Legge 21 novembre 2014, n. 182, Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. Entrata in vigore: 14 dicembre 2014

Pubblicato in:

G.U. 13 dicembre 2014, n. 289

Con riferimento all’Accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975, le Parti contraenti hanno stabilito, nel Protocollo aggiuntivo, la concessione a titolo gratuito, da parte del Governo italiano, di alcuni immobili siti a Firenze, a favore dell’Istituto. Il fine è quello di facilitare le attività dell’Istituto, ampliatesi a seguito dell’adesione alla Convenzione istitutiva del 1972 da parte di nuovi Stati membri dell’UE. L’Accordo stabilisce altresì le esenzioni fiscali previste a favore dell’Istituto, il cui Presidente gode degli stessi privilegi e immunità riconosciuti agli ambasciatori capo missione.

Legge 21 novembre 2014, n. 182.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 del Protocollo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000 a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo
Il Governo della Repubblica Italiana
e
L’Istituto Universitario Europeo
Vista la Convenzione relativa alla creazione dell’Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972;
Viste le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992;
Visto il Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972;
Visto l’Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975;
Visto lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell’Accordo del 10 luglio 1975, firmato a Firenze il 25 marzo 1976;
Visto il Protocollo aggiuntivo all’Accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985;
Visto il Verbale di consegna all’Istituto Universitario Europeo di Firenze relativo alla porzione dell’immobile denominato «Villa il Poggiolo» – FIB0801 del 13 gennaio 2011, intervenuto tra l’Agenzia del Demanio – Filiale Toscana e Umbria – sede di Firenze e l’Istituto Universitario di Firenze Prot. N. 2011/148/R.I. (qui di seguito denominato «Verbale di consegna»);
Considerato che l’Istituto Universitario Europeo e le Comunità Europee hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l’Istituto degli Archivi Storici dell’Unione Europea e la loro apertura al pubblico tramite l’Istituto Universitario Europeo;
Considerato inoltre che l’Istituto Universitario Europeo, nell’ambito delle finalità di cui alla precitata Convenzione, ha intensificato le proprie attività, anche in seguito all’adesione alla Convenzione istitutiva di nuovi Stati membri dell’Unione Europea;
Considerato che l’Atto Finale annesso alla Convenzione relativa alla creazione dell’Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede alla Dichiarazione II B che il Governo italiano provvederà per gli alloggi per i ricercatori dell’Istituto;
Desiderosi di definire le modalità di applicazione necessarie al compimento della missione dell’Istituto Universitario Europeo;
Hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 dell’Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato l’istituto), firmato a Roma il 10 luglio 1975, si applicano in ogni loro parte anche agli immobili di cui al successivo articolo 2, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 6 dell’Accordo di sede, che non si applicano agli immobili citati all’articolo 2, comma 1, lettera e) e comma 2 del presente Protocollo aggiuntivo.
Art. 2.
1. Il Governo della Repubblica Italiana mette gratuitamente a disposizione dell’Istituto, i seguenti immobili:
a) Il complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia, sito in Firenze, Via Boccaccio dal n. 115 al n. 123;
b) Il terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;
c) Il complesso immobiliare denominato Villa Salviati, sito in Firenze, Via Salviati n. 5 e 7, Via Faentina n. 261 e Via Bolognese n. 156 che sarà utilizzato dall’Istituto quale sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea e per attività istituzionali dell’istituto;
d) Porzione dell’immobile demaniale denominato «Villa il Poggiolo» – Piazza Edison, 11 – 50133 Firenze, così come descritta nel Verbale di consegna e nell’allegata planimetria catastale (allegato 1);
e) L’immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, Via Faentina 94b.
2. L’Istituto dispone inoltre dell’immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dell’IUE.
Art. 3.
Ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l’Istituto è demandata la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati all’articolo 2, che l’Istituto utilizza per esigenze istituzionali.
Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica Italiana provvede alla sistemazione degli immobili di cui al precedente articolo 2 ed alle forniture di attrezzature e mobilio, conformemente a quanto stabilito nell’Allegato all’Accordo di sede firmato il 10 luglio 1975 (lettera B: Immobili che devono essere messi a disposizione dell’Istituto – lettera D: Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici).

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al precedente comma e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto è disposto dall’Accordo di Sede all’articolo 1, comma 2.

Art. 5.

In materia di esenzioni fiscali si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo di Sede firmato a Roma il 10 luglio 1975. A maggior chiarimento si precisa che l’esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo sugli atti e sui contratti, le accise e relative addizionali sull’energia elettrica, l’accisa sui combustibili e sul gas naturale consumati dall’Istituto per i soli usi istituzionali.

Art. 6.
Al Presidente dell’Istituto, organo che dirige l’Istituto ed ha l’incarico di amministrarlo e assicurare la rappresentanza giuridica di quest’ultimo, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica.
Art. 7.
1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell’Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972 con allegato Protocollo, l’Accordo di sede, firmato a Roma il 10 luglio 1975 ed il Protocollo aggiuntivo all’accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.
2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non prevede disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.
Art. 8.
Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.