR/UIR;
– Brindisi FIR/UIR; and
– Malta FIR/UIR.
2. L’applicabilità del presente Accordo è da considerarsi fatto salvo ogni diritto ed obbligo degli Stati Membri nei confronti della Convenzione di Chicago così come nei confronti di ogni altro accordo internazionale vincolante.
Articolo 4 Requisiti di sovranità, sicurezza e difesa nazionale
1. Il presente Accordo è da considerarsi fatta salva la completa ed esclusiva sovranità che gli Stati Membri esercitano sugli spazi aerei sovrastanti il loro rispettivo territorio.
2. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano fatto salvo ogni requisito nazionale inerente l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e gli interessi di difesa degli Stati Membri in relazione alle necessità di sicurezza e difesa nazionale.
3. Ogni stato Membro può applicare qualsiasi misura ritenuta appropriata, includendo il diritto di ordinare a qualsiasi aeromobile di liberare il proprio spazio aereo nazionale, con l’intento di salvaguardare interessi essenziali di sicurezze e difesa. Tuttavia gli Stati Membri si impegnano a mettere in campo ogni azione al fine di informare gli altri Stati Membri e di minimizzare l’impatto  sulle operazioni del FAB.
Articolo 5 Blocco Funzionale di Spazio Aereo
Il FAB BLUE MED costituito con il presente Accordo ha come obiettivo il raggiungimento di livelli ottimali di capacità, efficienza e performance all’interno dello Spazio Aereo interessato, indipendentemente dai confini esistenti, nel rispetto della sicurezza, efficienza di costo e sostenibilità dell’impatto ambientale per la Rete Europea di Gestione del Traffico Aereo (EATMN).
Articolo 6 Impegni assunti dagli Stati Membri
Con l’intento di raggiungere gli obiettivi del FAB BLUE MED, gli Stati Membri si impegnano a cooperare e ad attivare misure adeguate, in conformità alle proprie procedure nazionali ed in linea con il presente Accordo, in particolare nei domini di seguito elencati:
(a) Organizzazione dello Spazio Aereo;
(b) Gestione del Traffico Aereo;
(c) Servizi per la Navigazione Aerea;
(d) Cooperazione Civile/Militare;
(e) Armonizzazione di regole e procedure;
(f) Governo;
(g) Supervisione normativa;
(h) Politica di tariffazione;
(i) Prestazioni;
(j) Interoperabilità
Articolo 7 Organizzazione dello Spazio Aereo e Gestione del Traffico Aereo
1. Gli Stati Membri cooperano strettamente nella fornitura dei Servizi di Gestione dello Spazio Aereo e di Gestione dei Flussi di Traffico e fare un uso quanto più efficiente delle risorse e delle capacità disponibili nel FAB BLUE MED.
2. Gli Stati Membri si impegnano a designare congiuntamente lo Spazio Aereo del FAB BLUE MED identificato all’interno dell’Articolo3. A tal fine, gli Stati Membri concordano di assicurare in particolare:
(a) la progettazione delle strutture di spazio aereo interessate per facilitare la deframmentazione e la settorizzazione dinamica tenendo nella dovuta considerazione i processi collaborativi esistenti a livello di Refe Europea di Gestione del Traffico Aereo (EATMN);
(b) lo sviluppo e l’approvazione di una politica BLUE MED per la progettazione di spazi aerei, in stretta cooperazione tra le autorità civili e militari ed in consultazione con tutti gli attori interessati, con particolare riferimento agli utenti aerea dello spazio aereo;
(c) lo sviluppo, approvazione ed implementazione di un Piano di Sviluppo dello Spazio Aereo BLUE MED;
(d) la valutazione delle modifiche dello spazio aereo che possano interessare le prestazioni a livello di FAB BLUE MED;
(e) la costituzione coordinata di spazi aerei transfrontalieri all’interno del FAB BLUE MED
3. Nel fare questo gli Stati Membri, attraverso le strutture di Governo identificate, si interfacciano con la Funzione di Gestore della Rete a livello europeo in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo e seguendo le procedure previste in ambito ICAO.
4. Gli Stati Membri assicurano lo sviluppo e l’implementazione di una politica di gestione dello spazio aereo interessato a livello FAB BLUE MED, con l’intento di raggiungere un ottimale coordinamento dei flussi di traffico aereo.
Articolo 8 Coordinamento e Cooperazione Civile / Militare
1. Gli Stati Membri cooperano a livello legale, operativo e tecnico per raggiungere e migliorare l’applicazione efficace e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo, in accordo con la normativa SES, le regole esistenti a livello nazionale e gli accordi internazionali vigenti, tenendo nella dovuta considerazione sia i requisiti civili che militari, nonché gli interessi di sicurezza e difesa.
2. Gli Stati Membri prendono tutte le misure necessarie al fine di assicurare che gli appropriati meccanismi di consultazione e coordinamento tra autorità civili e militari siano in vigore per ciò che riguarda la gestione dello spazio aereo sotto la propria responsabilità.
3. Tali misure sono basate su lettere di accordo tra autorità civili e militari e le unità di controllo del traffico aereo per una condotta sicura ed efficiente delle operazioni militari, dell’addestramento e delle esercitazioni, dell’accesso alle informazioni ed installazioni relative ai servizi di navigazione aerea, sempre che questo sia previsto dalla normativa nazionale, e può anche essere incluso un comitato civile militare per la gestione dello spazio aereo in comune.
4. Nel caso in cui vengano forniti servizi transfrontalieri all’interno dello spazio aereo interessato, gli stati Membri incoraggiare incoraggiano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea civili e militari.
5. Gli Stati Membri si adoperano per armonizzare le disposizioni civili e militari, al fine di facilitare la cooperazione civile/militare, in  particolare nel campo della difesa e della sicurezza ATM.
6. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ogni Stato Membro soggetto alle pertinenti regole e procedure ICAO, di riservare o comunque organizzare specifici volumi di spazio aereo all’interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilità, per l’uso esclusivo o specifico da parte degli utenti militari e/o  degli aeromobili operanti come “Traffico aereo operativo”.
Articolo 9 Servizi per la navigazione aerea
1. A norma dei termini e delle condizioni contenute nel presente Accordo, gli stati Membri si impegnano ad implementare il Concetto Operativo definito con il fine di facilitare una stretta cooperazione per la fornitura all’interno del FAB BLUE MED dei seguenti servizi per la navigazione aerea:
(a) Servizi di Traffico Aereo (ATS);
(b) Servizi di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza (CNS);
(c) Servizi Meteorologici (MET); e
(d) Servizi di Informazioni Aeronautiche (AIS).
2. Gli Stati Membri incoraggiano una stretta cooperazione nella fornitura di servizi per la navigazione aerea e per l’utilizzo efficiente delle risorse e delle capacità disponibili all’interno del FAB BLUE MED.
3. Il presente Accordo dovrà essere applicato fatte salve le disposizioni o gli accordi relativi alla fornitura dei servizi del traffico aereo tra uno Stato Membro ed una terza parte, già esistenti prima della firma del presente Accordo. Tali accordi preesistenti vengono notificati al “BLUE MED Governing Board” contestualmente alla firma del presente Accordo.
Articolo 10 Designazione congiunta
1. Gli Stati Membri designano congiuntamente, utilizzando accordi scritti o intese equivalenti, i fornitori dei servizi del traffico aereo che forniranno i relativi servizi del traffico aereo all’interno delle porzioni di spazio a loro assegnate come rispettivi settori di competenza.
2. Gli Stati Membri si informano reciprocamente di ogni cambiamento che dovesse verificarsi in relazione a diritti ed obblighi dei fornitori dei servizi del traffico aereo designati a livello nazionale ed a ogni possibile cambiamento in termini di certificazione o stato legale dei fornitori di servizio del  traffico aereo designati.
3. Gli Stati Membri informano congiuntamente la Commissione Europea, Comitato Cielo Unico e gli altri Stati Membri dell’Unione riguardo ogni decisione assunta sotto il presente Articolo concernente la designazione dei fornitori di servizi del traffico aereo.
4. I fornitori di servizi per la navigazione aerea autorizzati da parte di uno Stato Membro alla fornitura dei ANS senza la certificazione prevista dalla normativa Cielo Unico Europeo, dovranno essere notificati al Consiglio di Governo da parte dello Stato membro interessato.
5. Eventuali fornitori di servizi di traffico aereo non designati congiuntamente ai sensi del presente Articolo, sono notificati al Consiglio di Governo da parte della Stato membro interessato.
Articolo 11 Servizi di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza
1. Gli Stati Membri si adoperano per utilizzare sistemi tecnologici comuni ed interoperabili e per raggiungere uno sviluppo economicamente efficiente delle infrastrutture per la fornitura di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza da parte dei fornitori di servizi per la navigazione aerea civile.
2. Gli accordi di interoperabilità tengono in considerazione i requisiti nazionali di sicurezza. Ogni cambiamento tecnologico che influenzi la prestazione dei servizi di navigazione aerea per l’aviazione militare è coordinato con le appropriate autorità militari dello Stato Membro interessato.
Articolo 12 Servizi di Informazioni Aeronautiche
Gli Stati Membri assicurano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche e si adoperano per coordinare la fornitura di Servizi di Informazioni Aeronautiche nello spazio aereo interessato.
Articolo 13 Servizi Meteorologici
1. Gli Stati Membri assicurano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi ed informazioni meteorologiche aeronautiche.
2. Ogni Stato Membro fornisce al “BLUE MED Governing Board” una lista di fornitori di servizi meteorologici designati in esclusiva o altrimenti autorizzati ai sensi della normativa sul Cielo Unico Europeo per la fornitura dei servizi Meteorologici all’interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilità.
Articolo 14 Relazioni tra i fornitori designati per i servizi di traffico aereo ed i fornitori designati per i servizi meteorologici
1. Gli Stati Membri assicurano che i fornitori designati per i servizi di traffico aereo ed i fornitori designati per i servizi meteorologici stipulino accordi scritti o intese equivalenti che forniscano regole e procedure in modo da regolare la loro cooperazione, collaborazione e coordinamento nella fornitura dei servizi all’interno dello spazio interessato al fine di realizzare una maggiore cooperazione nel dominio ATM/ANS. Tali accordi od intese sono notificati al Consiglio di Governo.
2. Ogni accordo scritto o intesa equivalente riguardante servizi di traffico aereo e/o meteorologici transfrontalieri nello spazio interessato, è approvato dagli Stati Membri dopo consultazione con il “BLUE MED Governing Board”. Una volta approvato, gli Stati Membri notificano l’accordo al “BLUE MED Governing Board”.
3. Gli Stati Membri assicurano che ogni accordo scritto o intesa equivalente relativamente alla fornitura dei servizi di traffico aereo da parte di fornitori designati, al di fuori dello spazio aereo interessato con Paesi limitrofi, non abbia alcun impatto sul presente Accordo e sia notificato al Consiglio di Governo ed al Depositario.
Articolo 15 Armonizzazione
Gli Stati Membri, in linea con la normativa del Cielo Unico Europeo, si impegnano per armonizzare le regole e le procedure nazionali con l’obiettivo di raggiungere lo sviluppo e l’implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza dei FAB BLUE MED, così come degli appropriati processi di supervisione in ambito di sicurezza. A tal proposito, gli Stati Membri lavorano con regolarità utilizzando ogni mezzo opportuno tramite i comitati degli ANSP e delle NSA.
Articolo 16 Tariffazione
1. Gli Stati Membri cercano di raggiungere la più ampia armonizzazione delle loro politiche nazionali di tariffazione per il traffico di rotta all’interno dello spazio aereo interessato, e si adoperano per concordare all’interno del Consiglio di Governo BLUE MED i principi comuni della politica di tariffazione in accordo alle norme rilevanti contenute nella normativa del Cielo Unico Europeo.
2. Con l’obiettivo di raggiungere la più ampia armonizzazione delle tariffe di rotta nello spazio aereo interessato, gli Stati Membri, all’interno del Consiglio di Governo BLUE MED, coordinano le politiche riguardanti i coefficienti unitari di rotta.
Articolo 17 Supervisione
1. Gli Stati Membri riconoscono che ogni Autorità Nazionale di Supervisione istituita o nominata da ciascuno Stato Membro in accordo alla normativa Cielo Unico Europeo ed inserita all’interno dell’ Allegato 1 del presente Accordo, svolge i compiti affidati alla stessa Autorità competente in accordo alla normativa Cielo Unico Europeo, assicurando un’appropriata supervisione e controllo di sicurezza dei servizi di navigazione aerea forniti all’interno del FAB BLUE MED.
2. Gli Stati Membri promuovono e facilitano una stretta collaborazione tra le rispettive Autorità Nazionale di Supervisione sulle attività di supervisione dei servizi di navigazione aerea forniti all’interno del FAB BLUE MED nel contesto della normativa Cielo Unico Europeo e si fanno carico di facilitare la più ampia armonizzazione delle regole e procedure nazionali inerenti alla supervisione.
3. A tal fine, gli Stati Membri assicurano che le rispettive Autorità Nazionale di Supervisione concludano adeguati accordi scritti su qualsiasi argomento ritenuto necessario che rientri nella sfera delle proprie responsabilità.
4. L’accordo tra le  Autorità  Nazionale di Supervisione viene notificato al Consiglio di Governo.
5. Il comitato delle Autorità Nazionale di Supervisione si consulta periodicamente con il Comitato dei Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea e, per ciò che concerne la cooperazione civile/militare ed il FUA, con il Gruppo di Coordinamento civile/militare, e riporta al Consiglio di Governo eventuali questioni di sicurezza emergenti.
Articolo 18 Prestazioni
Gli Stati Membri si impegnano a raggiungere una convergenza progressiva dei propri piani di prestazione nazionali, in conformità alla normativa del Cielo Unico Europeo .
Articolo 19 Consiglio di Governo
1. Con il presente Accordo viene costituito il “Consiglio di Governo BLUE MED” inteso come organo decisionale comune ai fini dell’implementazione, operatività e ulteriore sviluppo dei  presente Accordo e del FAB BLUE MED.
2. Il “Consiglio di Governo” è costituito dalle seguenti rappresentanze:
(a) Membri con diritto di voto:
un (1) rappresentante autorizzato per ogni Stato Membro. In aggiunta, ogni Stato Membro può designare, in maniera permanente o occasionale, un (1) rappresentante militare autorizzato. Ogni Stato ha la possibilità di esprimere un singolo voto; e
(b) Membri senza diritto di voto:
(i) un (1) rappresentante del Comitato delle Autorità Nazionali di
Supervisione;
(ii) un (1) rappresentante del Comitato di Coordinamento Civile/Militare; and
(iii)un (1) rappresentante del Comitato dei Fornitori di Servizi alla Navigazione Aerea.
3. Su invito da parte del Consiglio di Governo BLUE MED, rappresentanti dei Partner Associati possono partecipare alle condizioni stabilite da specifici accordi sottoscritti dai singoli Partner Associati e dagli Stati Membri di BLUE MED, in accordo all’Articolo 34. I soggetti interessati possono partecipare in qualità di osservatori sulla base di un invito del Consiglio di Governo oppure a seguito dell’approvazione, da parte dello stesso Board, della loro richiesta di partecipazione.
Articolo 20 Competenze del “Consiglio di Governo”
Il “Consiglio di Governo” assicura l’esecuzione del presente Accordo ed il raggiungimento degli obiettivi del FAB BLUE MED, mantenendo da parte del FAB BLUE MED la conformità con il quadro normativo delineato dalla normativa dei Cielo Unico Europeo. Al fine di soddisfare gli impegni assunti dagli Stati Membri con il presente Accordo, il Consiglio di Governo adotta ogni misura o decisione ritenuta opportuna su qualsiasi altra questione con l’intento di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e del FAB BLUE MED ed in particolare:
(a) adotta testi di accordi relativi alla designazione congiunta dei fornitori di servizi di traffico aereo e meteorologici per la presentazione, l’esame e l’approvazione degli Stati Membri;
(b) approva la politica comune del FAB BLUE MED per lo spazio aereo d’interesse ai sensi della normativa SES;
(c) approva le politiche concernenti i servizi alla navigazione aerea, i flussi del traffico aereo e a gestione della capacità, la gestione dello spazio aereo, la formazione e certificazione del personale e l’interoperabilità dei sistemi;
(d) identifica ogni misura ritenuta appropriata per supportare l’armonizzazione di regole e procedure nazionali concernenti i servizi alla navigazione aerea, i flussi del traffico aereo e la gestione della capacità, la gestione dello spazio aereo, la formazione e la certificazione del personale coinvolto, l’interoperabilità dei sistemi; e le regole dell’aria, includendo l’armonizzazione delle differenze notificate rispetto agli standard ICAO;
(e) propone modifiche al presente accordo e ai suoi allegati, fatte salve le disposizioni dell’Articolo 30;
(f) facilita cambiamenti futuri alla designazione congiunta dei fornitori di servizi di traffico aereo;
(g) supporta lo sviluppa di una completa ed ottimale cooperazione civile/militare sull’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo;
(h) approva il piano di performance BLUE MED ed i relativi obiettivi di performance, a condizione che tale piano sia obbligatorio ai sensi della normativa SES;
(i) identifica ogni misura ritenuta adeguata per raggiungere la più ampia armonizzazione delle politiche nazionali di tariffazione per il traffico di rotta all’interno dello spazio aereo interessato;
(j) adotta e/o identificare le opportune misure richieste per sviluppare ed applicare i principi comuni che regolano la politica di tariffazione all’interno dello spazio aereo interessato;
(k) assicura lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di gestione della Sicurezza comune;
(l) assicura il coordinamento del FAB BLUE MED con i blocchi funzionali di spazio aereo adiacenti, includendo efficienti metodi d’interfacciamento;
(m) favorisce e facilita la cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea con l’obiettivo del miglioramento delle loro prestazioni;
(n) assicura la consultazione con, e tra, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo ed altri soggetti interessati, costituendo o modificando, ove ritenuto appropriato, i relativi meccanismi di consultazione;
(o) coordina le posizioni degli Stati Membri in riferimento all’applicazione degli accordi internazionali riguardanti, in particolare, il lavoro dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, EUROCONTROL, la Commissione Europea e l’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione e le azioni congiunte nel campo della gestione del traffico aereo;
(p) identifica ogni misura richiesta per l’implementazione degli Accordi Associativi;
(q) valuta ogni proposta di conclusione del presente Accordo, in modo da sottoporre tali proposte all’approvazione degli Stati Membri;
(r) Assume ogni misura necessaria all’accesso oppure al recesso di uno Stato dal presente Accordo;
(s) facilita la conciliazione amichevole delle eventuali dispute tra Stati Membri con riferimento al presente Accordo;
(t) propone l’adozione di ogni misura necessaria a raggiungere e/o mantenere l’allineamento tra il presente Accordo ed ogni normativa inerente al Cielo Unico Europeo o relative regolamentazioni e standard, in caso di variazione di questi ultimi;
(u) adotta i propri termini di riferimento e le regole di procedura ed approva quelle adottate dai Comitati;
(v) costituisce comitati ad hoc e gruppi di lavoro per farsi assistere su tematiche specifiche, ed approva le loro proposte;
(w) costituisce ogni altro organo amministrativo o di gestione con il fine di assistere il “Consiglio di Governo” nelle operazioni di routine del FAB; e;
(x) sviluppa politiche strategiche riguardanti le relazioni esterne.
Articolo 21 Funzionamento del “Consiglio di Governo”
1. Il Consiglio di Governo al suo primo incontro, e successivamente a intervalli annuali, nomina un Presidente. La Presidenza del “Consiglio di Governo” viene attribuita a tutti gli Stati Membri sulla base di un principio di rotazione.
2. Le Decisioni del “Consiglio di Governo” essere sono adottate all’unanimità.
3. Il “Consiglio di Governo” adotta i propri termini di riferimento e regole di procedura inserendo, in particolare, per la convocazione delle riunioni l’invio anticipato dell’agenda, la procedura di voto, inclusa la possibilità di prendere decisioni per corrispondenza.
4. Il “Consiglio di Governo” si riunisce su invito del Presidente come e quando richiesto ed almeno due volte l’anno. Ogni Stato Membro è titolato a richiedere la convocazione di una riunione.
5. Un Segretariato Amministrativo viene essere costituito con il fine di assistere il “Consiglio di Governo” in tutte le tematiche di tipo amministrativo. I termini di riferimento e le regole di procedura di questo Segretariato Amministrativo sono adottate per decisione del “Consiglio di Governo”.
Articolo 22 Comitati
1. I seguenti Comitati vengono costituiti con il presente Accordo, con il fine di assistere il “Consiglio di Governo” nelle tematiche di rispettiva competenza:
(a) Comitato di coordinamento civile/militare (CMCC);
(b) Comitato delle Autorità Nazionali di Supervisione (NSAC); e
(c) Comitato dei Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea (ANSPC).
2. I Membri dei diversi comitati sono esperti civili e/o militari nominati dagli Stati Membri.
3. I Comitati riferiscono direttamente al “Consiglio di Governo” a meno che non sia previsto diversamente dalle regole di procedura dello specifico Comitato o da una decisione specifica del “Consiglio di Governo”. Altri partecipanti, inclusi gli esperti, possono partecipare ai Comitati in veste di osservatori su invito.
