Legge 21 luglio 2016, n. 145, Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Entrata in vigore: 31 dicembre 2016 [ad eccezione dell’art. 20, entrato in vigore il 2 agosto 2016].

Pubblicato in:

G.U 1 agosto 2016, n. 178

La l. n. 145/2016 ha introdotto una normativa generale relativa alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali di pace, che in precedenza veniva dettata in relazione a singole missioni o gruppi di missioni. Le missioni consentite sono solo quelle conformi all’art. 11 della Costituzione e al diritto internazionale, compresi i diritti umani e il diritto umanitario. Riguardo alla procedura di autorizzazione, la decisione è assunta dal Consiglio dei ministri, dopo avere informato il Presidente della Repubblica e, se occorre, il Consiglio supremo di difesa; essa è poi sottoposta al Parlamento per autorizzazione. Ogni anno, il Governo elabora una relazione, indicando le missioni in corso, i risultati raggiunti e i fini della prosecuzione per l’anno successivo. La l. n. 145 disciplina inoltre l’immunità di missione, l’orario di lavoro, i riposi, il compenso e il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale dei militari partecipanti alle missioni. Alle missioni si applica il codice militare di pace; l’eventuale applicazione del codice di guerra può essere disposta con legge.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 21 luglio 2016, n. 145

Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.

Capo I

Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell’Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

2. Rientra nell’ambito di applicazione della presente legge l’invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

3. Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Capo II

Procedimento

Art. 2 Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

 

1. La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19, comma 2, per prevedere l’applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma  2.  A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell’eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

Art. 3 Sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l’anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell’articolo 2, nonché ai fini dell’eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all’articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell’anno in corso, precisa l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all’adozione dell’approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d’azione nazionali previsti per l’attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. Sono abrogati:

a) l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;

b) l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

c) l’articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;

d) l’articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;

e) l’articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Art. 4 Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all’articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all’articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

Norme sul personale

Art. 5 Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. L’indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell’ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l’indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati.

6. Non si applica l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall’ONU nell’ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell’Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell’indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

Art. 6 Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario

1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell’indennità di missione ai sensi dell’articolo 5, è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7 Indennità di impiego operativo

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l’articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 8 Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell’Amministrazione della difesa, ai sensi dell’articolo 1881 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 9 Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell’articolo 7 e dell’articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell’impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 10 Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell’articolo 988-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11 Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento al grado superiore

1. Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell’articolo 1096, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 12 Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall’amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d’ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 13 Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi

1. La permanenza all’estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell’impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell’articolo 37, comma 1, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

Art. 14 Orario di lavoro

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Art. 15 Riposi e licenza ordinaria

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell’organismo internazionale  di riferimento recepite dall’autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, di fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.

2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

Art. 16 Utenze telefoniche di servizio

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 17 Personale civile

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 18 Consigliere per la cooperazione civile

1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell’ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferimento dell’incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l’applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;

b) all’articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile».

Capo IV

Disposizioni penali

Art. 19 Disposizioni in materia penale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.

2. è fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l’applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.

3. Non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all’arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma,  174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.

6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l’arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio, ai sensi dell’articolo 388 del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida, ai sensi dell’articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all’interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui  e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell’articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l’arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell’articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

Capo V

Altre disposizioni

Art. 20 Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per  la sicurezza della Repubblica

1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l’attuale composizione dell’organo e dell’ufficio di presidenza.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.

Art. 21 Disposizioni in materia contabile

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l’operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di beni e di servizi.

2. I Ministeri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22 Interventi urgenti

1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23 Cessione di mezzi e di materiali

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell’ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 24 Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall’ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per essere riassegnati, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione.

2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all’articolo 4, comma 1.

Art. 25 Modifica all’articolo 705 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. All’articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.

Art. 26 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell’anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l’articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.