Legge 21 febbraio 2014, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Entrata in vigore: 27 febbraio 2014. Testo coordinato del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 149

Pubblicato in:

G.U. 26 febbraio 2014, n. 47

L’adozione della l. n. 13/2014 porta a compimento il processo di riforma legislativa sullo status giuridico dei partiti politici e sulla disciplina del loro finanziamento, che nel 2012 era stato oggetto di raccomandazioni all’Italia da parte del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa, nell’ambito del suo Terzo Ciclo di valutazione.

  • Vedi anche:

    GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione). Terzo ciclo di valutazione. Rapporto di valutazione sull’Italia, “Trasparenza del finanziamento ai partiti” (Tema II), adottato dal GRECO alla 54° Riunione plenaria (Strasburgo, 20-23 marzo 2012) (GRECO Eval III (2011) 7E, Theme II)

  • Lingua originale: Italiano

Legge 21 febbraio 2014, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2014. Testo coordinato del decreto-legge n. 149/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Testo coordinato del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 Abolizione del finanziamento pubblico e finalità
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall’art. 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalità per l’accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
Capo II

Democrazia interna, trasparenza e controlli

Art. 2 Partiti
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Art. 3 Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.
2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea , indica:
0a) l’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l’organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito;
e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l’obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’art. 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n) l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art. 4 Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all’art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all’art. 3, procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all’art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.
3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all’art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l’iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all’adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all’art. 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 10.
8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un’apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l’indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10.
Art. 5 Norme per la trasparenza e la semplificazione
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all’art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4, che non superino nell’anno l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identità dell’autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell’art. 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.
Art. 6 Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. A decorrere dall’esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.
Art. 7 Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all’art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. A decorrere dall’esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Art. 9 Parità di accesso alle cariche elettive
1. I partiti politici promuovono la parità nell’accesso alle cariche elettive in attuazione dell’art. 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell’art. 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12.
4. A decorrere dall’anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell’elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l’esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

Art. 10 Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria
1. A decorrere dall’anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all’art. 11, qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all’art. 12, qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4 prima della data di deposito del contrassegno.
3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale richiedono l’accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all’art. 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l’elenco dei partiti politici iscritti nel registro all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all’art. 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l’anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all’iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all’art. 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2.
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.
7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell’applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all’art. 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell’importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. (Soppresso).
12. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all’art. 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
Art. 11 Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici
1. A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro ai sensi dell’art. 4 e dell’ammissione ai benefici ai sensi dell’art. 10, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.
2. Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
4-bis. A partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. (Soppresso).
6. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, limitatamente alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. (Soppresso).
9. Alle minori entrate derivanti, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l’anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio, dell’importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all’art. 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all’art. 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l’onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 11-bis Modifica dall’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell’IMU
1. All’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.».
Art. 12 Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.
3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione dell’elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
a) l’apposita scheda per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;
b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell’otto e del cinque per mille.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l’anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell’esercizio, sono nuovamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato.
6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all’art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
Art. 13 Raccolte telefoniche di fondi
1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13-bis Giurisdizione su controversie
1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l’applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 8, comma 8.
2. Si applica il rito abbreviato di cui all’art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 14 Norme transitorie e abrogazioni
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;
b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell’importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’art. 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l’art. 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l’art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l’art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l’art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2014 sono abrogati l’art. 15, comma 1-bis, e l’art. 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’art. 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell’onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 14-bis Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali
1. All’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall’insediamento delle rispettive Camere”.
2. All’art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole:”la sezione regionale di controllo” sono premesse le seguenti: “il collegio istituito presso”.
Art. 15 Modifica dell’art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
1. L’art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente: «Art. 12 – Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. – 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell’organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all’art. 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».
Art. 16 Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b), e 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Art. 17 Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell’art. 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all’attuazione del presente decreto.
Art. 17-bis Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Commissione spettano all’Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 18 Disposizioni finali
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10.
1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l’accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all’art. 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 19 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.