4. Il Comitato di Coordinamento Civile/Militare (CMCC) ha competenze in materia di cooperazione civile/militare e sull’applicazione dell’uso flessibile di spazio aereo, ed è composto da due rappresentanti, uno civile e l’altro militare, da parte di ogni Stato Membro.
5. Il Comitato delle Autorità Nazionali di Supervisione (NSAC) è composto da un rappresentante per ognuna delle Autorità Nazionali di Supervisione degli Stati Membri ed ha competenza su temi provenienti dalla pertinente normativa SES e su ogni altra attività assegnata al Comitato dal “Governing Board”.
6. Il Comitato dei Fornitori di Servizi alla Navigazione Aerea (ANSPC) è composto da un rappresentante per ogni Fornitore dei Servizi di Navigazione Aerea congiuntamente designato da ogni Stato Membro ai sensi dell’Articolo 10 del presente Accordo. Il Comitato ha competenza sulle tematiche contenute nella normativa SES e su ogni altra attività assegnatagli dal Consiglio di Governo.
7. A meno che diversamente specificato all’interno del presente Accordo, le proposte del ANSPC sono poste all’attenzione del NSAC e del CMCC, secondo le competenza, al fine di ottenere considerazioni e possibili raccomandazioni al Consiglio di Governo.
8. Ogni Comitato trasmette i propri termini di riferimento e regole di procedura, che ne disciplinano il funzionamento, al  Consiglio  di Governo per l’approvazione.
Articolo 23 Emergenze
Gli Stati Membri provvedono affinché piani coordinati vengano sviluppati all’interno del FAB BLUE MED nel rispetto dei pertinenti allegati alla Convenzione di Chicago e tenendo in debita considerazione gli eventuali accordi civili/militari esistenti.
Articolo 24 Ricerca e Soccorso
1. Operazioni di Ricerca e Soccorso, in riferimento ad inconvenienti ed incidenti sul territorio di ogni Stato Membro ed all’interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilità secondo l’Accordo Regionale sulla Navigazione Aerea ICAO, sono condotte sotto il coordinamento delle autorità competenti dello stesso Stato Membro.
2. Nel caso di operazioni di Ricerca e Soccorso transfrontaliere, che coinvolgano due o più parti del presente Accordo, gli Stati Membri si impegnano a cooperare e coordinare le operazioni di Ricerca e Soccorso.
Articolo 25 Responsabilità Civile
1. All’interno dello spazio aereo interessato, uno Stato Membro (di seguito “Stato Membro interessato”) si impegna a rifondere ogni danno causato da un evento, conseguenza  della fornitura di servizi transfrontalieri, nel caso in cui tale evento:
a) sia occorso all’interno dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio o sotto la propria responsabilità, in accordo alle regole ICAO; e
b) a conclusione di un appropriato procedimento giudiziario, sia stato definitivamente stabilito che tale danno è stato causato per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea (di seguito identificato come “il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante”) designato in conformità con l’Articolo 9, o da parte di un suo rappresentante od ogni altro individuo operante in sua vece che non sia il fornitore, la cui sede principale di operazioni sia collocata all’interno del territorio dello Stato Membro interessato.
2. Nessuna azione diretta può essere intrapresa verso il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante o verso un suo rappresentante od ogni altro individuo che agisca in sua vece.
3. Il diritto di indennizzo descritto all’interno del paragrafo (1) è considerato estinto se un’azione non viene intrapresa entro un periodo di due anni a decorrere dalla data del definitivo pronunciamento giudiziale, come descritto nel paragrafo (4).
4. L’indennizzo identificato nel paragrafo (1) può essere richiesto solamente in caso di danno che non sia già stato oggetto di indennizzo sulla base di un definitivo pronunciamento  giudiziale, in accordo a specifiche normative e leggi nazionali o internazionali. Una decisione è considerata definitiva nel caso che contro la stessa non possa essere più esperita alcuna impugnazione in accordo alle leggi e regolamentazioni nazionali e internazionali.
5. Le richieste di indennizzo identificate nel paragrafo (1) sono trattate con lo Stato Membro interessato. La richiesta è considerata e regolata dall’autorità competente in accordo alle pertinenti leggi e regolamentazioni nazionali dello Stato Membro interessato. Nel caso in cui sulla richiesta in oggetto non venga raggiunto alcun consenso, la disputa viene regolata dalla corte competente dello Stato Membro interessato, in accordo alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali.
6. Il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante rimborsa allo Stato Membro interessato qualsiasi indennizzo pagato o costi sostenuti a fronte di un danno causato da un proprio errore o da un errore procurato da un proprio rappresentante o da  ogni  altro individuo che agisca in sua vece.
7. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante assicura l’effettiva applicazione dei propri obblighi e, in caso di inadempimento del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, garantisce alla prima richiesta il rimborso allo Stato Membro interessato.
8. In caso di disputa riguardante il rimborso previsto dal paragrafo (7), lo Stato Membro interessato è titolato a riportare tale disputa con lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, in regime di arbitrato, utilizzando le “Regole opzionali per l’arbitrato di dispute tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato”. Il tribunale arbitrale applica le leggi ed i regolamenti dello Stato Membro interessato.
