G.U. 5 gennaio 2017, n. 4
La l. n. 249/2016 contiene la ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo trilaterale del 2014 che rinnova quello concluso nel 1998 tra Slovenia, Italia e Ungheria, quali membri della NATO, istitutivo della Multinational Land Force (MLF). Si tratta di una Forza multilaterale in grado di intervenire in caso di emergenza, partecipando a missioni trilaterali, oppure sotto l’egida delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione Europea o altre organizzazioni internazionali, sempre in conformità alla Carta dell’ONU. L’Accordo stabilisce e disciplina gli organi decisionali, la struttura e il comando della MLF.
Legge 21 dicembre 2016, n. 249
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana in merito alla Forza Terrestre Multinazionale
Il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana, d’ora innanzi denominati «le Parti»,
Riconoscendo che il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sono i Paesi che hanno istituito la Forza Terrestre Multinazionale (MLF);
Considerando che gli Stati summenzionati sono membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dell’Unione Europea (UE) e che, di conseguenza, costituiscono parte dell’architettura di sicurezza e difesa della NATO e dell’UE;
Confermando il loro pieno impegno volto a rafforzare e migliorare la cooperazione, la sicurezza e la stabilità, per rispondere alle sfide del XXI secolo;
Confermando il loro impegno nei confronti della «politica della porta aperta», che consente la partecipazione e la cooperazione di altri Pesi nel quadro della MLF;
Riconoscendo l’esigenza di rinnovare il concetto di operazioni e di capacità operative e la conseguente necessità di rivedere il contesto giuridico della MLF, allo scopo di adeguarla alle nuove realtà;
Considerando la decisione, adottata dal Comitato direttivo politico-militare in occasione della 5° riunione del Comitato direttivo politico-militare, tenutasi a Budapest il 21 settembre 2010, di rivedere gli accordi esistenti e di affiliare l’MLF all’NRDC -ITA;
Tenendo presente la consolidata tradizione della MLF,
Hanno concordato quanto segue:
Art. 1. Scopo dell’accordo
1. Scopo del presente accordo è di rinnovare il mandato, come risulta nel concetto di operazioni e capacità operative dell’MLF, elaborato nell’«Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale», firmato il 18 aprile 1998 a Udine.
2. Le Parti riaffermano lo scopo generale della MLF, indicato nell’«Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale», firmato il 18 aprile 1998 ad Udine, che è quello di:
istituire una Forza prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace contro alle nuove sfide emergenti;
migliorare il livello di interoperabilità fra le Parti dell’MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l’adattamento delle procedure operative concordate di comune accordo;
3. In questo contesto, lo scopo principale è di contribuire alla sicurezza internazionale, attraverso:
la realizzazione di condizioni e di capacità che consentano la conduzione di attività addestrative congiunte in tempo di pace;
la dissuasione di potenziali avversari, mediante il coinvolgimento di una forza efficace e militarmente credibile;
4. Al fine di soddisfare i succitati obiettivi, l’MLF deve essere in grado di:
pianificare e condurre attività addestrative multinazionali volte al raggiungimento e al mantenimento di un adeguato livello di prontezza, di capacità di sostegno ed elevata efficienza operativa, contribuendo nel contempo ad accrescere l’interoperabilità;
condurre missioni sotto l’egida delle NU, dell’UE e della NATO;
condurre altre attività stabilite di’ comune accordo dalle Parti.
Art. 2. Contesto di impiego
1. L’MLF può essere impiegata in un contesto trilaterale o multilaterale, in conformità con quanto indicato nelle disposizioni pertinenti del presente Accordo e del Memorandum di Intesa attuativo- MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
2. L’MLF può essere impiegata come parte di una Forza sotto mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell’ambito una Forza guidata da una organizzazione internazionale, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite.
3. La decisione di schierare l’MLF sarà adottata con decisione unanime delle Parti e sarà ulteriormente regolamentata attraverso il MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
4. Dipendentemente dalle possibili limitazioni imposte dalla legislazione interna di una delle Parti, dalle decisioni politiche di alto livello di una delle Parti o dalle capacità operative delle Unità designate delle Parti, l’MLF potrà essere utilizzata da un numero limitato di Parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e conformemente con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 3. Organi decisionali dell’MLF
1. L’MLF riceverà istruzioni, normalmente attraverso una Catena di Comando operativa, dal Gruppo direttivo politico-militare ad alto livello (d’ora in avanti denominato PMSG), costituito da rappresentanti di alto livello dei Ministeri della Difesa (MoD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG fisserà le condizioni per l’impiego operativo e lo schieramento dell’MLF. Il PMSG, inoltre, fornirà informazioni comuni e fungerà da organismo di coordinamento tra le Parti in merito a tutte le questioni attinenti l’MLF.
