Legge 18 giugno 2015, n. 97, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. Entrata in vigore: 9 luglio 2015

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G.U. 8 luglio 2015, n. 156

La n. 97/2015 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Giappone in materia di sicurezza sociale, volto a regolare i rapporti tra i due Paesi per quanto attiene a taluni aspetti del trattamento previdenziale dei cittadini di una parte contraente che prestano attività lavorativa nel territorio dell’altra parte. In particolare, l’art. 2 dell’Accordo elenca gli specifici sistemi pensionistici dei due Stati ai quali si applica la disciplina convenzionale. Quest’ultima rileva, ratione personarum, sia per coloro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno dei due Stati contraenti sia per i loro aventi causa (art.3).

Legge 18 giugno 2015, n. 97

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 23 dell’Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l’anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Agreement Between the Italian Republic and Japan on Social Security
Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale

La Repubblica italiana e il Giappone, con l’obiettivo di regolare le loro mutue relazioni nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Ai fini del presente accordo,

(a) “cittadino” significa, con riferimento alla Repubblica italiana, un cittadino italiano come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza, con riferimento al Giappone, un cittadino giapponese come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza;

(b) “legislazione” significa, le leggi e i regolamenti dello Stato contraente relativi ai sistemi specificati all’art. 2;

(c) “autorità competente” significa, ogni organizzazione governativa di uno Stato contraente competente per i sistemi specificati all’art. 2;

(d) “istituzione competente” significa, qualsiasi istituzione previdenziale, o loro associazione dello Stato contraente, responsabile per l’applicazione dei sistemi specificati all’art. 2;

(e) “prestazione” significa, una pensione o qualsiasi altra prestazione in denaro ai sensi della legge dello Stato contraente.

2. Ai fini del presente Accordo, ogni termine non definito all’interno dell’Accordo stesso assumerà il senso attribuito dalla legislazione applicabile.

Art. 2.

Questo accordo si applicherà,

1. per quel che concerne la Repubblica italiana,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani:

(I) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti;

(II) gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;

(III) la gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria; e

(IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria specificata in (I);

tuttavia, questo Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale, e ai fini di questo Accordo, l’art. 13 non si applicherà al sistema pensionistico italiano specificato in (a) di questo paragrafo; e

(b) all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli dal 5 al 7, paragrafo 2 dell’art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e

2. per quanto riguarda il Giappone,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:

(I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);

(II) l’assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);

(III) il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;

(IV) il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e

(V) il “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includerà la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio e l’art. 13 non sarà applicabile al sistema pensionistico giapponese specificato in (a) di questo paragrafo; e (b) al sistema assicurativo giapponese per l’impiego concernente le prestazioni di disoccupazione;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli da 5 a 7, il paragrafo 2 dell’art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.

Art. 3.

Questo accordo sarà applicato ad una persona che è o è stata soggetta alla legislazione di uno Stato contraente nonché ad altre persone i cui diritti derivino da quest’ultima.

Art. 4.

Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le persone specificate all’art. 3, che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell’applicazione della legislazione di quello Stato contraente.

Art. 5.

1. Qualsiasi previsione della legislazione di uno Stato contraente, che limiti la titolarità o il pagamento di prestazioni esclusivamente perché la persona risiede fuori del territorio di quello Stato contraente, non sarà applicabile a persone che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente. Tuttavia, quanto sopra menzionato non incide sulle disposizioni della legislazione del Giappone che richiedono che una persona di 60 anni o oltre ma al di sotto dei 65 anni alla data del primo esame medico o della morte, di essere domiciliato in territorio giapponese per l’acquisizione della titolarità della Pensione di invalidità di base o della pensione ai superstiti di base.

2. Le prestazioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente saranno versati ai cittadini dell’altro Stato contraente che risiedono nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni come se fossero cittadini del primo Stato contraente residenti nel territorio di quel terzo Stato.

Art. 6.

Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sarà esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.

Art. 7.

1. Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni.

2. Se il distacco di cui al paragrafo 1 di questo articolo continua oltre i cinque anni, le competenti autorità di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da quelle autorità competenti possono convenire che la persona dipendente rimanga assoggettata solo alla legislazione del primo Stato contraente.

3. Il paragrafo primo di questo articolo si applicherà nell’ipotesi in cui una persona, che è stata inviata dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un terzo Stato, è successivamente inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio del terzo Stato al territorio dell’altro Stato contraente.

4. Qualora una persona che è soggetta alla normativa di uno Stato contraente e che normalmente svolge in quel territorio un’attività lavorativa autonoma, presta temporaneamente lavoro autonomo solo nel territorio dell’altro Stato contraente, quella persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se quella persona stesse lavorando sul territorio del primo Stato contraente, purché il periodo dell’attività autonoma sul territorio di un altro Stato contraente non vada oltre i cinque anni.

5. Se l’attività autonoma sul territorio dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 4 di questo articolo continua oltre i 5 anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire che il lavoratore autonomo rimanga soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente.