9. Nulla all’interno del presente Accordo vincola lo Stato Membro interessato e lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, dal concordare una divisione dei costi risultanti da un danno così come identificato all’interno dell’Articolo 24 (2).
10. Nulla all’interno del presente Accordo influenza la possibilità per uno Stato Membro o per il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, di ricorrere a propria volta contro un altro individuo o altre entità operative.
11. Gli Stati Membri provvedono ad informarsi vicendevolmente alla ricezione di ogni informazione riguardante ogni richiesta di cui all’Articolo 24 (2) e non appena una richiesta viene definitivamente assolta.
12. I fornitori dei servizi del traffico aereo designati come da Articolo 14 del presente Accordo mantengono un’adeguata copertura per le responsabilità derivanti dal presente Accordo, in modo da rendere operativi gli obblighi a loro assegnati all’interno del paragrafo (7) concernenti il rimborso dello Stato Membro interessato.
13. L’applicazione del presente Articolo avviene senza pregiudizio degli accordi internazionali relativi a danno causato dalle Forze Armate di uno Stato Membro nel territorio di un altro Stato Membro.
14. Il presente Articolo sostituisce ogni norma che governi la responsabilità in ogni esistente accordo bilaterale tra due Stati Membri riguardante la fornitura di servizi di traffico aereo.
Articolo 26 Investigazione di incidenti ed inconvenienti gravi
1. Nell’eventualità di un incidente o di un inconveniente grave, in accordo alla Convenzione di Chicago, che si manifesta nello spazio aereo al di sopra del territorio di uno Stato Membro o sotto la sua responsabilità in accordo alle regole ICAO (riferito nel seguito come “lo Stato Membro in cui si manifesta l’evento”) e controllato da un fornitore di servizi alla navigazione aerea diverso dal fornitore il cui principale luogo di operazioni è collocato nel territorio dello Stato Membro in cui l’evento si è sviluppato (riferito nel seguito come “Il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante”), lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante dovrà notificare tale evento senza ritardo e con i mezzi più appropriati alle autorità competenti dello Stato Membro in cui l’evento si è manifestato. La notifica dovrà avere lo stesso contenuto previsto per la notifica dell’Annesso 13 della Convenzione di Chicago.
2. Su richiesta, allo stato Membro in cui l’evento si è manifestato o allo Stato che conduce l’investigazione in accordo all’Annesso 13 della Convenzione di Chicago, sono forniti, ed è consentito l’accesso al materiale necessario da parte di ogni fornitore di servizi alla navigazione aerea interessato e di ogni autorità competente dello Stato Membro in modo da permettere la conduzione di un’investigazione sull’incidente o sull’inconveniente grave. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante garantisce allo Stato che conduce l’investigazione, in accordo alla propria normativa nazionale, accesso a locali, strutture, materiali, personale, documentazione o qualsiasi altra informazione sul fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante e delle autorità competenti. Le informazioni fornite non sono rese pubbliche e non sono utilizzate per fini diversi dall’inchiesta di sicurezza.
3. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante ha l’opportunità di nominare un rappresentante accreditato che prenda parte all’investigazione.
4. Ogni Stato Membro che su richiesta dello Stato che conduce l’investigazione abbia fornito informazioni o accesso verso le proprie autorità competenti a fornitori di servizi alla navigazione aerea, ha la possibilità di nominare un rappresentante accreditato al fine di partecipare all’investigazione come previsto dall’Annesso 13 ICAO e dalla relativa normativa comunitaria e nazionale. Le autorità competenti dello Stato che conducono l’investigazione consegnano la propria relazione finale di indagine nella lingua dello stato, assieme ad una traduzione in lingua inglese, unitamente ad ogni raccomandazione di sicurezza che scaturisca dall’investigazione, alle autorità competenti dello Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, così come, su richiesta, agli altri Stati Membri ed al BLUE MED Consiglio di Governo.
5. Il presente Articolo sostituisce ogni norma che regoli l’investigazione su incidenti o inconvenienti gravi in ogni accordo bilaterale esistente tra due Stati Membri in relazione alla fornitura dei servizi del traffico aereo.
Articolo 27 Segnalazione di inconvenienti e diffusione delle informazioni
1. Tutti gli Stati Membri dispongono di adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti, in conformità con la normativa internazionale ed europea.
2. Gli Stati Membri assicurano che le informazioni riguardanti la sicurezza in BLUE MED vengano riportate, collezionate, protette, scambiate e diffuse in maniera adeguata.
3. Il solo obiettivo della segnalazione di eventi è per la prevenzione di incidenti od inconvenienti e non l’attribuzione di responsabilità o colpa.
Articolo 28 Accesso di uno Stato al presente Accordo
1. Il presente Accordo è aperto all’Accesso da parte di ogni Stato, a condizione che lo spazio aereo sotto la propria responsabilità, in conformità con gli Accordi Regionali ICAO  sulla Navigazione Aerea, sia adiacente allo spazio aereo del FAB BLUE MED identificato nell’Articolo 3 del presente Accordo.
2. Ogni Stato che desideri diventare parte del presente Accordo e del FAB BLUE MED, presenta al Consiglio di Governo BLUE MED una richiesta di accesso.
3. Il Consiglio di Governo procede con la valutazione della domanda, in accordo ai requisiti del FAB ed in linea con la normativa Cielo Unico Europeo e relativo acquis comunitario. A condizione che lo Stato richiedente già attui pienamente la normativa SES ed il relativo acquis comunitario, il Consiglio di Governo potrà  fornire parere positivo sulla domanda di cui al paragrafo 2, in base agli Articoli 20 e 21 del presente Accordo.
