Legge 22 luglio 2014, n. 111, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

Pubblicato in:

G.U. 11 agosto 2014, n. 185

Con la l. n. 111/2014 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine d’esecuzione dell’Accordo bilaterale concluso con la Repubblica di Corea (Corea del Sud) nel 2012. L’Accordo è volto a incrementare gli scambi culturali soprattutto presso le giovani generazioni, attraverso un programma comune di vacanze-lavoro rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni. Entrerà in vigore dopo la notifica di entrambe le Parti dell’avvenuta adozione delle misure di attuazione nei rispettivi ordinamenti interni (art. 6).

Legge 22 luglio 2014, n. 111

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di vacanze – lavoro

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito definite “le Parti”),

Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i due Paesi e in conformità con la normativa nazionale vigente nei rispettivi Paesi nonché, nel caso della Repubblica Italiana, alla legislazione comunitaria,

Desiderosi di offrire maggiori opportunità ai propri cittadini, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale stile di vita dell’altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,

Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi, particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliano recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliano recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo periodo con la possibilità di un impiego occasionale che consenta di completare i mezzi finanziari di cui dispongono,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Per il Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Corea rilascerà, a richiesta di cittadini coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino le seguenti condizioni: a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b) siano cittadini coreani residenti in Corea; c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno; d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un’età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e) Non abbiano familiari al seguito; f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validità non inferiore ai diciotto (18) mesi; g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo; h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana; i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana; j) dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare a cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo “visti per vacanze lavoro”, salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.

3. Il Governo della Repubblica Italiana permetterà ai cittadini coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro l’ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dall’inizio del loro ingresso sul territorio italiano.

4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze lavoro consentirà agli stessi di svolgere un’attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo. Il possesso di un permesso di soggiorno conforme ad un visto vacanze lavoro non da’ titolo ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o per motivi familiari.

5. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia.

6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di visto vacanze lavoro possono svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di lavoro dovrà comunicare l’assunzione del cittadino coreano mediante le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che svolgono un’attività lavorativa in Italia nel quadro del presente accordo, si applicherà la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

7. Il Governo della Repubblica Italiana richiederà ai cittadini coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e’ consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

Articolo 2 Per il Governo della Repubblica di Corea

1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Italia rilascerà, a richiesta di cittadini italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b. siano cittadini italiani residenti in Italia; c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno; d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un’età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e. non abbiano familiari al seguito; f. siano in possesso di un passaporto italiano di validità non inferiore ai diciotto (18) mesi; g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo; h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato dalle autorità competenti; i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Corea; j. dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica di Corea potrà rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento (500) visti del tipo “visti per vacanze lavoro”, salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.

3. Il Governo della Repubblica di Corea permetterà ai cittadini italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l’ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentirà agli stessi di svolgere un’attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo di permesso di soggiorno.

4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un’attività lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un’attività lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applicherà la legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

5. Il Governo della Repubblica di Corea richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

Articolo 3 Disposizioni Generali

1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni giovanili, culturali e comunità nei rispettivi Paesi a fornire adeguate assistenza ai cittadini dell’altra Parte contraente entrati nell’altro Paese con un visto Vacanze Lavoro.

2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall’entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento normativo relativo all’attuazione di quest’ultimo.

3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Le Parti potranno rifiutare l’ingresso nel proprio territorio a cittadini dell’altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.

5. Il presente Accordo vacanze lavoro sarà applicato in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e, per quanto riguarda l’Italia, in osservanza anche alla legislazione comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l’Italia dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

Articolo 4 Sospensione dell’Accordo

Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validità dell’Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà, sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 5 Soluzione delle Controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per il tramite dei canali diplomatici.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per il recepimento del presente Accordo nel proprio ordinamento giuridico.

Articolo 7 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato consensualmente per iscritto tra i due Governi in qualsiasi momento. Gli emendamenti saranno effettuati per iscritto tramite i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 6.

Articolo 8 Denuncia

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo, previa notifica scritta tramite i canali diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo.