Legge 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. Entrata in vigore: 16 febbraio 2016.

Pubblicato in:

G.U. 1 febbraio 2016, n. 25

La legge n. 12/2016 stabilisce che per il tesseramento dei minori stranieri, dall’età di dieci anni, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, devono essere attivate le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 20 gennaio 2016, n. 12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.