4. A seguito del parere positivo fornito dal BLUE MED Consiglio di Governo in merito alla richiesta di accesso menzionata nel paragrafo (2), lo Stato proponente e gli Stati Membri del FAB BLUE  MED siglano un accordo che descriva le condizioni di accesso ed ogni cambiamento eventualmente necessario al presente Accordo. L’accordo di accesso, ed ogni cambiamento al presente Accordo, dovranno sono sottoposti alla ratifica di tutti gli Stati Membri, in conformità ai rispettivi requisiti costituzionali. Fatta salva la possibilità di prevedere l’applicazione provvisoria di tale accordo di accesso durante il processo di ratifica, tali accordi hanno effetto dopo un periodo di transizione proposto dal BLUE MED Consiglio di Governo.
5. L’accesso di uno Stato al presente Accordo è comunicato da parte del Consiglio di Governo ai partner associati, all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario identificato nell’Articolo 37 del presente Accordo.
6. Il Consiglio di Governo BLUE MED deve adottare o, eventualmente proporre agli Stati Membri, l’adozione di tutte le misure necessarie richieste dal predetto accesso.
Articolo 29 Recesso di uno Stato Membro dal presente Accordo
1. Ogni Stato Membro può in ogni momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto la propria intenzione di recesso dal presente Accordo al Consiglio di Governo BLUE MED ed al Depositano.
2. Il recesso di uno Stato Membro non esenta lo stesso Stato dagli obblighi di conformità con il paragrafo 5 di questo Articolo e con l’Articolo 32 del presente Accordo.
3. Il recesso diviene effettivo dopo un anno dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Depositario.
4. Il Consiglio di Governo BLUE MED deve prendere ogni misura ritenuta adeguata in relazione alla predetta richiesta di recesso.
5. Lo Stato Membro che recede deve sostenere i costi sostenuti dagli altri Stati Membri come risultato dello stesso recesso. Le conseguenze finanziarie risultanti direttamente dal recesso sono essere determinate tramite un accordo specifico concluso tra lo Stato che recede e gli altri Stati Membri.
6. Il recesso di uno Stato dal presente Accordo è comunicato ai Partner Associati, all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
Articolo 30 Variazioni al presente Accordo
1. Ogni Stato Membro può proporre una modifica al presente Accordo sottoponendo una proposta di variazione al Consiglio di Governo BLUE MED.
2. Ogni variazione al presente Accordo è approvata all’unanimità dagli Stati Membri su proposta del Consiglio di Governo BLUE MED e viene proposta per la ratifica da parte di tutti gli Stati Membri in accordo ai rispettivi requisiti costituzionali.
3. Ogni variazione al presente Accordo entra in vigore novanta (90) giorni dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il Depositario.
4. In deroga a quanto precedentemente esposto, gli Allegati al presente Accordo sono modificati tramite accordo unanime di tutti gli Stati Membri e vengono successivamente notificati al Consiglio di Governo. Una variazione ad un Allegato entrerà in vigore quindici (15) giorni dopo la ricezione da parte del Consiglio di Governo della notifica di tutti gli Stati Membri.
5. Ogni variazione al presente Accordo o ai suoi Allegati è comunicata ai Partner Associati, all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
Articolo 31 Risoluzione dell’Accordo
1. Gli Stati Membri possono decidere all’unanimità di risolvere in ogni momento il presente Accordo.
2. La risoluzione viene realizzata attraverso una dichiarazione scritta da tutti gli Stati Membri al Depositario, nella quale si indica la risoluzione del presente Accordo in una data specifica da concordare tra gli Stati Membri.
3. Gli Stati Membri determinano e allocano congiuntamente e i costi risultanti da tale risoluzione.
4. La risoluzione del presente Accordo è comunicata dal Consiglio di Governo ai Partner Associati, all’ICAO, alla  Commissione  Europea ed al Depositario.
Articolo 32 Sospensione dell’ Accordo
1. Ogni Stato Membro ha il diritto di sospendere immediatamente l’applicazione del presente  Accordo, o parte dello stesso, per salvaguardare l’ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa nazionale e/o in caso di conflitti e tensioni internazionali.
2. Tale decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di Governo BLUE MED, ai Partner Associati, all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
3. Lo Stato Membro che sospende l’applicazione del presente Accordo fà tutto il possibile per terminare la sospensione non appena possibile, e notifica immediatamente agli altri Stati Membri quando la sospensione può considerarsi terminata.
4. Lo Stato Membro che sospende l’applicazione del presente Accordo, o parte dello stesso, in linea di principio sostiene i costi direttamente risultanti dalla sospensione dello stesso Accordo. Questi costi sono determinati in un accordo specifico concluso tra lo Stato Membro che sospende il presente Accordo e gli altri Stati Membri.
5. Il Consiglio di Governo BLUE MED  prende ogni misura ritenuta appropriata, richiesta dalla sospensione sopramenzionata.
6. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano congiuntamente di sospendere il presente Accordo in un qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta, per salvaguardare l’ordine pubblico, gli interessi di sicurezza e difesa nazionale e/o in caso di conflitti e tensioni internazionali, gli stessi lo notificano immediatamente per iscritto ai Partner Associati, all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositano.