2. Il PMSG sarà supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare (PMWG) a livello di staff multinazionale, formato da personale tecnico esperto dei rispettivi Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata, che si riuniranno secondo le esigenze. Dette strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell’MLF.
3. Su proposta del PMWG, il PMSG potrà istituire dei Gruppi di Lavoro (GL) non permanenti, costituiti da Esperti nella Materia (Subject Matter Experts), a supporto del processo decisionale della MLF. Detti GL si riuniranno secondo le esigenze e faranno riferimento al PMWG.
Art. 4. Struttura della Forza e di Comando
1. L’MLF è una Forza costituita da Strutture di Comando con Tabella ordinativa organica, unità designate e strutture con un organico di crisi, sulla base del concetto di «Lead Nation» (Nazione guida).
2. In conformità con il concetto di Lead Nation e di Tabella Ordinativa Organica, non esistono forze permanentemente assegnate al di fuori delle basi nazionali designate. Il livello adeguato di integrazione sarà raggiunto tramite l’assegnazione di personale delle Parti al QG dell’MLF. Ciò faciliterà anche l’integrazione, all’inizio di una operazione o di una esercitazione, delle varie componenti.
3. La Repubblica italiana, in qualità di «Lead Nation», provvederà a fornire la sede del QG dell’MLF, il Comandante dell’MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale, rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altre Parti e, all’evenienza, adeguatamente incrementato. La quantità di personale delle altre Parti permanentemente assegnato al QG dell’MLF sarà proporzionale alla quantità di personale che le stesse Parti designeranno per le Forze della MLF.
4. Le capacità designate dalle Parti saranno specificate nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
5. Le capacità designate non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili «su chiamata», al fine di facilitare il processo di generazione e organizzazione della forza. Al termine di ciascun anno, verrà richiesto ad ognuna delle Parti di individuare le capacità annuali valide per l’anno successivo.
Art. 5. Addestramento e attivazione dell’MLF
1. Quando l’MLF viene attivata a scopi addestrativi o operativi, il Comandante del QG della MLF sarà nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF).
2. Per la pianificazione e condotta di operazioni e di attività addestrative, il QG della MLF verrà modificato secondo quanto stabilito nella tabella ordinativa organica di crisi, come concordato nell’apposito MoU. Tuttavia, i contributi in termini di truppe da parte dei rispettivi paesi saranno confermati dal PMSG.
3. Le responsabilità del COMMLF saranno dettagliate nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
4. In caso di operazioni e di esercitazioni, la Catena di Comando operativa sarà costituita congiuntamente dalle Autorità nazionali, tenendo conto dello specifico impiego dell’MLF.
5. Conformemente con i principi concordati, in caso di operazioni e del conseguente Trasferimento di Autorità (TOA), le unità della MLF verranno poste, da parte di ciascuna delle Parti, sotto il Controllo Operativo (OPCON) del COMMLF e, in particolari circostanze, sotto l’OPCON di un Comandante di livello ordinativo superiore.
6. è responsabilità delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l’MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l’MLF.
7. Gli elementi di dettaglio riguardanti l’addestramento, l’attivazione e le operazioni condotte dall’MLF saranno indicati nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
Art. 6. Lingue ufficiali e di lavoro
Le lingue nazionali delle Parti sono le lingue ufficiali della MLF. L’inglese sarà la lingua di lavoro e tutti i documenti operativi dovranno essere redatti in inglese.
Art. 7. Aspetti finanziari e logistici
1. I costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del QG dell’MLF saranno a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del Memorandum di Intesa «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».
2. I costi non coperti dal bilancio multinazionale saranno sostenuti dalle Parti in conformità con i principi stabiliti nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale» o in altro opportuno accordo.
3. Accordi logistici di dettaglio relativi alla costituzione e funzionamento dell’MLF saranno inclusi nel Memorandum di Intesa «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale» o in altro opportuno accordo.
Art. 8. Considerazioni di natura giuridica
Le disposizioni contenute nell’Accordo ira i Paesi firmatari del Trattato Nord Atlantico, sullo Stato delle loro Forze (NATO SOFA, del 19 giugno 1951), regolamenteranno lo stato del personale dell’MLF, secondo quanto applicabile.
Art. 9. Partecipazione di altri paesi all’MLF
1. Qualsiasi stato può aderire al presente Accordo,con il consenso scritto di tutte le Parti e dopo aver firmato una Nota di Adesione al presente Accordo. Un esempio di Nota di Adesione è riportato nell’Annesso A al presente Accordo.
