Legge 19 maggio 2017, n. 86, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. Entrata in vigore: 17 giugno 2017

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G.U. 16 giugno 2017, n. 138

La l. n. 86/2017 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo tra l’Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza, con cui le Pe parti si impegnano a collaborare per prevenire e reprimere la criminalità organizzata, contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale e il traffico di persone, il terrorismo.

Legge19 maggio 2017, n. 86

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall’anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza

 

Preambolo

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele (di seguito denominati «Parti»):

riconoscendo il reciproco interesse a cooperare al fine di proteggere dalle minacce i propri popoli, beni ed interessi, contrastando la criminalità in genere al fine di garantire la sicurezza pubblica;

consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalità organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza, che l’ordine pubblico che il benessere e l’incolumità fisica dei propri cittadini;

desiderosi di agevolare e sviluppare la cooperazione fra di loro, anche attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze, informazioni e tecnologie;

hanno convenuto il presente Accordo in tema di pubblica sicurezza.

Art. 1. Autorità competenti

Le Autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

per il Governo della Repubblica Italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

per il Governo dello Stato di Israele:

il Ministero della pubblica sicurezza.

Art. 2. Ambiti della cooperazione

Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nell’ambito delle competenze dei propri Organi, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

a) la criminalità organizzata transnazionale;

b) la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;

e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale;

f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

g) la criminalità informatica;

h) il terrorismo.

Art. 3. Forme di cooperazione

Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all’articolo 2, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:

a) scambio delle informazioni su:

i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro  modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;

i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;

gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale;

i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone;

i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;

i reati economici, il riciclaggio, l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

la formazione e l’aggiornamento professionale;

b) scambio di esperienze relative:

alla gestione dell’ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa;

ai metodi adottati nella prevenzione della criminalità;

ai metodi scientifici e agli strumenti tecnologici applicati nel settore della pubblica sicurezza;

alle unità artificieri, ai metodi e alle tecnologie impiegate nell’individuazione di ordigni e materiali esplodenti;

ai sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili;

alle tecniche, ai sistemi e alle metodologie applicate nel settore della polizia scientifica;

all’applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;

alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

c) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;

d) svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio dei dati sui soggetti sospettati di essere implicati in attività criminali come previsto nell’articolo 2 dell’Accordo – e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti su entrambi i territori.

Art. 4.Richieste di assistenza

I. Nell’ambito del presente Accordo, le Autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. L’Autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette giorni. Le richieste di assistenza contengono:

il nome dell’organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell’organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

informazioni dettagliate sul caso;

lo scopo e i motivi della richiesta;

una descrizione dell’assistenza richiesta;

qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta.

3. L’Autorità richiedente sarà informata entro un ragionevole periodo di tempo di qualsiasi circostanza che impedisce l’esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

4. Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’Autorità richiesta, quest’ultima provvede a comunicarlo entro un ragionevole periodo di tempo all’Autorità richiedente e ad inoltrare l’istanza all’Autorità competente.

5. L’Autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie all’adeguata esecuzione della richiesta.

6. L’Autorità richiesta informa al più presto l’Autorità richiedente dei risultati relativi all’esecuzione della richiesta.

7. La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol e tali richieste verranno attuate in conformità alle regole e procedure Interpol.

Art. 5. Rifiuto di assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l’Autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione potrebbe compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.

2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l’Autorità competente investita dell’istanza può consultarsi con l’Autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l’Autorità richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, l’Autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.

3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all’Autorità richiedente.

Art. 6. Assistenza spontanea

Le Autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili. In tale caso, i motivi per cui vengono trasmessi i dati sono specificati dalla Parte trasmittente.

Art. 7. Protezione dei testimoni

1. Le Autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.

2. Un’intesa ad hoc tra le Autorità competenti delle Parti disciplinerà in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell’ambito dell’accoglienza di persone da proteggere.

3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.

4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui la Parte richiedente ha richiesto l’adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell’impiego del personale impegnato nell’attività di protezione. Le indicazioni previste dal presente comma saranno definite attraverso un’intesa ad hoc tra le Autorità competenti delle Parti.

5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente in un tempo ragionevole e per iscritto. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

6. La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità dell’ammissione delle persone sottoposte a protezione in entrambe le Parti sulla base di una decisione assunta prima della denuncia dell’Accordo.

Art. 8. Protezione dei dati

1. Ai sensi del presente Accordo, per «dati personali» si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, conforme a quello assicurato dall’altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall’alterazione accidentali, dall’accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati, ovvero se trasmesse a seguito di richiesta di assistenza, tali informazioni verranno utilizzate soltanto per le finalità menzionate nella richiesta, e in conformità con le condizioni stabilite dalla Parte che le ha fornite.

4. I dati personali vengono trasmessi in virtù del presente Accordo unicamente per gli scopi di polizia e menzionati nell’articolo 3 lettera a), ovvero ai fini della protezione dei testimoni.

5. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

6. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi sono precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi.

7. Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente conformemente al presente Accordo, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell’Autorità competente che li ha forniti.

8. I dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo non possono essere trasmessi ad organismi o Paesi terzi.

9. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l’acquisizione o l’ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

10. Quando una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.

11. Ciascuna Parte informa l’altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all’altra Parte o ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili, ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Art. 9. Gruppo di lavoro

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro Congiunto (di seguito definito «GLC») che procederà, tra l’altro, a:

valutare lo stato di attuazione del presente Accordo;

discutere settori e fasi di cooperazione futuri;

sviluppare ed approvare programmi di cooperazione;

concordare scambi di delegazioni;

esercitare il controllo sull’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Il GLC può istituire, su base permanente o temporanea, sulla base di quanto convenuto dalle Parti, sotto-comitati sui diversi aspetti della cooperazione.

3. Il GLC si riunisce periodicamente, a turno a Roma e a Gerusalemme, sulla base di quanto convenuto dalle Parti.

Art. 10. Distacco di esperti per la sicurezza

Le Autorità competenti delle Parti  possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene allo scambio di informazioni e all’adempimento di richieste di assistenza

Art. 11. Applicazione dell’Accordo

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi  e

tecnici.

2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini  dell’attuazione pratica del presente Accordo.

Art. 12. Costi

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 13.Lingua

Ai fini della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Autorità competenti delle Parti usano la lingua inglese.

Art. 14. Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia circa l’interpretazione dell’Accordo o l’esecuzione dei suoi termini, le Autorità competenti delle Parti compiono ogni ragionevole sforzo per giungere ad una composizione amichevole attraverso il GLC e, in caso di mancato raggiungimento di tale composizione, tramite i canali diplomatici.

2. Durante la composizione della controversia entrambe le Parti continuano ad adempiere a tutti i propri impegni ai sensi del presente Accordo.

Art. 15. Durata, entrata in vigore, modifica, denuncia e sospensione

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.

2. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

3. L’Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti, per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al precedente comma 2.

4. L’Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.

5. Ogni Parte ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestività, per via diplomatica, l’adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell’attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.

6. In seguito alla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce quello tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla cooperazione nel contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo ed altri reati gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, inglese e ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti il testo in lingua inglese prevarrà.

Fatto a Roma il giorno 2 del mese di dicembre dell’anno 2013, che corrisponde al giorno 29 del mese Kislev dell’anno 5774 del calendario ebraico.