Articolo 33 Risoluzione delle dispute
1. Ogni disputa che insorga ira gli Stati Membri riguardante l’interpretazione o l’applicazione di una norma contenuta nel presente Accordo, includendo la sua esistenza, validità o conclusione, che non possa essere risolta per via amichevole, all’interno di un periodo di sei (6) mesi dalla prima comunicazione scritta da parte di uno Stato Membro agli altri Stati interessati attraverso negoziazioni e consultazioni diplomatiche dirette tra gli Stati Membri interessati, è indirizzata al Consiglio di Governo.
2. Nel caso in cui la disputa non possa essere risolta tramite l’intervento del Consiglio di Governo BLUE MED entro tre (3) mesi dalla sua comunicazione allo stesso Board, gli Stati Membri interessati sono titolati ad indirizzare la disputa all’arbitrato come previsto dalle “Regole opzionali per le dispute di arbitrato tra due Stati, della Corte Permanente di Arbitrato”, ad eccezione delle dispute derivanti dall’applicazione degli articoli 28 e 34.
3. I costi di arbitrato, includendo le tasse e le spese previste per lo stesso, sono sostenute dagli Stati Membri partecipanti alla procedura di arbitrato e sono ripartiti tra loro dalla Corte Permanente.
4. Le decisioni del tribunale di arbitrato sono vincolanti per gli Stati Membri che sono parte in causa nella disputa.
Articolo 34 Partner Associati BLUE MED
1. Uno Stato che desideri diventare un Partner Associato del FAB BLUE MED presenta un’apposita richiesta al Consiglio di Governo BLUE MED.
2. Il Consiglio di Governo procede con la valutazione in accordo ai requisiti del FAB, sulla base del livello di adozione dell’impianto normativa del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario da parte dello Stato richiedente.
3. In caso di parere positivo da parte del Consiglio di Governo del FAB BLUE MED riguardo alla richiesta menzionata al paragrafo 1, in conformità agli Articoli 20 e 21, è siglato uno specifico accordo di associazione tra lo Stato richiedente e gli Stati Membri del FAB BLUE MED, che determini i diritti ed i doveri dello specifico Partner Associato e che entra in vigore come contestualmente concordato. L’accordo di associazione è sottoposto alla ratifica degli Stati Membri e dello stesso richiedente, in accordo ai rispettivi requisiti costituzionali.
4. L’accordo di associazione di uno Stato al FAB, la sua modifica o la sua conclusione, è essere comunicato da parte del Consiglio di Governo all’ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario .
5. Il Consiglio di Governo BLUE MED identifica tutte le misure e le condizioni ritenute necessarie per tale associazione.
Articolo 35 Costi per l’implementazione del FAB BLUE MED
Solamente i costi comuni per il funzionamento del FAB sono sostenuti collettivamente e sono determinati dal Consiglio di Governo.
Articolo 36 Registrazione ICAO
Il presente Accordo ed ogni variazione successiva o modifica allo stesso, è essere registrato con l’organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile in accordo a quanto contenuto all’interno dell’Articolo 83 della Convenzione di Chicago.
Articolo 37 Depositario
1. Il Governo italiano ha il ruolo di Depositario del presente Accordo e dei suoi Allegati e ne conserva copia ufficiale.
2. Copia originale di ogni strumento di ratifica, recesso, conclusione o sospensione del presente Accordo e dell’accesso o del recesso di Partner Associati, è conservata dal Depositario.
3. Il Depositario:
a) Informa gli Stati Membri di:
i. Ogni deposito di un documento di ratifica o di accesso con la data dello stesso;
ii. La data di entrata in vigore del presente Accordo;
iii. L’accettazione ed entrata in vigore di ogni variazione al presente Accordo;
iv. Ogni richiesta da parte di uno Stato di accesso al presente Accordo; e
v. Ogni recesso da parte di uno Stato Membro dal presente Accordo;
b) Registra il presente Accordo ed ogni variazione successiva con l’Organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile ed informa la Commissione Europea della data di entrata in vigore del presente Accordo e di ogni variazione successiva;
c) Informa l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e la Commissione Europea di:
i. Ogni accesso o ogni recesso dal presente Accordo con la data dello stesso; e
ii. La sospensione o la conclusione del presente Accordo con la data dello stesso;
d) Trasmette copie certificate del presente Accordo a tutti gli Stati Membri; e
e) Svolge ogni altra funzione abituale per i Depositari.
Articolo 38 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il Depositario.
In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato questo Accordo in nome dei loro rispettivi Governi.
Fatto a Limassol (Cipro) il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2012
ALLEGATO 1
Lista delle Autorità Nazionali di Supervisione BLUE MED
Cipro: National Supervisory Authority for Air Navigation Services,
Department of Civil Aviation,
Ministry of Communications and Works of the Republic of Cyprus,
27, Pindarou str.
Nicosia, CYPRUS 1429
Grecia:
Hellenic Air Navigation Supervisory Authority
29th , Third Street
16777 Hellinikon
Greece
Tel: +30 2108984104
Fax: +30 2109680229
Italia:
ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Presidenza e Direzione Generale
Viale del Castro Pretorio, 118
00 185 ROMA
ITALIA
Tel: +39 06 44596300/44596310
Fax: +39 06 44596 301/44596311
Malta:
National Supervisory Authority (Air Navigation Services)
Civil Aviation Directorate
Gate 1, Malta International Airport
Luqa LQA 3000
MALTA