G.U. 21 ottobre 2014, n. 245
La l. 146/2014 di conversione del d.l. 119/2014 contiene al Capo II (artt. 5-7) una serie di disposizioni relative alla protezione internazionale prevista dal d.lgs. n. 25/2008 e successive modifiche. Essa ha modificato la composizione delle Commissioni territoriali e incrementato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, agevolando inoltre fiscalmente i Comuni maggiormente interessati dal fenomeno migratorio. La l. n. 146 ha inoltre introdotto la previsione di una relazione annuale sul funzionamento del sistema d’accoglienza in Italia che il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, deve presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.
Legge 17 ottobre 2014, n. 146
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Testo coordinato del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 1 Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive
1. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2 Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all’articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonché per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti : «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;
a-bis) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
b-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l’interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Art. 3 Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 1, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici»;
a) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;
b) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti: «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all’articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»;
c-bis) all’articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Una quota non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.».
Art. 4 Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1. (Divieto di trasferta). – 1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
b) all’articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonché del reato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l’adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all’abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all’articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».
3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
3-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»;
b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in gestione separata.».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.»;
2) al comma 2, le parole: «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l’intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.»;
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell’ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall’ACNUR»;
4-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.»;
5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.»;
6) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all’esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall’interessato ai sensi dell’articolo 11, comma 2.»;
a-bis) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: «dal Ministero degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale»;
b) all’articolo 12:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.»;
b-bis) all’articolo 15:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l’ACNUR e con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»;
b-ter) all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «informazioni relative alla procedura» sono inserite le seguenti: «, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,»;
b-quater) all’articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d’ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l’anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall’anno 2015.
Art. 6 Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
1. Al fine di favorire l’ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di euro 50.850.570 per l’anno 2014.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell’interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l’anno 2014, la cui ripartizione è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dell’interno, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall’articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell’interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui da’ conto dell’utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’interno, coordinandosi con il Ministero dell’economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all’entità e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalita’ della ricezione degli stessi.
3. All’articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all’articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 7 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori
1. Nell’anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell’importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell’interno è definito per ciascun comune interessato l’importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
Capo III
Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno
Art. 8 Misure per l’ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2014, di 40 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2014, a 36 milioni di euro per l’anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l’acquisito di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2014, a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, d’intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione.
2. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
Art. 9 Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell’interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1, che sono competenti anche per l’accertamento della capacità tecnica di cui all’articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un’esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l’anno 2014 e euro 10.683.060 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all’articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all’entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all’Erario.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.