Legge 19 aprile 2016, n. 62, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. Entrata in vigore: 5 maggio 2016.

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G.U. 4 maggio 2016, n. 103

La l. n. 62/2016 reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Italia e Senegal per promuovere e sviluppare l’intesa delle Parti contrenti in tale ambito e per rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Le Parti prevedono di elaborare piani annuali o pluriennali nel settore della difesa, indicando i luoghi, le date, il numero dei partecipati e le attività svolte nell’ambito della cooperazione. L’Accordo stabilisce i campi di cooperazione tra le Parti come operazioni di mantenimento della pace e umanitarie e formazione ed addestramento in campo militare, e le modalità della collaborazione, tra cui incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa e partecipazione ad esercitazioni militari. Le Parti contraenti rinviano a ulteriori accordi la cooperazione in materia di alcune categorie di armamenti, come navi, aeromobili e veicoli appositamente costruiti per uso militare.

Legge 19 aprile 2016, n. 62

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 4, lettera b), dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 4, lettera b), dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell’Accordo di cui all’articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal

 

Indice

Capitolo I. Principi e scopi

Capitolo II. Cooperazione generale

Capitolo III. Aspetti finanziari

Capitolo IV. Giurisdizione

Capitolo V. Risarcimento danni

Capitolo VI. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

Capitolo VII. Sicurezza delle informazioni classificate

Capitolo VIII. Risoluzione delle controversie

Capitolo IX. Entrata in vigore

Capitolo  X. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

Capitolo XI. Durata e termine

 

Capitolo I Principi e scopi

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, denominati in seguito “le Parti”:

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero delle Forze Armate senegalesi;

condividendo la comune convinzione che la cooperazione nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

Articolo primo

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, verrà effettuata in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Capitolo II

Cooperazione generale

Art. 2. Attuazione

Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.

Art. 3. Campi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti potrà includere, tra gli altri, i seguenti campi:

a. ricerca e sviluppo;

b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;

f. formazione ed addestramento in campo militare;

g. sanità militare;

h. storia militare e museologia;

i. sport militare;

j. formazione equestre e cinofila;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Art. 4. Modalità della cooperazione

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

c. scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

e. partecipazione ad esercitazioni militari;

f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

g. visite di navi ed aeromobili militari;

h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;

i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Capitolo III Aspetti finanziari

Art. 5.

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d’urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.

Art. 7.

Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

Capitolo IV

Giurisdizione

Art. 8.

Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte inviante, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.

Art. 9.

Le Autorità dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove quest’ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato d’origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d’origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione ed in relazione con il servizio.

Art. 10.

Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la  legislazione dello Stato ospitante prevede l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un’intesa che salvaguardi il personale interessato.

Capitolo V

Risarcimento danni

Art. 11.

Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti.

Art. 12.

Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Capitolo VI

Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

Art. 13. Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a. navi e relativi equipaggiamenti;

b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;

c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali informatici e di telecomunicazione;

j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;

k. materiali specifici per l’addestramento militare;

l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;

n. materiali militari d’abbigliamento, da campeggio e mobilio.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell’ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

Art. 14. Modalità

Le attività nel settore dell’industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza al fine di dare attuazione al presente Accordo, nonché ai contratti sottoscritti da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate.

Art. 15. Proprietà intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi e degli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

Capitolo VII

Sicurezza delle informazioni classificate

Art. 16.

Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

Art. 17.

Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

Art. 18.

Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali diplomatici approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

Art. 19.

La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

 

=====================================================================

|   Per la Repubblica   |  Corrispondenza (in   | Per la Repubblica |

|       italiana        |       Inglese)        |    del Senegal    |

+=======================+=======================+===================+

|     Segretissimo      |      Top Secret       |    Tres Secret    |

+———————–+———————–+——————-+

|        Segreto        |        Secret         |  Secret Defense   |

+———————–+———————–+——————-+

|                       |                       |   Confidentiel    |

|    Riservatissimo     |     Confidential      |      Defense      |

+———————–+———————–+——————-+

|                       |                       |     Diffusion     |

|       Riservato       |      Restricted       |    Restreinte     |

+———————–+———————–+——————-+

 

Art. 20.

L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, sarà consentito al personale delle  Parti che ha necessità di conoscerle e che sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Art. 21.

Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell’ambito e con le finalità  del presente Accordo.

Art. 22.

Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità competente della Parte Originatrice.

Art. 23.

Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni  classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

Capitolo VIII

Risoluzione delle controversie

Art. 24.

Qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Capitolo IX

Entrata in vigore

Art. 25.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l’altra, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Capitolo X

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

Art. 26.

Sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

Art. 27.

I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

Art. 28.

I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno  messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Ministero delle Forze Armate della Repubblica del Senegal, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

Art. 29.

Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

Art. 30.

I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti ed ogni altra revisione entreranno in vigore secondo le modalità indicate nel Capitolo IX del presente Accordo.

Capitolo XI

Durata e termine

Art. 31.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

Art. 32.

La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all’altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l’altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

Art. 33.

La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17.09.2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.