2. Qualsiasi Forza della NATO, del Partenariato per la Pace NATO o di uno stato membro dell’UE, così come Forze di paesi amici possono partecipare ad attività addestrative specifiche dell’MLF o ad una specifica operazione, previo consenso delle Parti e dopo aver firmato un idoneo Memorandum di Intesa o Accordo tecnico con le Parti specificando detta partecipazione.
Art. 10. Clausole di sicurezza
1. Per «INFORMAZIONI CLASSIFICATE» si intende qualsiasi informazione o materiale al quale una delle Parti o l’MLF ha attribuito una classifica di sicurezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o prodotte nell’ambito del presente Accordo saranno protette in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali e internazionali applicabili delle Parti.
3. Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità nazionale per la sicurezza, ovvero da competente Autorità per la Sicurezza designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:
=========================================================
| MLF | Slovenia | Ungheria | Italia |
+==================+============+================+======
| | | Korlatozott | |
| MLF Restricted | Interno | Terjesztesu’ | Riservato |
+——————+————+—————-+——————+
|MLF Confidential | Zaupno | Bizalmas | Riservatissimo |
+——————+————+—————-+——————+
| MLF Secret | Tajno | Titkos | Segreto |
+——————+————+—————-+——————+
Le informazioni contrassegnate con una delle classifiche di sicurezza dell’MLF saranno protette allo stesso modo delle informazioni con una corrispondente classifica di sicurezza nazionale, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata.
5. L’accesso alle informazioni classificate in virtù del presente Accordo è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell’ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terze Parti di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità per la sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Lo scambio o la protezione di informazioni classificate sarà regolata in dettaglio negli accordi bilaterali applicabili.
9. Senza pregiudicare l’effetto immediato delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate saranno regolamentati da documenti successivi.
Art. 11. Composizione delle controversie
Qualunque controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante accordo tra le Parti.
Art. 12. Accordi di attuazione
Questioni di dettaglio relative all’MLF e altri aspetti operativi saranno definiti con un Memorandum di Intesa separato o con altri pertinenti documenti firmati dalle idonee autorità delle Parti.
Art. 13. Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indefinito.
2. L’Accordo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
3. L’Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
4. Per qualsiasi Stato che aderisca all’Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dopo la data di deposito da parte dello Stato stesso dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
5. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale, firmato a Udine il 18 aprile 1998, cesserà di essere applicato.
6. L’entrata in vigore del presente Accordo non pregiudica la validità di ogni altro accordo concluso tra le rispettive autorità delle Parti relativo all’attuazione dell’argomento in oggetto, a condizione che il suo contenuto non confligga con il presente Accordo.
7. Questo Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. L’emendamento sarà proposto per iscritto, attraverso i canali diplomatici, e entrerà in vigore secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente articolo.
8. Il presente Accordo può essere terminato in qualsiasi momento, con il consenso unanime delle Parti. Ognuna delle Parti potrà ritirarsi dall’Accordo dando dodici (12) mesi di preavviso scritto alle altre Parti.
9. In caso di cessazione del presente Accordo, ovvero in caso di ritiro di una delle Parti dall’Accordo, le Parti si accorderanno in merito a tutte le questioni rimaste in sospeso e su tutte le altre possibili aree di interesse relative alla cessazione o ritiro dall’Accordo.
10. La cessazione dell’Accordo pone termine a tutti gli Accordi attuativi/MoU.
Firmato in unica copia in lingua inglese. L’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Governo della Repubblica italiana che agirà quale Depositario e che provvederà a fornire copie conformi certificate a ciascuna Parte.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato presente Accordo.
Annesso A
Modello di Nota di adesione
Nota di adesione per partecipare all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria il Governo della Repubblica Italiana sulla forza terrestre multinazionale
Il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore del ….. (Paese aderente)
Avendo deciso di prendere parte alla Forza Terrestre Multinazionale (MLF) a fianco delle Parti preesistenti;
Decide di partecipare e di attenersi all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale, entrato in vigore il …, inclusi gli Annessi a detto Accordo nella versione valida al momento.
Firmato in unica copia in lingua inglese. L’originale della presente Nota di Adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana, in qualità di depositario, il quale provvederà a fornire copia conforme certificata a ciascuna delle Parti.
Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/ Stato Maggiore di … (Paese aderente)
Firma: …..
Data …..
Le Parti contraenti dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale
Accolgono con favore l’impegno espresso dal Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di … (Paese aderente) e
Esprimono il loro Accordo sull’adesione del Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di … (Paese aderente) all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale.
Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di …..
…..
…..
….. (tutte le Parti preesistenti)
Firme: …..
Data: …..