Legge 21 dicembre 2016, n. 246, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. Entrata in vigore: 4 gennaio 2017

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G.U. 3 gennaio 2017, n. 2

La l. n. 246/2016 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e l’Angola in materia di sicurezza. In base all’Accordo, le autorità nazionali competenti collaboreranno per prevenire e combattere il crimine transnazionale organizzato, il terrorismo, la tratta di persone e il traffico di sostanze stupefacenti. È previsto lo scambio di informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, su gruppi terroristici, sulle sostanze stupefacenti (in particolar modo sui loro precursori, luoghi e metodi di produzione e fabbricazione, canali e mezzi usati dai trafficanti). Le autorità di ciascuno Stato potranno trasmettere a terzi le informazioni ricevute dalle autorità dell’altro Stato solo previo consenso dell’altra Parte contraente. Inoltre, le informazioni potranno essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti nell’Accordo.

Legge 21 dicembre 2016, n. 246

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.599 per l’anno 2016 e in euro 33.357 a decorrere dall’anno 2017, ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4 e 9 dell’Accordo, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola (di seguito denominate «Parti»);

Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull’ordine pubblico e sulla sicurezza nonché sul benessere dei propri cittadini;

Riconoscendo la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità e il terrorismo;

Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato nonché le Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, firmato a Palermo rispettivamente il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Angola, nonché le pertinenti risoluzioni e convenzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

Concordano quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolare la cooperazione tecnica e reciproca nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Art. 2. Autorità competenti

(1) Le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:

(a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell’interno;

(b) per il Governo della Repubblica di Angola, il Ministero dell’interno.

(2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito del diritto e degli obblighi internazionali, nonché della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all’Italia dalla partecipazione all’Unione europea.

Art. 3. Settori di cooperazione

(1) Le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità nelle seguenti aree:

(a) crimine organizzato transnazionale;

(b) produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

(c) tratta di persone e traffico illecito di migranti;

(d) traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;

(e) formazione del personale.

(2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi – e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all’Italia dalla partecipazione all’Unione europea.

Art. 4. Modalità di cooperazione

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 3 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite:

(a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti;

(b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonché sulle attività svolte;

(c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi e le strategie di contrasto;

(d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di concordare scambi di esperti e attività addestrative congiunte;

(e) lo scambio e l’analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle principali tecniche di analisi;

(f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all’identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonché delle tecniche di occultamento;

(g) l’adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l’attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;

(h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;

(i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;

(j) l’identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione;

(k) l’elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente;

(l) l’esecuzione delle richieste di assistenza previste nell’art. 5;

(m) lo scambio di altre informazioni che l’Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l’Autorità dell’altra Parte.

Art. 5. Richieste di assistenza

(1) La cooperazione nell’ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l’altra Autorità competente.

(2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

(3) La richiesta di assistenza formulata o confermata ai sensi del n. 2 di questo articolo dovrà essere firmata dal responsabile dell’organismo richiedente o dal suo sostituto e convalidata con timbro dell’ente richiedente.

(4) Tutte le richieste di assistenza dovranno contenere:

(a) il nome dell’organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell’organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(b) informazioni dettagliate sul caso;

(c) lo scopo e il motivo della richiesta;

(d) una descrizione dell’assistenza richiesta;

(e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta.

(5) La cooperazione può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

Art. 6. Rifiuto dell’assistenza

(1) L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l’Autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi nazionali fondamentali oppure che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente o con i propri obblighi internazionali.

(2) L’assistenza può essere rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’Autorità competente della Parte richiesta.

(3) Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell’assistenza richiesta nell’ambito del presente Accordo, si consulta con l’Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere fornita alle condizioni imposte dall’Autorità richiesta.

La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per le quali l’assistenza è concessa.

(4) All’Autorità competente richiedente vengono notificati per iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta e i motivi su cui si basa tale rifiuto.

Art. 7. Esecuzione delle richieste

(1) L’Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. Di regola, la richiesta dovrà essere espletata entro i trenta giorni seguenti, a decorrere dalla sua ricezione.

(2) L’Autorità competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l’esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

(3) Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’Autorità competente richiesta, quest’ultima provvede a darne immediata notifica all’Autorità competente richiedente.

(4) L’Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

(5) L’Autorità competente richiesta informa – al più presto – l’Autorità competente richiedente dei risultati relativi all’esecuzione della richiesta.

Art. 8. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti

(1) Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

(2) I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate scambiate fra le Parti, in conformità con la legislazione interna delle Parti in materia di dati e informazioni, sono protetti in virtù degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali.

(3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme a quello assicurato dall’altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall’alterazione o dall’accesso non autorizzato o da qualsiasi altro tipo di trattamento. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

(4) Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non previo consenso dell’Autorità competente che li ha forniti.

(5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

(6) Quando una Parte viene a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

(7) Ciascuna Parte informa l’altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all’altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Art. 9. Riunioni e consultazioni

(1) Al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione.

(2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.

Art. 10. Spese derivate dall’applicazione dell’accordo

(1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diverso accordo scritto; se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.

(2) Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni e per l’alloggio sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 11. Lingue

Le autorità competenti, nell’ambito del presente Accordo, usano il portoghese e l’italiano come lingue di comunicazione.

Art. 12. Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall’interpretazione o attuazione del presente Accordo sarà composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all’altra, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

Art. 14. Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi.

(2) Le Parti potranno, d’accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo.

(3) La denuncia del presente Accordo non avrà conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso.

(4) Le Parti si impegnano ad attuare l’Accordo in buona fede.

In fede di che, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi – hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.