Art. 9.

1. Questo Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 di questo articolo, qualora un impiegato pubblico di uno Stato contraente o qualsiasi persona ad esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato contraente è inviato a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se tale persona stesse lavorando nel territorio del primo Stato contraente.

Art. 10.

Su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire di concedere un’eccezione agli articoli da 6 ad 8, al paragrafo 2 dell’art. 9 ed all’art. 13 nell’interesse di particolari persone o categorie di persone, purché tali persone o categorie di persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.

Art. 11.

Per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed è soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformità all’art. 7, al par. 2 dell’art. 9 o all’art. 10:

a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verrà applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verrà applicato;

b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l’esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata in conformità con la normativa giapponese.

Art. 12.

Gli articoli dal 6 all’8, il paragrafo 2 dell’art. 9, l’art. 11 e l’art. 13 si applicheranno solo all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.

Art. 13.

Fatta salva ogni altra previsione di questo Accordo diversa dall’art. 10, riguardo al sistema Italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell’art. 2 ed al sistema Giapponese specificato nel paragrafo 2 (b) dell’art. 2, le seguenti clausole saranno applicate:

a. Laddove una persona che sia assoggettata al sistema italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell’art. 2 o dal sistema giapponese nel paragrafo 2 (b) dell’art. 2 e lavori nel territorio di uno Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro la cui attività si svolge in quel territorio, sia da quel datore di lavoro inviata da quel territorio a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente, la persona dipendente sarà soggetta, per quanto riguarda quell’impiego, solo alla legislazione del primo Stato contraente, purché, questo periodo di distacco non ecceda i cinque anni.

b. Se il distacco di cui al paragrafo (a) di questo articolo prosegue oltre i cinque anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da queste autorità competenti, possono concordare che la persona dipendente resti soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente.

c. Il paragrafo (a) di questo articolo sarà applicato laddove una persona sia stata trasferita dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente al territorio di un Terzo Stato, e successivamente inviato dal suo datore di lavoro dal territorio dello Stato Terzo al territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 14.

1. Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno:

a) accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l’applicazione di questo Accordo;

b) designare, tra le autorità competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l’applicazione di questo Accordo; e

c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l’applicazione di questo Accordo.

2. Le autorità e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l’applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sarà completamente gratuita.

Art. 15.

1) Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un’esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell’altro Stato contraente.

2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sarà richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalità dalle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 16.

1) Nell’applicazione di questo Accordo, le competenti Autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda.

2) Nell’applicazione di questo Accordo, le autorità competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell’altro Stato contraente.

Art. 17.

1) Le autorità competenti, le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento di uno Stato contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, invieranno alle autorità competenti, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato contraente informazioni su persone raccolte in conformità alla propria legislazione nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all’applicazione di questo Accordo.

2) Salvo che sia diversamente disposto dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato contraente, le informazioni su persone che siano trasmesse in conformità con questo Accordo a questo Stato contraente dall’altro Stato contraente saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’applicazione di questo Accordo. Tali informazioni così ricevute da uno Stato contraente saranno trattate secondo le leggi e i regolamenti di questo Stato contraente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 18.

1) Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all’autorità competente, all’istituzione competente o all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest’altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sarà considerata come presentata nella stessa data all’autorità competente, all’istituzione competente o all’organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformità alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente.

2) L’autorità competente, l’istituzione competente e l’agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all’autorità competente, all’istituzione competente o all’agenzia di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 19.

Il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente accordo potrà essere effettuato nella valuta di ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 20.

Ciascun disaccordo riguardo l’interpretazione o l’applicazione di questo Accordo sarà risolto previa consultazione tra gli Stati contraenti.

Art. 21.

L’art. 4 non inciderà sulle norme relative ai periodi complementari per i cittadini giapponesi sulla base del domicilio al di fuori del territorio del Giappone ai sensi della legislazione giapponese.

Art. 22.

Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 7 e del paragrafo a) dell’art. 13, nel caso di una persona il cui distaccamento o la prestazione di lavoro autonomo a cui si è fatto riferimento in quei paragrafi siano iniziati prima dell’entrata in vigore di questo Accordo, il periodo di tale distaccamento o lavoro autonomo sarà considerato iniziato dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

Art. 23.

Questo Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l’altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l’entrata in vigore di questo Accordo sono state completate.

Art. 24.

1) Questo Accordo resterà in vigore per un periodo indefinito. Ciascuno Stato contraente può dare all’altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, notizia scritta della cessazione dell’Accordo. In tal caso, questo Accordo resterà in vigore fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese in cui la cessazione è stata notificata.

2) Quando uno degli Stati contraenti informa l’altro Stato contraente della cessazione degli effetti dell’Accordo, entrambi gli Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere le questioni che potrebbero sorgere con la cessazione di questo Accordo.

In fede di ciò, i firmatari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.