Legge 17 ottobre 2014, n. 158, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. Entrata in vigore: 31 ottobre 2014

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G.U. 30 ottobre 2014, n. 253

Con la l. n. 158/2014 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine d’esecuzione dell’accordo tra l’Italia e il Baliato di Jersey sullo scambio di informazioni rilevanti per la determinazione,  l’accertamento, l’applicazione e la riscossione di determinate imposte, per le indagini relative a questioni fiscali e per i procedimenti sulle persone soggette alle imposte stesse. L’Accordo si applica alle imposte specificate nel testo, nell’ambito territoriale che comprende non solo le acque territoriali ma anche zone al di fuori di questo in cui l’Italia può esercitare diritti sovrani per l’esplorazione e  lo  sfruttamento  delle risorse naturali del fondo e del  sottosuolo  marini,  nonché delle acque sovrastanti, in conformità al diritto internazionale e alla propria legislazione nazionale. Inoltre, vengono specificate le modalità per lo scambio di informazioni ed elencati i casi in cui ogni Parte contraente può rifiutare di fornire le informazioni richieste dall’altra Parte. L’eventuale denuncia dell’Accordo non libera le Parti dall’obbligo di riservatezza sancito all’art. 8.

Legge 17 ottobre 2014, n. 158.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey (le Parti), nell’intento di incrementare ed agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale;
riconoscendo che il Governo di Jersey ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana;
le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse.
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo
Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in  relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.
Articolo 2 Giurisdizione

Al fine di consentire l’applicazione del presente Accordo, le informazioni saranno fornite in conformità con il presente Accordo dall’autorità competente della Parte interpellata senza considerare se le persona cui si riferisce l’informazione abbia la residenza o la nazionalità di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da una persona che abbia la residenza o la nazionalità di una Parte.

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo oppure ottenibili da persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

– l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

– l’imposta sul reddito delle società;

– l’imposta regionale sulle attività produttive;

– l’imposta sul valore aggiunto;

– l’imposta sulle successioni;

– l’imposta sulle donazioni;

– le imposte sostitutive;

b) in Jersey:

– le imposte sui redditi;

– l’imposta su beni e servizi.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, o ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti. Le autorità competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo l’espressione:

a) “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) “Jersey” designa il Baliato di Jersey, compreso il mare territoriale;

c) “autorità competente” designa

i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ii) in Jersey, il Ministro del Tesoro e delle Risorse o un suo rappresentante autorizzato;

d) “persona” comprende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altra associazione di persone;

e) “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f) “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

g) “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

h) “Borsa riconosciuta” designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti;

i) l’espressione “piano o fondo comune d’investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione “piano o fondo comune d’investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico”. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico” se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

j) “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

k) “Parte richiedente” designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

l) “Parte interpellata” designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

m) “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

o) “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, sia prima che dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;

p) “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta della Parte richiedente l’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalità indicate all’Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui dotto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata.

L’autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all’Articolo 1 ed in conformità con l’Articolo 2 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che operi in qualità di agente o fiduciario;

b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, “Anstalten” e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà;

(ii) nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari;

(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e

(iv) nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unità e altri interessi;

a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d’investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;

d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle imposte della Parte richiedente, con riguardo alla persona identificata al comma (a) del presente paragrafo;

f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sorto il controllo o acquisibili da  una  persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

g) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste, o ne abbiano il controllo o siano in grado di acquisirle;

h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

i) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte interpellata deve confermare all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

Una Parte può consentire che rappresentanti dell’altra Parte entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare e riprodurre libri e documenti, ma soltanto dopo aver ottenuto il consenso di dette persone. L’autorità competente della prima Parte può essere presente o essere rappresentata, ove lo desideri.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:

a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all’ordine pubblico della Parte interpellata.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l’obbligo di fornire informazioni soggette a legal privilege come previsto dal diritto interno della relativa Parte, oppure che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

4. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l’amministrazione o l’applicazione della propria legislazione tributaria oppure in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

5. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete.

2. Le informazioni fornite all’autorità competente della Parte richiedente non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all’Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all’Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun’altra giurisdizione.

Articolo 9 Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I ‘costi straordinari’ non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Articolo 11 Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione tramite accordo amichevole.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie, ove necessario.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all’altra il completamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d’imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Articolo 13 Denuncia

1.Ciascuna Parte può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell’altra Parte.
3. In caso di denuncia dell’Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra il 13/03/2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.