Legge 23 aprile 2015, n. 49. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. Entrata in vigore: 6 maggio 2015

Pubblicato in:

G.U. 5 maggio 2015, n. 102

La legge n. 49/2015 autorizza la ratifica dell’accordo tra Italia e Argentina avente lo scopo di facilitare lo svolgimento di attività lavorative da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari. In conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nonché il diritto internazionale consuetudinario, l’accordo prevede che ai familiari conviventi del personale delle missioni diplomatiche si applichino le norme argentine in materia di lavoro, con alcune limitazioni relative all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa.

  • Vedi anche:

    Legge 10 febbraio 2015, n. 15. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 23 aprile 2015, n. 49

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita alla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue.

Art. 1. Oggetto dell’Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di quest’ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

L’espressione «familiari» del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;

II) i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 26 anni;

III) i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Art. 2. Procedura di autorizzazione in Italia

L’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio dell’iter della procedura per l’autorizzazione all’iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l’Impiego facenti capo all’Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l’Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo  del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Art. 3. Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina

L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires invierà una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l’autorizzazione ad intraprendere un’attività lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall’Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l’Ambasciata sarà informata dal Ministero che il suddetto familiare è autorizzato ad intraprendere l’attività lavorativa.

Art. 4. Applicabilità della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l’autorizzazione ad intraprendere l’attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l’esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

Art. 5. Immunità

Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall’esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa suddetta.

Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell’autorizzazione.

Art. 6. Limiti all’autorizzazione

L’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente  nello  Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale.

L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Art. 7. Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente Accordo.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avrà effetto dalla sua notifica alla controparte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede.

 

Ministero degli Affari Esteri

Roma, 25 giugno 2012

Prot. n. 1512/166905

Eccellenza,

ho l’onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l’onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l’interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l’art. 5 paragrafo 2 dell’Accordo, relativo alle “immunità”, laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa. “lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità  presentatagli dallo Stato ricevente”, le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l’esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell’Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell’Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all’art. 4 recante “Applicabilità della normativa locale”, le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall’articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l’onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell’Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l’intesa tra l’Italia e l’Argentina circa la corretta interpretazione dell’Accordo.

Mi avvalgo dell’opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l’assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca

Capo del Cerimoniale Diplomatico

Roma, 3 settembre 2012

NE. 105

Eccellenza,

ho l’onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo:

“Roma, 25 giugno 2012

Prot. n. 1512/166905

Eccellenza,

ho l’onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l’onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l’interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l’art. 5 paragrafo 2 dell’Accordo, relativo alle “immunità”, laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa, “lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità presentatagli dallo Stato ricevente”, le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l’esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell’Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata competente dovrà formulare una  nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell’Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa autorizzata.

3)Con riferimento all’art. 4 recante “Applicabilità della normativa locale”, le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall’ articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l’onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell’Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l’intesa tra l’Italia e l’Argentina circa la corretta interpretazione dell’Accordo.

Mi avvalgo dell’opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l’assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca

Capo del Cerimoniale Diplomatico”

Eccellenza,

ho l’onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Argentina, che il presente scambio di lettere costituisce l’esatta interpretazione concordata dell’Accordo.

Mi avvalgo dell’opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l’assicurazione della mia più alta considerazione.

Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella

Ambasciatore della Repubblica Argentina